• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/01675 l'amministrazione comunale di Brescia appena insediata ha emesso una nuova ordinanza (protocollo n. 79272/13 del 25 luglio 2013) innalzando vertiginosamente i limiti minimi accettabili di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01675presentato daALBERTI Ferdinandotesto diVenerdì 9 agosto 2013, seduta n. 69

ALBERTI, BASILIO, COMINARDI, SORIAL, GRILLO, ZOLEZZI, DE ROSA, DAGA, BUSTO, TOFALO, MANNINO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, LIUZZI, DELL'ORCO, SCAGLIUSI, DE LORENZIS, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, PESCO, DI BATTISTA, SPADONI, GRANDE, DEL GROSSO, SILVIA GIORDANO, MANTERO, LOREFICE, DALL'OSSO, DI VITA, BARONI, CECCONI, VACCA, SIMONE VALENTE, ARTINI, RIZZO, CORDA, PAOLO BERNINI e BARBANTI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
l'amministrazione comunale di Brescia appena insediata ha emesso una nuova ordinanza (protocollo n. 79272/13 del 25 luglio 2013) innalzando vertiginosamente i limiti minimi accettabili di contaminazione nell'uso dei terreni della zona Caffaro;
la nuova ordinanza sindacale ha modificato i limiti massimi di contaminazione di giardini pubblici e privati della zona a sud del sito di interesse nazionale Caffaro ed esattamente al punto 1.3 la nuova ordinanza recita che sono assoggettate a divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto con il terreno, anche se inerbito, le aree adibite a giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento superiori ai limiti della tabella B allegato 5 al Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sono invece escluse dal divieto le zone ed aree pavimentate dei medesimi giardini.
inoltre al punto 1.4 si precisa che il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto con il terreno di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento inferiori ai limiti della già citata Tabella B. Sono escluse dal divieto le zone ed aree il cui terreno è inerbito o pavimentato o che sia stato oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate;
il decreto legislativo n. 152 del 2006, Allegato 5, titolo V, parte quarta, tabelle, A e B, stabilisce le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) dei diversi inquinanti nei suoli «in relazione alla specifica destinazione del sito»;
per PCB e diossine sono le seguenti:
PCB: unità di misura, mg/kg; Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (A), 0,06; Siti ad uso Commerciale ed Industriale (B), 5;
«sommatoria PCDD, PCDF (conversione T. E.)»*: unità di misura, ngTE/kg; Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (A), 10; Siti ad uso Commerciale ed Industriale (B), 100;
* (ovvero sommatoria di diossine e furani, misurati in Tossicità Equivalente alla diossina più tossica, quella di Seveso);

