• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00759 premesso che: l'articolo 8 primo comma della legge n. 212 del 2000, denominata «Statuto dei diritti del contribuente», prevede che «l'obbligazione tributaria può essere estinta...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00759presentato daRUOCCO Carlatesto diMartedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 8 primo comma della legge n. 212 del 2000, denominata «Statuto dei diritti del contribuente», prevede che «l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione»;
il contribuente può avvalersi dell'istituto della compensazione tributaria in due fondamentali modalità: per via «verticale», che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta e per via «orizzontale» utilizzando un credito relativo ad un determinato tributo per pagarne uno diverso;
l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 elenca i debiti e crediti che possono essere compensati in modo orizzontale. Tra questi i principali sono: imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta sul valore aggiunto; imposte sostitutive delle imposte sui redditi; contributi previdenziali e assistenziali; diritto camerale e tassa di concessione governativa;
la compensazione verticale – ossia tra crediti e debiti relativi allo stesso tributo – è di agevole esecuzione per il contribuente e non è soggetta a particolari limiti o procedure. Essa può essere effettuata in due modi alternativi: tramite il modello F24, esponendo distintamente le somme a credito maturate nei periodi trascorsi da quelle a debito in modo da azzerare il versamento ovvero ridurlo oppure, come accade più frequentemente, in sede di dichiarazione, decurtando dall'imposta a debito del periodo i crediti maturati nei periodi precedenti;
a differenza della modalità verticale quella orizzontale – che consente la compensazione tra tributi di diversa natura – presenta maggiori limiti normativi e molte più complessità per il contribuente che intende avvalersene. In particolare negli ultimi anni si sono succedute una serie di disposizioni restrittive dell'istituto in parola ispirate dalla necessità di arginare fenomeni abusivi ed errori di computo che possano cagionare danni erariali ma che, al contempo, hanno imposto ai contribuenti – ivi compresi quelli di dimensioni molto ridotte – una significativa complicazione degli adempimenti amministrativi e l'obbligo di affidarsi ai servizi professionali di terzi per certificare i propri crediti tributari nell'ipotesi in cui le somme compensate superino determinati importi;
in particolare, per i crediti IVA le compensazioni orizzontali sono «libere» solo per importi annuali complessivi inferiori a 5.000 euro e possono essere effettuate, tramite il modello F24, dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito è maturato. Per importi compresi tra 5.000 e 15.000 euro, invece, la compensazione potrà essere effettuata solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva e, più precisamente, dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata inviata. A tal fine i pagamenti dovranno essere disposti esclusivamente tramite il software messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel), per cui è inibita la possibilità di utilizzare i sistemi di home banking degli istituti di credito e delle Poste Italiane (provvedimento dell'Agenzia delle entrate 185430/2009). Per i crediti IVA di ammontare superiore a 15.000 euro, infine, la compensazione potrà essere effettuata solo alla ulteriore condizione che la dichiarazione IVA sia provvista di visto di conformità apposto, da soggetti abilitati, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Agenzia delle entrate (dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998);
per le altre imposte vige, invece, la disposizione di cui al comma 574 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) la quale prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa al suddetto visto è ammesso che i soggetti che esercitano il controllo contabile possono sottoscrivere la dichiarazione fiscale per attestare l'esecuzione dei controlli richiesti dalla normativa;
come evidenziato con la circolare Agenzia delle entrate n. 28 del 25 settembre 2014, i soggetti legittimati al rilascio del visto sono i responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf-imprese e dei Caf-dipendenti, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi. In alternativa al visto di conformità, le società tenute al controllo contabile (articolo 2409-bis del codice civile) possono utilizzare in compensazione i crediti afferenti alle imposte dirette superiori a 15 mila euro, se la dichiarazione è sottoscritta dallo stesso organo che si occupa del controllo contabile (collegio sindacale o revisore legale). In questo caso, infatti, si ritiene parimenti eseguita l'attività di controllo prevista ai fini del rilascio del visto di conformità. Il professionista che rilascia il visto deve essere provvisto di una idonea polizza assicurativa, con un massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro, per garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata;
le verifiche che i professionisti incaricati devono svolgere ai fini del rilascio del visto comprendono – per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili – la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il controllo dei versamenti tramite modello F24 e delle compensazioni effettuate e la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e quelli contabilizzati. Anche per i contribuenti che non svolgono abitualmente attività professionali, artistiche o di impresa sono previsti – a carico del professionista incaricato – riscontri tra i dati esposti nelle dichiarazioni con le risultanze della documentazione (oneri deducibili e detraibili, detrazioni crediti d'imposta, scomputo delle ritenute d'acconto, versamenti) allo scopo di evitare errori o discordanze;
