• Testo DDL 876

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Atto a cui si riferisce:
S.876 Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 876
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, SANTANGELO, MARTON, MONTEVECCHI, BENCINI, Maurizio ROMANI, SERRA, BULGARELLI, AIROLA, PETROCELLI, DE PIETRO, CASALETTO, ORELLANA, CASTALDI, PUGLIA, SIMEONI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, GIROTTO, GAETTI, PEPE, MOLINARI, TAVERNA, BLUNDO, SCIBONA, CAPPELLETTI, MORRA, GIARRUSSO, PAGLINI, BATTISTA, BOCCHINO, BOTTICI, CATALFO, CAMPANELLA, FUCKSIA, MANGILI, LUCIDI, CRIMI, VACCIANO, COTTI, BERTOROTTA e CIOFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2013

Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.141

Onorevoli Senatori. -- L'acqua è un bene comune, patrimonio universale dell'umanità e diritto fondamentale di ciascuna persona, anche come proclamato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 28 luglio 2010. Non riconoscere il diritto all'acqua equivale a negare il diritto alla vita, come del resto avviene in tante parti del mondo, dove l'egoismo e gli interessi di pochi oscurano la drammatica realtà di intere popolazioni e di tanti bambini che vivono con risorse idriche del tutto insufficienti. L'acqua è un bene comune pubblico che non può essere assoggettato alle regole del mercato né tantomeno costituire oggetto di squallide speculazioni in danno della salute e del benessere della popolazione, anche futura. In tal senso si sono anche espressi ventisette milioni di cittadini italiani con i noti referendum del 12 e 13 giugno 2011; molti sembrano averlo già dimenticato. Occorre allora passare con decisione dalle parole all'azione. In questa prospettiva l'acquedotto Pugliese rappresenta un esempio emblematico dell'incapacità della politica di fare scelte chiare e coraggiose, anche in favore della «demercificazione» dell'acqua e della «ripubblicizzazione» dei servizi idrici e della salvaguardia delle risorse idriche del paese. Il presente disegno di legge mira appunto a conferire natura pubblica allo storico ente pugliese che, gestendo una risorsa fondamentale per la vita e l'economia del territorio, deve necessariamente orientare la propria attività a logiche estranee al mero profitto. A tal fine è essenziale, sul piano strategico, che il governo dell'acqua sia realmente partecipato. Il nuovo ente pubblico per l’acquedotto pugliese dovrà essere l'occasione per una forte innovazione sul piano della effettiva partecipazione dei cittadini alla definizione e alla decisione sulle scelte e le priorità della gestione ed al suo controllo. Questo disegno di legge può costituire un passaggio importante per tutti coloro che credono e vogliono, non solo con le parole, che l'acqua sia veramente un bene di tutti, specie dei più deboli e bisognosi. Può inoltre costituire utile base di dibattito per in materia di ripubblicizzazione delle società analoghe, ferma restando la necessità di un successivo confronto in sede comunitaria. Se ne auspica pertanto un celere esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito l'«Ente autonomo per l'acquedotto pugliese» di seguito denominato: «Ente». L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

2. Sono affidati all'Ente le finalità e i compiti già di pertinenza dell'«acquedotto pugliese S.p.a.».

3. L'Ente ha capitale interamente pubblico e succede in tutti i rapporti attivi e passivi, beni, partecipazioni, gestioni speciali, di cui era titolare l'«acquedotto pugliese S.p.a.».

4. Con uno o più regolamenti del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione della presente legge e si provvede all’abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l’espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione.

5. È abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, le seguenti disposizioni:

a) regio decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, che istituisce, con sede in Bari, un ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento, con esclusione dell'articolo 14, primo comma;

b) regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

c) legge 13 dicembre 1928, n. 3233;

d) regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione per l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

e) regio decreto legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 74, concernente affidamento all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese della costruzione e gestione delle fognature nei comuni serviti dall'acquedotto stesso;

f) legge 28 maggio 1942, n. 664, recante estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

g) decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389, concernente modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

h) decreto Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 944, recante modificazioni delle norme concernenti il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

i) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, concernente sottoposizione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al controllo della Corte dei conti;

l) le parole: «Ente autonomo per l'acquedotto pugliese», di cui alla tabella -- parte IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

m) articolo 88, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.