• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00336 MAZZONI - Ai Ministri per gli affari europei e dello sviluppo economico - Premesso che: la concorrenza sleale di Paesi extra UE, prima fra tutti la Cina, penalizza da anni le aziende...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00336 presentata da RICCARDO MAZZONI
mercoledì 4 settembre 2013, seduta n.094

MAZZONI - Ai Ministri per gli affari europei e dello sviluppo economico - Premesso che:

la concorrenza sleale di Paesi extra UE, prima fra tutti la Cina, penalizza da anni le aziende italiane soprattutto in settori, come quello del tessile, da sempre strategici per il nostro export;

un primo obiettivo da perseguire, dunque, è quello di garantire condizioni di reciprocità negli scambi, nel quadro di una liberalizzazione del commercio internazionale e qualsiasi concessione da parte europea dovrebbe essere accompagnata da precise e verificabili garanzie di apertura dei mercati dei Paesi terzi;

in termini concreti occorre che nell'ambito dei negoziati del World Trade Organization (WTO) l'UE ottenga precise e misurabili garanzie di riduzione dei picchi daziari su valori massimi intorno al 15 per cento, nonché di una concreta rimozione delle barriere non tariffarie. Riduzioni tariffarie dovrebbero essere limitate ai paesi in ritardo di sviluppo (LDC) ed anche ai piccoli Paesi produttori. In altri termini, il cosiddetto "Sistema di Preferenze Generalizzate" (SPG) dovrebbe essere rivisto, escludendo dalla sua applicazione quei Paesi, in particolare i grandi esportatori di tessile-abbigliamento, il cui accesso al SPG non appare in alcun modo giustificato alla luce delle effettive dinamiche di mercato;

un secondo aspetto cruciale è quello del dumping, non solo economico, ma anche sociale e ambientale di alcuni Paesi terzi. Le imprese europee sono gravate da oneri aggiuntivi, rispetto alle imprese dei Paesi terzi. connessi al rispetto degli standard, decisamente elevati in termini relativi, in materia di tutela ambientale e del lavoro. L'obiettivo non è tutelare le imprese europee rispetto ai concorrenti esteri (o localizzati all'estero), ma rimuovere gli effetti distorsivi sulla concorrenza che questo implica e di affermare su scala globale quei principi di civiltà che costituiscono ormai un patrimonio comune in Europa;

infine, occorre richiamare l'attenzione sul Codice tecnico nazionale cinese per la sicurezza dei prodotti tessili (GB 18401) che fissa requisiti ben più rigorosi per i prodotti tessili e di abbigliamento rispetto a quanto richiesto dalla legislazione europea, codice attualmente oggetto di un confronto fra la Commissione europea e il Governo cinese. Questa norma prevede una disciplina molto rigorosa per l'industria tessile in termini di parametri eco-tossicologici da rispettare nella produzione, importazione e commercializzazione dei prodotti nel mercato locale, a protezione della salute dei consumatori cinesi. Il fatto, però, che questo codice non si applichi ai prodotti realizzati in Cina ed esportati in mercati dove non sono in vigore normative analoghe, come nel caso dell'Unione europea, rende evidenti non solo i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori europei, ma anche l'assenza di reciprocità nelle condizioni di accesso ai rispettivi mercati;

si tratta, a giudizio dell'interrogamte, di una ulteriore barriera non tariffaria eretta dal Governo cinese per proteggere le proprie produzioni, a cui l'UE dovrebbe rispondere in maniera adeguata, non solo utilizzando le procedure e gli istituti previsti in ambito WTO, ma anche attraverso una profonda revisione del quadro legislativo attuale in materia di etichettatura dei prodotti tessili e dell'abbigliamento:

non c'è attualmente nessun obbligo di dichiarare l'origine dei prodotti del tessile-abbigliamento circolanti nei paesi UE, né se sono realizzati nella stessa UE né se sono importati. Tuttavia, se il produttore o il commerciante decide di indicare l'origine può farlo secondo le regole del Codice doganale europeo, la cui regola generale prevede come paese d'origine dei prodotti quello in cui è stata realizzata "l'ultima lavorazione sostanziale". Nello specifico del tessile-abbigliamento l'ultima lavorazione sostanziale è individuata nella confezione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di sollecitare nelle opportune sedi di competenza la richiesta, già condivisa dal Parlamento UE, di introdurre una norma europea (trattandosi infatti di un ambito di pertinenza UE e non dei singoli Stati) che preveda l'obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti del tessile-abbigliamento quantomeno sui prodotti importati nel mercato interno.

(3-00336)