ulteriori limiti al diritto di compensazione orizzontale sono stati introdotti, a decorrere dal 1o gennaio 2011, con l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 il quale stabilisce il divieto di compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di importi iscritti a ruolo, né pagati né rateizzati, superiori a 1.500 euro e fino a concorrenza dei medesimi. In caso di inosservanza del suindicato divieto si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessorie per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato;
con l'articolo 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), è stato introdotto, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il nuovo articolo 17-ter relativo al meccanismo dello split payment, il quale prevede che, con decorrenza dal 1o gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni, in relazione agli acquisiti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, devono pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando invece direttamente all'Erario l'IVA a regolarmente addebitata in fattura;
tale meccanismo – noto anche come «scissione dei pagamenti» – persegue finalità di contrasto all'evasione e alle frodi IVA. Tuttavia esso costituisce una singolare eccezione al principio – statuito sia dall'ordinamento nazionale che da quello comunitario – della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto che prevede, in via generale, il diritto del contribuente ad effettuare la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti da quella dovuta sulle proprie cessioni di beni e prestazioni di servizi;
lo split payment introduce elementi di criticità nel suindicato meccanismo di detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite, in quanto quest'ultima viene per l'appunto sistematicamente «scissa» dai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni debitrici e versata direttamente all'amministrazione finanziaria. Ne consegue un generale indebolimento del meccanismo di compensazione verticale periodica del tributo, tanto più imponente e distorsivo quanto maggiori e più frequenti sono le operazioni attive che l'impresa effettua a beneficio del settore pubblico rispetto a quelle svolte nei confronti degli altri soggetti. Sino all'ipotesi di un'impresa che è sistematicamente a credito nei confronti dell'Erario qualora svolga prevalentemente attività di fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni;
le associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi maggiormente interessati dalla misura dello split payment hanno evidenziato come essa comporti un duplice ordine di difficoltà per le imprese: una riduzione dei flussi di cassa attivi che deve essere colmato rifornendosi presso il settore creditizio con conseguente aumento degli oneri per interessi passivi nell'attesa di beneficiare del rimborso del credito IVA o della sua compensazione con altri tributi e un aumento dei costi amministrativi necessari per la certificazione del credito stesso, in ragione della necessaria apposizione del visto di conformità qualora esso superi l'ammontare di 15.000 euro. Operazione, quest'ultima, che può ripetersi anche più volte nell'anno qualora l'impresa abbia i requisiti per richiedere i rimborsi trimestrali IVA oppure intenda effettuarne con analoga periodicità la compensazione, senza attendere i termini più lunghi della dichiarazione IVA annuale;
l'esigenza di contrastare i fenomeni di abuso e di frode fiscale in materia di compensazioni debba necessariamente essere contemperata con il pieno ed effettivo riconoscimento del diritto del contribuente ad estinguere i debiti tributari tramite tale modalità, rendendone più rapida la fruizione e riducendone i costi e le complessità soprattutto con riferimento ai contribuenti di dimensioni minori per i quali la necessità di ricorrere a servizi professionali esterni per ottenere il visto di conformità – anche per crediti tributari di importo modesto – costituisce un ostacolo e un disincentivo alla fruizione del diritto alla compensazione;
la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha più volte ribadito (si vedano la sentenza del 25 ottobre 2011, causa C-78/00; la sentenza del 10 luglio 2008, causa C-25/07 e la sentenza 28 luglio 2011, causa C-274/10) che viola la VI direttiva Cee una norma di uno Stato membro che non permetta all'impresa un'immediata fruizione, anche tramite compensazione, del totale del suo credito IVA, stabilendo al riguardo un massimale,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate:
ad innalzare l'ammontare complessivo annuale entro il quale il credito IVA può essere liberamente compensato con altre imposte senza necessità di particolari adempimenti dall'attuale soglia di 15.000 euro alla soglia di 30.000 euro;
ad innalzare l'ammontare complessivo annuale entro il quale i crediti derivanti da altre imposte possono essere liberamente utilizzati in compensazione senza necessità di particolari adempimenti dall'attuale soglia di 15.000 euro alla soglia di 30.000 euro;
ad innalzare il limite di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 il quale stabilisce il divieto di compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di importi iscritti a ruolo, né pagati né rateizzati, a 3000 euro;
ad introdurre – soprattutto a beneficio delle imprese di dimensioni minori e di quelle maggiormente incise dal meccanismo dello split payment – modalità alternative all'apposizione del visto di conformità per certificare i crediti IVA da usare in compensazione, anche quale incentivo all'adozione del sistema di fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, in un'ottica di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei relativi costi.
(7-00759) «Ruocco».