vale a dire che per i giardini o meglio le aree ad uso verde pubblico utilizzati a scopo ricreativo, in particolare da bambini, sono state fatte valere le concentrazioni della tabella B del decreto legislativo n. 152 del 2006, Allegato 5, titolo V, riferite ai siti ad uso commerciale e industriale nonostante si tratti di giardini privati e pubblici per i quali andrebbe utilizzata la Tabella A del medesimo;
dato che il livello di contaminazione reale delle aree verdi è da 10 a 80 volte superiore al limite posto dalla tabella A, ma comunque inferiore al nuovo limite imposto dall'ordinanza, ovvero quello della tabella B, ne risulta che buona parte dei giardini pubblici e privati tornerebbero fruibili con l'unico accorgimento di inerbire il terreno o pavimentare parte dello stesso;
lo stesso decreto stabilisce che le concentrazioni soglia devono «considerarsi valore di attenzione, superato il quale, occorre svolgere una caratterizzazione» e quindi, «l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica», sia per identificare «i livelli di contaminazione residua accettabili», rispetto a cui «impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica», sia per valutare gli «effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate» (comma 1, lettera s, articolo 240, decreto legislativo n. 152 del 2006);
dunque è prevista la possibilità di discostarsi dalle concentrazioni soglia, ma a condizione che si realizzi «l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica»;
in passato sono state effettuate per il sito Caffaro ben due analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifiche da parte delle istituzioni preposte e competenti in materia: una prima, nel 2003, da parte del dipartimento insediamenti produttivi e interazione con l'ambiente dell'istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Ispesl) di Roma; una seconda, nel 2007, da parte dell'Istituto superiore di sanità;
quest'ultima si è occupata in particolare delle colture agricole nella zona Chiesanuova – Noce, ritenendole in parte ammissibili con le proibitive (se rispettate) restrizioni di cui al punto 3 dell'ordinanza; inoltre, ha elaborato le concentrazioni di contaminazione accettabili nel suolo profondo a bonifica effettuata (1 metro di scavo); invece, non si è occupata espressamente di giardini perché il tema era già considerato nell'ordinanza sindacale, con i divieti previsti, appunto, in forza della precedente analisi di rischio dell'Ispesl;
l'analisi di rischio dell'Ispesl fu a suo tempo validata dall'Asl di Brescia e servì da supporto al perfezionamento dell'ordinanza sindacale sui divieti e della relativa cartellonistica per la popolazione, quella che ora si ritiene in parte superata;
l'analisi di rischio dell'Ispesl prevedeva in considerazione esattamente i casi di cui trattasi, ovvero giardini privati (sim. 4) e giardini pubblici (sim. 6), ovviamente inerbiti, ad uso ricreativo, definendo per PCB e diossine le seguenti concentrazioni limite accettabili:
PCB mg/kg: sim. 4 Zona residenziale di tipo condominiale con presenza di giardino, 0,068; sim. 6 Zona verde ad uso pubblico ricreativo, 0,098; Concentrazioni di cui alla tabella B «accettabili» secondo la nuova Ordinanza, 5;
Diossine ngTE/kg: sim. 4 Zona residenziale di tipo condominiale con presenza di giardino, 3,7; sim. 6 Zona verde ad uso pubblico ricreativo, 5,4; Concentrazioni di cui alla tabella B «accettabili» secondo la nuova Ordinanza, 100;

va notato che, per le zone in questione, l'analisi di rischio sanitario, se per i PCB indica valori di poco sopra l'attuale tabella A, per le diossine pone concentrazioni addirittura inferiori alla tabella A;
ma i dati dell'inquinamento ambientale sono rimasti uguali e se fatti nuovi sono intervenuti, andrebbero esattamente nella direzione opposta a quella della nuova ordinanza sindacale, aumentando le restrizioni invece di ridurle: i PCB ora, a differenza del 2003, sono dichiarati dall'Organizzazione mondiale della sanità cancerogeni certi per l'uomo; negli ultimi anni si è consolidata la conoscenza di 12 PCB-DL, ovvero diossina simili, che nei monitoraggi biologici, vengono sommati a diossine e furani per calcolare la tossicità equivalente (TE) e che, dunque, vanno misurati e sommati alla TE anche nei terreni (ciò che a Brescia non è mai stato fatto);
si segnala, infine, che in data 21 giugno 2013 l'ASL recapita al comune di Brescia una nota avente come oggetto: «Ordinanza contingibile ed urgente sito inquinato Brescia-Caffaro e territorio comunale nella zona sud ovest della Città – integrazione» e che recita: «Con riferimento alla nota del 28 maggio 2013, protocollo n. 0086053, inoltrata a codesta amministrazione comunale, in merito a quanto in oggetto emarginato ed in seguito a quanto convenuto in seno al comitato tecnico scientifico PCB di ieri, si rappresenta la necessità che il punto 1.3) del testo dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente del 17 dicembre 2012 protocollo n. 113475, venga corretta con i seguenti perfezionamenti:
divieto di utilizzo ricreativo che comporti il contatto diretto con il terreno di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento superiore ai limiti della Tabella B, allegato 5, al Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, non pavimentati;
divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto con il terreno di giardini pubblici e privati, con livello di inquinamento inferiore alla Tabella B, allegato 5, al Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, se con terreno non inerbito nelle aree non pavimentate oppure non oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate» –:
se la soluzione espressa dalla nuova ordinanza emessa dal comune di Brescia, rispetti il principio di precauzione per la tutela della salute e le concentrazioni minime accettabili della specifica analisi di rischio sanitario, posto che si tratta di aree ricomprese in un sito di interesse nazionale;
se si ritenga utile procedere ad una nuova analisi di rischio sanitario e ambientale svolta da un ente terzo, quale l'Istituto superiore di sanità. (4-01675)