• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00771 PADUA, ORRU', MANCONI, MINEO, PAGLIARI, PARENTE, MATTESINI, MARINO Mauro Maria, GIACOBBE, DI GIORGI, BERTUZZI - Ai Ministri della giustizia e della salute - Premesso che: la situazione...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00771 presentata da VENERA PADUA
giovedì 8 agosto 2013, seduta n.093

PADUA, ORRU', MANCONI, MINEO, PAGLIARI, PARENTE, MATTESINI, MARINO Mauro Maria, GIACOBBE, DI GIORGI, BERTUZZI - Ai Ministri della giustizia e della salute - Premesso che:

la situazione degli istituti penitenziari è oramai nota in tutta la sua gravità, sicuramente legata al sovraffollamento, come ricorda la Corte europea dei diritti umani;

gli operatori penitenziari (direttori, educatori, Polizia penitenziaria, assistenti sociali, esperti volontari) possono contribuire in modo diretto ad un intervento qualitativo dando vita a quegli interventi che garantiscano il rispetto della dignità umana, offrano opportunità di cambiamento soggettivo, producano maggior sicurezza negli istituti e riducano la recidiva nella società;

l'art. 80, comma 4, della legge n. 354 del 1975 prevede che, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento dirette a soggetti sottoposti a misure privative della libertà e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione, l'amministrazione giudiziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;

tali esperti sono reclutati tramite selezione pubblica "per titoli e per esame", e da 35 anni si occupano dei detenuti per: affrontare le difficoltà legate all'impatto con il carcere, alla perdita degli affetti, alla distanza dalle famiglie; sostenerli nei momenti di difficoltà che portano, a volte, a gesti di autolesionismo, di suicidio o di violenza; contribuire alla prevenzione del disagio psichico; sostenere psicologicamente i detenuti nell'affrontare le lunghe carcerazioni e l'ergastolo; contribuire al lavoro dell'équipe per conoscere la personalità e favorire i processi di maturazione e revisione critica rispetto al proprio passato, per definire percorsi di trattamento che dal carcere possano creare la basi per progetti mirati di reinserimento sociale;

l'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 stabilisce, al comma 1, che «Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali la direzione degli istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge»;

con circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 la Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avente ad oggetto «Impiego degli esperti di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354», ha ritenuto necessario chiarire gli aspetti giuridici e funzionali del tema, alla luce dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

in tale circolare, viene ribadita l'importanza del lavoro e del servizio prestato dagli esperti di cui all'art. 80 comma 4, della legge n. 354 del 1975 che consentono e realizzano «un percorso di reciproca collaborazione pluridecennale fra una Amministrazione, operosa nell'attuare il mandato costituzionale, e gli esperti professionisti qualificati nell'agire penitenziario intra ed extramurale, che appare assolutamente riduttivo considerare alla stregua di consulenti: trattasi di collaborazione capillare soprattutto nel front office istituzionale che si connota quale sostegno o verifica costante del comportamento dei detenuti o internati»;

al paragrafo 5 della circolare viene puntualizzato che "gli elenchi formati in attuazione della citata normativa hanno durata non superiore ai quattro anni" e al paragrafo 9 si prevede che "ricevuto il provvedimento di autorizzazione, il direttore dell'istituto o ufficio interessato sottoscriverà l'accordo individuale (...). L'accordo ha la durata di un quadriennio non rinnovabile dalla data della sua sottoscrizione";

a giudizio degli interroganti tale puntualizzazione rischia di vanificare il fondamentale know how, esperienza e supporto che tali esperti hanno acquisito nel corso di oltre un trentennio di attività e di disperdere un bagaglio di buone prassi sperimentate sul campo;

già nella XVI Legislatura, alla Camera le deputate Gnecchi, Ferranti, Gatti ed altri hanno presentato una proposta di legge (AC 4363) in merito alla modifica dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il personale degli istituti di prevenzione e di pena destinato alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti;

inoltre, presso la Camera e il Senato sono stati presentati, nel recente passato, atti di sindacato ispettivo in merito alla questione, segno della non marginalità del problema di carattere sociale e dai risvolti umanitari stringenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per garantire la continuità di un percorso di collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria e i professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, di cui dell'articolo 80, comma 4, della legge n. 354 del 1975;

come si intenda favorire la strutturazione di un'area "funzionale" di psicologia penitenziaria per migliorare l'organizzazione del lavoro, in quanto si tratta di misure che potrebbero garantire un migliore intervento qualitativo e quantitativo a favore dei detenuti, nel rispetto del dettato costituzionale.

(4-00771)