• C. 1226 EPUB Proposta di legge presentata il 18 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1226 Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1226


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici
Presentata il 18 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'articolo 97, terzo comma, della Costituzione recita: «Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». La presente proposta di legge nasce proprio con l'obiettivo di tutelare i diritti di tutti i vincitori di concorso pubblico e degli idonei che, spesso da moltissimi anni, sono ancora in attesa di assunzione.
      I problemi derivanti dal blocco del turn over nel settore pubblico, un meccanismo impopolare ma la cui adozione si è resa necessaria per ragioni di contenimento della spesa pubblica, che ha riguardato tutte le amministrazioni – Ministeri, enti locali, scuole, enti previdenziali, amministrazioni provinciali e comunali, Forze armate ed enti di ricerca – hanno inciso negativamente sia su tutti coloro che, per sostenere le prove concorsuali, hanno dovuto affrontare enormi sacrifici anche di carattere economico, sia sulle casse statali, con un evidente spreco di denaro pubblico legato all'organizzazione della macchina concorsuale e alla mole dei contenziosi che si sono susseguiti nel corso del tempo.
      Il blocco del turn over nel settore pubblico ha contribuito, insieme ad altre dinamiche, a un eccessivo ricorso a contratti di natura flessibile e a uno sproporzionato aumento del personale atipico, mentre è stata del tutto disattesa la necessità di salvaguardare la posizione dei vincitori e degli idonei nei concorsi, poiché le amministrazioni pubbliche hanno continuato comunque a indire nuovi concorsi per il reclutamento delle stesse posizioni professionali.
      Nel corso della XVI legislatura è stata discussa presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati un'iniziativa parlamentare bipartisan in materia (atto Camera n. 4116, onorevole Damiano ed altri, atto Camera n. 4366, onorevole Cazzola ed altri, e atto Camera n. 4455, Di Pietro ed altri) e si era giunti all'adozione di un testo unificato, il cui iter è stato per interrotto dalla fine anticipata della legislatura.
      Nel maggio scorso il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia ha firmato il decreto che proroga al 31 dicembre 2013 le graduatorie relative ai vincitori di concorsi pubblici e agli idonei, ovvero circa 70.000 persone (tale dato risulta anche dall'ultima stima fornita nel 2007 da Il Sole 24 ore).
      La presente proposta di legge interviene, dunque, su un tema dai delicati risvolti sociali al fine di garantire i diritti di tutte queste persone che rappresentano preziose risorse da inserire nell'ambito della pubblica amministrazione e che, avendo superato brillantemente i concorsi, hanno già dimostrato di essere «capaci e meritevoli» e di possedere qualifiche e competenze adeguate. Un'ulteriore finalità è rappresentata dalla tutela dei princìpi di trasparenza e imparzialità e del buon andamento nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
      La proposta di legge, costituita da un articolo unico, mira a garantire l'effettivo sblocco del turn over nel settore pubblico, prevedendo che le amministrazioni pubbliche debbano utilizzare, nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e secondo i limiti fissati dai documenti di finanza pubblica, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale a tempo indeterminato. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, che non dispongano di proprie graduatorie utili, utilizzino le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, e che attingano a tali graduatorie anche per il reclutamento di personale a tempo determinato, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni.
      È affidata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità per l'attuazione di quanto disposto, così da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.
      Si dispone inoltre la proroga dell'efficacia delle graduatorie nei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relativo alle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, approvate dopo il 30 settembre 2003, fino al 31 dicembre 2015.
      Le amministrazioni pubbliche che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali provvedono al reclutamento, per il triennio 2013-2015, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2013-2014, degli idonei inseriti nelle graduatorie.
      Per l'anno 2015 lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili per assunzioni.
      Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati concernenti le loro graduatorie vigenti e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le misure necessarie per dare attuazione al reclutamento, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipulazione di apposite convenzioni, dalle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni.
      Una novità è rappresentata dall'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una banca dati delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, gestita direttamente dal Dipartimento e finalizzata a rendere chiara e trasparente la situazione delle graduatorie.
      Le pubbliche amministrazioni che intendono procedere alle assunzioni a tempo determinato devono preventivamente verificare l'esistenza di graduatorie in vigore ed effettuare, quindi, una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, che gestisce la banca dati.
      Entro il 31 dicembre 2015 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, recante il monitoraggio delle assunzioni effettuate in base alla legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Per il triennio 2013-2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa per il personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie per procedere all'assunzione di pari o di analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono dello strumento di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'attuazione del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.
      2. L'efficacia delle graduatorie nei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 che intendono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali, ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2013-2015, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2013-2014, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di imparzialità. Per l'anno 2015, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri i dati relativi alle loro graduatorie vigenti e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e del presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipulazione di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del citato comma 1.
      3. È istituita, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, una banca dati delle graduatorie dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici.
      4. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 che intendono procedere al reclutamento di personale a tempo determinato devono verificare, attraverso la banca dati di cui al comma 3, l'esistenza di graduatorie in vigore relative ai profili che intendono assumere a tempo determinato ed effettuare una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      5. Entro il 31 dicembre 2015, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante il monitoraggio delle assunzioni effettuate ai sensi della presente legge, nonché dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti in materia.
      6. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.
      7. Le regioni e gli enti locali che procedono alla verifica di cui al comma 4 sono tenuti ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno di personale, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
      8. Il Governo provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.