• C. 560 Proposta di legge presentata il 27 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.560 Modifiche agli articoli 3, 9, 17, 18 e 19 della Costituzione, in materia di principio di eguaglianza sostanziale, di tutela e promozione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, di libertà di riunione, di libertà di associazione e di libertà di religione


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 560


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
BIANCONI, LAFFRANCO
Modifiche agli articoli 3, 9, 17, 18 e 19 della Costituzione, in materia di principio di eguaglianza sostanziale, di tutela e promozione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, di libertà di riunione, di libertà di associazione e di libertà di religione
Presentata il 27 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale reca alcune modifiche ad articoli del titolo I della parte prima della Carta costituzionale.
      È doveroso chiarire in limine che quanti sostengono un'aprioristica intangibilità della parte prima della Carta costituzionale pongono in essere, pur senza volerlo, una vera e propria violazione della Carta medesima. Essa, infatti, prevede, all'articolo 138, un preciso procedimento per la revisione della stessa Costituzione. La Costituzione è dunque di per sé ontologicamente tangibile ad eccezione, come precisa l'articolo 139, della forma repubblicana. Rilevato questo, va precisato che è fin troppo ovvio che il principio dell'intangibilità della prima parte della Costituzione è diventato, più che dibattito costituzionale, materia di dialettica politica che ha coniato anche il suo slogan: «la Costituzione non si tocca». In realtà, così affermando, si contravviene non solo alla Costituzione che si dice di voler difendere, ma anche al volere dei Padri costituenti che raccomandarono a più riprese la possibilità di rivisitazione del testo per renderlo dinamico, adattabile «alle esigenze dell'esperienza storica». Certo la revisione della Costituzione dovrà essere «meditata», con un processo complesso che garantisca un'adeguata adesione parlamentare o popolare alla revisione e certo la Costituzione deve essere protetta da incursioni avventuristiche, come si conviene a ogni norma rigida, ma non può essere «imbalsamata» in nessuna delle sue parti.
      La presente proposta di legge costituzionale, oltre che tentare di migliorare il testo e di renderlo adeguato in alcune parti alle mutate situazioni storiche e alle variate esigenze nate sia dal progresso civile della nazione, sia dalla grande variazione epocale che ha fatto dell'Italia un Paese di immigrazione, tende anche a dimostrare, se si vuole a titolo esemplificativo, quanto, oltre che obiettivamente giuridicamente errato, sia sostanzialmente sbagliato «ibernare» la parte prima della Costituzione stessa.
      L'articolo 1 sostituisce il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Non sfugge ai proponenti la valenza politica che all'epoca fu data a tale secondo comma, ma oggi si deve dar atto delle mutate consapevolezze di quante siano fra i cittadini le categorie meno favorite, più deboli e obiettivamente svantaggiate nell'espletamento del proprio diritto all'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; limitare la dinamicità delle azioni previste dal secondo comma a carico della Repubblica ai soli lavoratori è sicuramente un minus quam rispetto all'estensione di tali azioni a tutti i cittadini. La scelta avrebbe potuto essere di aggiungere ai lavoratori le altre categorie svantaggiate ma si sarebbe rischiato di costruire un testo per così dire a termine e, pertanto, incompleto. Né può sottacersi che fra le categorie più deboli, quale sicuramente sono i lavoratori (dipendenti), essi stessi non siano la più debole per i grandi progressi che sono stati compiuti dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi. C’è, insomma, la volontà di ampliare l'impegno dinamico previsto dal secondo comma, che di per sé non cristallizza un diritto ma garantisce azioni.
      L'articolo 2 della proposta di legge costituzionale sostituisce il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione introducendo fra i patrimoni meritevoli di tutela anche quello «culturale». Ben si capisce come forse tale modifica sarebbe potuta apparire ai padri costituenti una sorta di tautologia rispetto allo «sviluppo della cultura» previsto nel primo comma. In realtà nei decenni si è venuto affermando un patrimonio separato e diverso dallo storico e dall'artistico prettamente di natura culturale, anche in funzioni di cultura contemporanea che merita sicuramente la tutela in quanto continuum di un tratto che è centrale nell'identità della nostra nazione. La seconda modifica è l'introduzione del concetto di «promozione» accanto a quello di tutela. Significa, cioè, leggere, come la contemporaneità ci ha insegnato, il nostro paesaggio e il nostro patrimonio storico, artistico e culturale non più in visione museale ed esclusivamente conservativa ma in visione dinamica. La promozione significa interventi di miglioramento e di adeguamento alle necessità contemporanee perché del cuore della nostra nazione si possa fare anche il trampolino per il futuro. Immaginate cosa avrebbero potuto non essere una piazza del Campo di Siena e una piazza della Signoria di Firenze se, quando nei secoli esse furono disegnate e concepite, si fosse badato all'esclusiva conservazione tralasciando la corretta promozione e dunque gli idonei cambiamenti. La dinamicità indica anche la volontà di una nazione e di un'epoca di darsi una connotazione culturale e stilistica che deve affermarsi nei secoli.
      L'articolo 3 e l'articolo 4 della proposta di legge costituzionale, che modificano rispettivamente gli articoli 17 e 18 della Costituzione, tengono presente un dato obiettivo e cioè il mutamento della natura della nostra Patria da terra di emigrazione a terra di immigrazione. I Padri costituenti avevano, dopo anni di conculcate libertà, l'ansia primaria quanto legittima di garantire ai cittadini i diritti democratici di associazione e di riunione. Oggi gli stessi diritti, in virtù di quanto previsto dagli articoli 2 e 10 della Costituzione, sono da riconoscere a tutti quelli che si trovano nel nostro territorio, cittadini e no. Inoltre la questione merita questo aggiornamento anche perché il recente dibattito sulla cittadinanza, nel quale le questioni sociologiche si sono surrettiziamente intrecciate con quelle più giuridiche e di natura costituzionale, rendono inderogabile la precisazione in Costituzione dei diritti e dei doveri di tutti e dei diritti e dei doveri dei cittadini.
      L'articolo 5 della proposta di legge costituzionale, che modifica l'articolo 19 della Costituzione, tiene anch'esso conto delle mutate condizioni del nostro Paese. L'articolo 19 fu redatto in un tempo nel quale i culti e le fedi religiose diversi dalla cattolica erano nel nostro Paese quasi esclusivamente quella ebraica e quella della riforma e mirava ad assicurare libertà di culto e di rito soltanto da eventuali pratiche marginali in cui si violassero le norme del buon costume mediante riti più o meno strani. Oggi la questione non è più la stessa. In Italia vengono praticate religioni e fedi di ogni tipo, spesso frutto di culture e di civiltà che hanno regole non solo diverse ma del tutto contrarie alle nostre leggi sia costituzionali che ordinarie e dunque è necessario, nel permettere assolutamente quanto previsto dall'articolo 19, un ampliamento della tutela dell'ordinamento più coerente con i tempi.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Tutela e promuove il paesaggio e il patrimonio storico, artistico e culturale della Nazione».

Art. 3.

      1. Il primo comma dell'articolo 17 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi».

Art. 4.

      1. Il primo comma dell'articolo 18 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

Art. 5.

      1. L'articolo 19 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 19. – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non sia violata la legge penale».