• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01577-B/026 in sede di discussione del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; premesso che: l'articolo 20 del disegno di legge...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1577-B/26 presentato da GIACOMO CALIENDO
martedì 4 agosto 2015, seduta n. 497

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
premesso che:
l'articolo 20 del disegno di legge in oggetto, introdotto durante l'esame in presso la Camera dei deputati, conferisce al Governo un'ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti;
tra i princìpi direttivi cui dovrà attenersi la normativa delegata, vi è quello di ride finire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
tale disposizione, in contrasto con la monolitica giurisprudenza della Corte di cassazione, ipotizza un frazionamento dell'Ufficio del P.M. in ragione della giurisdizione innanzi alla quale viene esercitata la funzione, mentre la giurisprudenza è ferma nel sostenere il principio di unicità dell'Ufficio del P.M.;
l'applicazione di tale disposizione avrebbe come effetto che il P.M. contabile assumerebbe legittimazione ad agire e resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione, per quanto riguarda le sentenze della Corte dei conti, con il risultato che innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.) coesisterebbero due uffici del pubblico ministero, l'uno composto da magistrati ordinari per tutte le funzioni penali e civile già ad esso intestate dal vigente ordinamento, e l'altro composto da magistrati contabili, per tale specifica attribuzione, con un inammissibile frazionamento della funzione ed enormi problemi operativi, specialmente in quei casi in cui dovessero innestarsi ulteriori interventi o azioni del P.M. ordinario non attribuite al P.M. contabile,
impegna il Governo a valutare la possibilità, nel dare attuazione al principio di delega esposto in premessa, di spostare semplicemente la giurisdizione per l'esecuzione innanzi alla Corte dei conti medesima, con previsione di atti di impulso da parte del P.M. già ivi istituito.
(numerazione resoconto Senato G20.1)
(9/1577-B/26)
CALIENDO, BERNINI