Testo DDL 944
Atto a cui si riferisce:
S.944 Modifiche all'art. 275 del Codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2013
Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale
in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali
Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge, che modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale, rubricato «Criteri di scelta delle misure», persegue l'obiettivo di rendere la custodia cautelare in carcere evenienza eccezionale.
Chiara la ragion propria dell'opzione prescelta, che trova, tra l'altro, chiara eco nei principi espressi in molteplici pronunce della Corte costituzionale in tema di presunzioni cautelari (sentenze n. 265/2010, n. 164/2011, n. 231/2011, n. 110/2012, n. 57/2013): garantire effettività operativa al canone per cui l'esercizio dell'azione cautelare personale deve essere ispirato al criterio del «minor sacrificio necessario» per lo status libertatis, in un sistema ove, per opzione costituzionale cogente, vige la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (articolo 27, secondo comma, della Costituzione).
In tale prospettiva, il disegno di legge mantiene il «doppio binario» cautelare tra reati comuni e distrettuali ovvero ad elevato allarme sociale (così come catalogati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ed individuati dagli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale), ma ne disarticola le premesse operative.
Infatti, se nel sistema delineato dal Codice Vassalli e dalla novella del 1995 (legge 8 agosto 1995, n. 332), la custodia cautelare in carcere era concepita come extrema ratio «a margine», tra l'altro, di un «catalogo» di fattispecie di reato per cui doveva presumersi relativamente, a fronte della gravità indiziaria, l'adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiare il «bisogno cautelare» (articolo 274 del codice di procedura penale), il modello declinato dal disegno di legge concepisce la «segregazione carceraria» per finalità cautelari come evenienza possibile solo qualora ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevedendo, al contempo, che la specifica misura coercitiva -- rispetto al catalogo dei reati a gravità qualificata -- possa essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
La prescrizione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere rimane per i soggetti gravemente indiziati di delitti di mafia (articolo 416-bis del codice penale), in ragione della loro particolare pericolosità per la sicurezza collettiva e della capacità delle organizzazioni mafiose di ostacolare ed interferire con il naturale corso della giustizia, in linea con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 450/1995).
Il disegno di legge tiene conto dello stato di emergenza del sistema penitenziario, dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010, così come della recente condanna riportata dall'Italia, nel caso Torreggiani ed altri, ad opera della Corte europea di Strasburgo, in relazione al sovraffollamento carcerario, ma non ne è -- però -- influenzato.
Infatti, l'iniziativa legislativa non risponde ad alcuna logica emergenziale ma prende atto, tra l'altro, dell'elaborazione compiuta dal Censis su dati del ministero della Giustizia, secondo cui il 43,6 per cento della popolazione carceraria è rappresentata da imputati (e non, quindi, da condannati).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, ad eccezione del delitto di cui allarticolo 416-bis del codice penale, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate, la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata e anche se non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Quando sussistano gravi indirizzi di colpevolezza in ordine al delitto di cui allarticolo 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.»;
b) il comma 4 è abrogato.