• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00305 GHEDINI Rita, FEDELI, AMATI, CIRINNA', DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, MATTESINI, MATURANI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, RUSSO - Al Ministro della giustizia - Premesso...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00305 presentata da RITA GHEDINI
lunedì 5 agosto 2013, seduta n.088

GHEDINI Rita, FEDELI, AMATI, CIRINNA', DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, MATTESINI, MATURANI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, RUSSO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

secondo i dati forniti dal servizio di statistica del DAP, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2012 sono 40 le madri detenute con figli in istituto (erano 51 nel 2011), mentre sono 5 le recluse in stato di gravidanza (13 nel 2011) e 41 (erano 51 nel 2011) i bambini sotto i 3 anni che vivono in carcere con le loro mamme, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale;

il sistema penitenziario italiano conta 17 asili nido, di cui 3 non funzionanti e uno in allestimento;

le donne in carcere costituiscono una percentuale del 4 per cento dell'intera popolazione carceraria, percentuale caratterizzata, inoltre, da una stragrande maggioranza di condanne per reati a bassa pericolosità sociale;

alla data del 7 settembre 2011, le donne detenute nelle carceri italiane erano 2.969 e le regioni con maggiore densità la Lombardia (632), il Lazio (434) e la Campania (283);

si calcola che ogni giorno nell'Unione europea siano circa 800.000 i minori che vivono una situazione di separazione a causa della detenzione di un genitore, mentre ogni anno in Italia sono circa 100.000 i minori che varcano le soglie dei 207 istituti penali per andare a trovare i loro cari (padri, madri, fratelli, sorelle, nonni, zii);

tali dati sono una stima molto prudente poiché non rilevata nelle statistiche ufficiali, ma frutto di un'analisi d'associazioni di volontariato che si occupano dei detenuti e dei loro figli;

considerato che:

il Parlamento, in considerazione del delicato rapporto tra detenute madri e figli minori e al fine di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, è intervenuto sulla questione approvando la legge 21 aprile 2011, n.62, «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»;

si tratta di un provvedimento di civiltà che ha affrontato un tema delicatissimo quale quello dei bambini costretti a vivere all'interno del carcere perché figli, minori, di detenute;

con l'approvazione della legge n. 62 è stato portato a compimento un lungo, complesso e necessariamente graduale percorso che, iniziato nel 1975 quando si introdusse la prima disciplina a favore delle madri con minori condannate e già in fase di espiazione di pena detentiva, è proseguito poi con la legge 8 marzo 2001, n. 40, fortemente voluta dal Ministro per le pari opportunità pro tempore, Anna Finocchiaro;

la legge n. 62 del 2011, all'articolo 1, comma 1, dispone che: «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», nel qual caso la detenzione sarà disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (cosiddetta ICAM) ove istituito;

tale legge, come disposto nella disciplina transitoria, con riferimento alle previsioni relative alle misure cautelari produrrà quindi i propri effetti solo dopo l'attuazione del piano straordinario penitenziario e, in ogni caso, a decorrere dal 1o gennaio 2014, scadenza ormai prossima;

l'articolo 4 della stessa legge aggiunge inoltre che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge»;

rilevato che:

ad oggi, gli ICAM non sono stati ancora regolamentati;

nonostante in alcune realtà, ad esempio in Toscana, si sia proceduto alla firma di protocolli d'intesa per la creazione di sezioni a custodia attenuata per detenute madri, gli ICAM risultano avviati soltanto in forma sperimentale e in una sola città, Milano (si tratta, in particolare, di un modello realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini);

conseguentemente, i tribunali si trovano spesso nella condizione di non poter accordare un'alternativa alla custodia cautelare in carcere per le detenute madri con figli piccoli in ragione del fatto che la funzione degli ICAM non è ancora regolamentata da alcuna fonte di rango normativo;

all'emanazione del decreto ministeriale, cui il Governo avrebbe dovuto procedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2011, per determinare le caratteristiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale, nonché dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si è provveduto solo il 26 luglio 2012;

il decreto del Ministro della giustizia 26 luglio 2012 definisce pertanto le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 62 del 2011);

già da tempo si sarebbe dovuto intervenire per la completa attuazione del piano straordinario penitenziario, prevedendo un'apposita regolamentazione degli ICAM, con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari e alla sorveglianza, come pure per la stipula delle convenzioni con gli enti locali per l'individuazione delle strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 62 del 2011;

considerato altresì che:

la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, con la sentenza n. 541 del 28 marzo 2012, ha ritenuto che la previsione di favore dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale possa prevalere sulla previsione di sfavore del comma 3 dello stesso articolo (secondo cui la custodia cautelare è imposta, salvo prova contraria, quando si procede per determinati reati, come, nel caso di specie, traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa);

di fatto, la modifica dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale introdotta dalla nuova legge n. 62 del 2011 non è ancora applicabile per la mancanza di strutture;

inoltre, nella sentenza n. 11714/2012, la Corte di cassazione ha sottolineato che «sarebbe davvero paradossale ed in contrasto con più parametri di costituzionalità, far dipendere l'applicazione di un regime carcerario di indubbio favore dalla semplice esistenza e disponibilità di "posti" presso una struttura sperimentale dell'amministrazione penitenziaria»;

rilevato altresì che:

nonostante lo stanziamento economico (pari a 11,7 milioni di euro) disposto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 62 del 2011 per la realizzazione degli ICAM, nulla è stato fatto;

mentre per gli ICAM vi è un significativo stanziamento economico, la concreta realizzazione delle case famiglia protette, non potendo comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è del tutto ipotetica e ricade interamente sugli enti locali;

forte è la preoccupazione che alla data del 1° gennaio 2014, ormai prossima, poco possa cambiare rispetto all'applicabilità delle nuove norme sulle detenute madri,

si chiede di sapere:

quale sia, a due anni dall'approvazione della legge n. 62 del 2011, la situazione relativamente alla presenza di bambini sotto i 3 anni che vivono in carcere con le loro mamme;

se e come il Ministro in indirizzo intenda procedere, attraverso le strutture preposte del proprio Dicastero, al fine di assicurare, nel più breve tempo possibile, l'applicazione della legge n. 62 del 2011 nella sua interezza, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 541 del 2012, tanto più che è fissata alla data del 1° gennaio 2014 la decorrenza del termine per la sua applicazione;

se siano stati approvati o siano allo studio provvedimenti normativi sugli ICAM, volti a dare attuazione al piano straordinario penitenziario con la previsione di apposita regolamentazione degli ICAM e conferimento delle relative risorse di funzionamento;

come intenda impiegare la prevista dotazione di 11,7 milioni di euro per la realizzazione degli ICAM;

come, nella distribuzione degli ICAM sul territorio nazionale, intenda rispettare il principio della territorialità della pena, connaturato alla sua funzione rieducativa e richiamato dall'articolo 42 della legge sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354;

se intenda stipulare con gli enti locali "convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette", come previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 62 del 2011, e, in caso affermativo, entro quali tempi e secondo quali criteri.

(3-00305)