• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01248-B/022 premesso che: una questione problematica che da tempo grava sul mondo agricolo e che si trascina da anni senza conseguire soluzioni confacenti è quella dei trasporti dei rifiuti...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01248-B/022presentato daMONGIELLO Colombatesto diGiovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68

La Camera,
premesso che:
una questione problematica che da tempo grava sul mondo agricolo e che si trascina da anni senza conseguire soluzioni confacenti è quella dei trasporti dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti direttamente dagli imprenditori agricoli ed effettuati dagli stessi verso i circuiti di raccolta e le piattaforme di conferimento. Tali trasporti, infatti e tranne qualche eccezione, secondo l'attuale legislazione sono di fatto considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza gli imprenditori agricoli necessitano di iscrizione all'albo dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
in vero, con l'articolo 28 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si è stabilito che non è considerato trasporto, ai sensi del «codice ambientale», il trasporto dei propri rifiuti da un fondo appartenente alla medesima azienda agricola, quando la distanza tra i fondi non sia superiore a dieci chilometri o verso il sito della cooperativa agricola di cui si è soci;
in tale ambito rimane la necessità di chiarire esplicitamente che i trasporti in conto proprio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti quantitativi di cui all'articolo 193, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, non siano considerati effettuati a titolo professionale e pertanto non necessitano di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
tale soluzione era stata quasi definitivamente raggiunta nella passata XVI Legislatura quando in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2012, presso il Senato della Repubblica fu approvato un emendamento al decreto-legge che esonerava gli imprenditori agricoli dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali quando ricorrevano le condizioni per cui i relativi trasporti non erano effettuati a titolo professionale;
successivamente, la Camera dei deputati, nell'esaminare il disegno di legge trasmesso dal Senato, alla luce dell'intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 22 del 2012 sul legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, soppresse la predetta disposizione di esonero degli imprenditori dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientarsi; si deve ricordare che l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, dell'Albo nazionale gestori ambientali. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
il comma 8 della predetta norma dispone, tra l'altro, che una particolare categoria di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi, in modo saltuario e in quantità ridotte, non sono soggetti alle disposizioni applicative dell'albo, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni;
una particolare categoria di produttori di rifiuti speciali sono gli agricoltori i quali, nello svolgere le loro attività agrarie, nella maggioranza dei casi provvedono anche a raccogliere e trasportare i propri rifiuti dall'azienda agricola a determinati centri di raccolta curati da organismi allo scopo preposti, come gli enti gestori del servizio rifiuti, i consorzi degli agricoltori o i comuni;
occorre valutare la possibilità di eliminare l'obbligo di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo, per le imprese agricole che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare;
tale eliminazione risulterebbe per altro conforme al diritto comunitario allo scopo applicabile. In particolare, l'articolo 26 della direttiva 2008/98/CE, in analogia ed in coerenza con una iniziale posizione, costante e mai modificata, dell'Unione europea, dispone che gli Stati membri debbano tenere un registro degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;
l'espressione «a titolo professionale» è stata oggetto di interpretazione con sentenza della Corte di giustizia UE 9 giugno 2005, causa C-270/2003, che ha precisato che l'articolo 12 della direttiva non ricomprende, tuttavia, tutte le imprese che, nell'ambito della loro attività professionale, trasportino i rifiuti da esse prodotti. Anzitutto, la locuzione “a titolo professionale”, impiegata in tale articolo, non è sinonimo delle espressioni “nell'ambito delle loro attività, professionali” o “nello svolgimento delle loro attività professionali”, alle quali probabilmente il legislatore comunitario avrebbe fatto ricorso ove avesse inteso riferirsi a tutte le imprese che, nell'ambito della loro attività professionale, trasportino i rifiuti da esse prodotti... la previsione che il trasporto sia effettuato “a titolo professionale” significa che l'attività di trasporto di rifiuti, sebbene l'articolo 12 non disponga che essa deve costituire l'attività esclusiva, e neppure principale, delle imprese di cui trattasi,deve rappresentare un'attività ordinaria e regolare di tali imprese,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare provvedimenti volti a far si che sia eliminato l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali da parte degli imprenditori agricoli, segnatamente dei piccoli agricoltori, sulla base di quanto desumibile in premessa ed in tale ambito a provvedere ad approvare una specifica norma secondo cui i trasporti in conto proprio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti quantitativi di cui all'articolo 193, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.
9/1248-B/22. Mongiello, Antezza.