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Atto a cui si riferisce:
S.894 Istituzione di una Zona Economica Speciale nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 894
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del Consiglio regionale della Calabria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Istituzione di una Zona Economica Speciale nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro

Onorevoli Senatori. -- L'Italia è uno dei paesi della Comunità europea che maggiormente stanno pagando il prezzo della crisi economico-finanziaria globale che perdura oramai dal 2009.

Analogamente a quanto accade in Grecia e in Spagna, anche l'Italia ha dovuto realizzare un intenso programma di tagli alla spesa indispensabili per evitare il default.

È evidente che un programma di austerità per risultare efficace deve essere necessariamente accompagnato da misure che favoriscano la crescita economica, anche mediante la realizzazione di nuovi investimenti.

In questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette Zone economiche speciali (ZES).

Una ZES è una zona all'interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari.

Alcune delle ZES più estese si trovano in Cina, dove il governo ha avviato la creazione di tali aree dal 1980, ma ci sono esempi anche in Europa (Madeira, in Lettonia) anche se numerose free trade zone in realtà hanno caratteristiche analoghe delle ZES.

All'interno della zona ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente, le aziende pagano tariffe più basse.

L'idea alla base di una zona economica speciale è che può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica. Attirando gli investitori stranieri, le nazioni possono attingere ricchezze provenienti da altri paesi per migliorare le loro economie e le condizioni di vita. Tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando lavoratori provenienti da tutta l'area di riferimento. Numerose nazioni hanno sperimentato un boom economico a causa di zone economiche speciali.

Recentemente anche la Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l'istituzione di ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse ma con forti potenzialità, legate alla presenza di porti di rilevo come il Pireo.

In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di una ZES in diverse aree ma in particolare in regioni in cui sono situati porti di transhipment, come la Sardegna, la Calabria o la Puglia, regioni, queste ultime due, che pagano un notevole ritardo in termini di sviluppo economico e sociale e che quindi rientrano nell'obiettivo convergenza, cioè tra quelle regioni interessate al sostegno mediante fondi strutturali della Comunità europea.

I porti favoriscono la circolazione di milioni di contenitori all'anno provenienti da ogni parte del mondo e quindi, insieme alle aree retrostanti, possono rappresentare i luoghi migliori per l'istituzione di aree di sviluppo per aziende che operano in settori industriali o nella logistica distributiva, ma per attrarre tali aziende occorre offrire significativi vantaggi fiscali e amministrativi.

In particolare, il porto di Gioia Tauro, con la sua leadership nel transhipment nel Mediterraneo, e con la disponibilità delle aree retroportuali ha tutte le carte in regola per favorire la nascita e di una zona economica speciale a sostegno di un rapido sviluppo economico e sociale di tutta la Regione Calabria. A questo si aggiunga che recentemente la Regione Calabria si è fatta promotore di un apposito Accordo di Programma Quadro (APQ) «Gioia Tauro Polo della logistica industriale» che prevede una serie di complessi ed articolati interventi infrastrutturali e non votati al rilancio del porto di Gioia quale polo della Logistica del Mediterraneo.

La realizzazione delle ZES appare dunque la ricetta ideale per rilanciare i foreign direct investment in Italia, cioè investimenti esteri in Italia, catalizzando l'interesse di grandi gruppi internazionali che oggi non sono in Italia creando dunque occupazione e sviluppo economico. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l'erario sostiene per implementare il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali al momento inesistenti.

In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una ZES, il saldo rimane di gran lunga favorevole.

Pertanto, il governo nazionale dovrebbe avere tutto l'interesse a perseguire questo tipo di soluzioni per lo sviluppo, lavorando strenuamente per la condivisione con i partner europei per superare le eventuali obiezioni in merito al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES).

2. Una ZES è un territorio ben identificato dove le aziende insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. Lo scopo della legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende internazionali che svolgono attività logistica o industriale, e quindi promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

Art. 2.

(Istituzione ZES Regione Calabria)

1. È istituita una ZES nella Regione Calabria -- Area della Piana di Gioia Tauro --, in virtù della presenza di un porto di rilevanza internazionale, che insiste in un contesto territoriale ammissibile a fruire del sostegno all'obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all'obiettivo competitività regionale ed occupazione in base alle politiche di coesione.

Art. 3.

(Carattetistiche e amministrazione della ZES)

1. Confini della ZES: la Regione Calabria, definisce i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati che godono diritti di proprietà o di utilizzo della aree che saranno annesse alla ZES. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento, al momento della realizzazione della ZES continuano a mantenere eventuali diritti di concessioni di cui sono in possesso.

2. Attività ammesse: nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logostico-distributiva o di natura industriale e aziende di servizi in genere. In particolare sono consentite:

a) operazioni di importazione;

b) operazioni di deposito merce;

c) confezionamento;

d) trasformazione;

e) assemblaggio;

f) riesportazione merce.

Sono espressamente vietate:

a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

c) la fabbricazione di armi;

d) la produzione di tabacco;

e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa comunitaria.

3. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientate o di salvaguardia del territorio.

4. Le imprese della ZES: le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. Amministrazione della ZES: la gestione della ZES, fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, è affidata ad un soggetto giuridico di capitale misto pubblico-privato, promosso o individuato dalla Regione Calabria, cui spetta:

a) la realizzazione di un business plan;

b) la definizione di procedure semplificate per l’insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Alla Regione Calabria spetta la Presidenza degli organi direttivi.

Art. 4.

(Regime fiscale)

1. Le nuove imprese che awiano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.

3. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l’IRAP l’esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione Calabria;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

5. L'efficacia delle diposizioni di cui ai punti precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 5.

(Durata del regime fiscale agevolato)

1. Le agevolazioni indicate all'articolo 4 saranno applicate nel periodo che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2022.

Art. 6.

(Verifica periodica)

1. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati sarà eseguita dagli Organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

a) di imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume d'affari;

d) entità dei benefici consuntivata.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari ad euro 14,5 milioni per l'anno 2013, 21 milioni per l'anno 2014 e 25 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.