• C. 1239-1271-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 26 luglio 2013); MOGHERINI Federica, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1239 [Trattato sul commercio delle armi (Onu)] Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1239-1271-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 1239, d'iniziativa dei deputati
MOGHERINI, AMENDOLA, ARLOTTI, LATTUCA, QUARTAPELLE PROCOPIO, SERENI, TIDEI, ALBANELLA, BAZOLI, CAROCCI, CARRA, COPPOLA, CRIVELLARI, D'INCECCO, FOSSATI, GADDA, GHIZZONI, GOZI, MARCHI, MONGIELLO, RAMPI, ROSATO, SCALFAROTTO, SPADONI, TULLO, VALERIA VALENTE
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013
Presentata il 20 giugno 2013
n. 1271, d'iniziativa dei deputati
MARAZZITI, SCOTTO, BRUNETTA, PARRINI, GIANLUCA PINI, MANLIO DI STEFANO, LOCATELLI, AIRAUDO, ALBERTI, ARTINI, BALDUZZI, BARBANTI, BASILIO, BENI, PAOLO BERNINI, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, BRESCIA, BUTTIGLIONE, CATALANO, CORDA, COSTANTINO, DE LORENZIS, DI BATTISTA, DI SALVO, DURANTI, FAVA, FOSSATI, FRATOIANNI, GRANDE, LACQUANITI, MARCON, MELILLA, FITZGERALD NISSOLI, PALAZZOTTO, PATRIARCA, PESCO, PIAZZONI, PILOZZI, REALACCI, RIZZO, SANTERINI, SBERNA, SCAGLIUSI, SCHIRÒ PLANETA, SIBILIA, SORIAL, TACCONI, VARGIU, VECCHIO, ZAN
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013
Presentata il 26 giugno 2013
(Relatore: MOGHERINI)

La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 26 luglio 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1239 e 1271. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 1239 Mogherini ed altri e abbinate, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013»;

            considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 1239 Mogherini ed altri e abbinate, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013»;

            richiamata la risoluzione n. 8-00005, approvata dalla III Commissione lo scorso 26 giugno, che ha impegnato il Governo a presentare nel più breve tempo possibile il relativo disegno di legge di ratifica e a promuovere l'universalizzazione del Trattato, sviluppando apposite iniziative diplomatiche, nonché le buone pratiche

italiane contenute nella legge n. 185 del 1990, una delle discipline più avanzate e stringenti su scala globale;

            rilevato che nella parte conclusiva del Preambolo vengono richiamati i princìpi fondamentali contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, in coerenza dei quali gli Stati parte intendono operare;

            rilevato, altresì, che l'articolo 1 enuncia quale obiettivo del Trattato l'introduzione di standard comuni legalmente vincolanti per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento delle armi convenzionali, che siano riconosciuti nella misura più ampia possibile all'interno della comunità internazionale e che contribuiscano alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali;

            valutato positivamente l'articolo 6 che prevede che ogni Stato parte debba negare automaticamente l'autorizzazione al trasferimento di armi convenzionali, munizioni, parti o componenti, qualora ciò sia in contrasto con gli obblighi derivanti da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o da accordi internazionali per il contrasto di traffici illeciti di armi convenzionali o qualora si accerti la circostanza che tali materiali possano essere impiegati per commettere crimini internazionali, crimini contro l'umanità, atti di genocidio, crimini di guerra, attacchi contro obiettivi civili o comunque ogni altra azione di grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949;

              considerato, infine, che il Trattato in esame rappresenta un importante strumento di diritto internazionale concepito per il contrasto al traffico illecito o alla diversione di armamenti convenzionali attraverso i sistemi di controllo attivati su base nazionale ai sensi dell'articolo 5, con l'intento di superare quella condizione di incertezza, disomogeneità tra Stati o talvolta addirittura di vuoto normativo in materia di regolamentazione del commercio delle armi, affermando tra gli Stati parte princìpi di responsabilità, trasparenza, controllo e cooperazione nel settore,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

         La V Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1239 e abbinate, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013»;

            premesso che il Consiglio dei ministri lo scorso 12 luglio ha approvato un disegno di legge, attualmente alla firma del Capo dello Stato, recante ratifica ed esecuzione del medesimo Trattato oggetto del presente testo;

            considerato che dalla relazione tecnico finanziaria verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e allegata al citato disegno di legge risulta che:

                l'Autorità nazionale-UAMA (Unità per l'autorizzazione dei materiali di armamento) svolge già, a legislazione vigente, le attività di regolazione delle esportazioni di munizioni e di parti e componenti, di cui agli articoli 3 e 4 del Trattato;

                la medesima Autorità è in grado di gestire il sistema e la lista nazionale di controllo, i sistemi di scambio di informazioni, nonché di tenere i registri per le autorizzazioni e le esportazioni, di cui agli articoli 5, 8 e 11 del Trattato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

                l'Autorità nazionale-UAMA è in grado di svolgere le attività di cooperazione e di assistenza, anche tramite scambio di informazioni in sede multilaterale e bilaterale, ai sensi degli articoli 15 e 16 del Trattato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

                l'Italia non erogherà contributi in favore del fondo fiduciario istituito dagli Stati parte per l'assistenza internazionale, di cui all'articolo 16 del Trattato, ma metterà a disposizione degli Stati interessati il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze nel settore;

                la partecipazione alle riunioni della Conferenza degli Stati parte, di cui all'articolo 17, sarà garantita dal personale in servizio presso la rappresentanza italiana all'ONU senza spese di missione a carico dell'erario;

                l'istituzione di organi sussidiari ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Trattato costituisce una mera eventualità e i relativi costi saranno comunque ricompresi nel budget fissato per il Segretariato che verrà istituito ai sensi dell'articolo 18 del medesimo Trattato;

                la partecipazione ai lavori del Segretariato, analogamente a quanto previsto per la Conferenza delle parti, sarà garantita per il personale in servizio presso la rappresentanza italiana all'ONU, quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

                il Segretariato, di cui all'articolo 18 del Trattato, non sarà operativo prima dell'anno 2015 e le risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento saranno determinate nelle riunioni della Conferenza delle parti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, senza tuttavia superare il limite di spesa previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, pari a 50.000 euro;

                la quantificazione del suddetto contributo è stata determinata in analogia con il contributo dell'Italia al bilancio dell'ONU, pari al 4,4 per cento del totale, ossia a circa 44.000 euro, ed è stata innalzata

a 50.000 euro, tenendo conto delle possibili fluttuazioni del cambio, dal momento che il contributo stesso verrà erogato in valuta straniera,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE


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TESTO UNIFICATO
della Commissione    
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.