• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/01739 nel dicembre 1989 a Manerbio (Brescia), Monia Del Pero, diciannovenne di Offlaga (Brescia), venne uccisa dal suo ex fidanzato, Simone Scotuzzi; l'omicida, reo confesso del fatto, fu...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01739presentato daMELONI Giorgiatesto diVenerdì 6 settembre 2013, seduta n. 72

GIORGIA MELONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
nel dicembre 1989 a Manerbio (Brescia), Monia Del Pero, diciannovenne di Offlaga (Brescia), venne uccisa dal suo ex fidanzato, Simone Scotuzzi;
l'omicida, reo confesso del fatto, fu condannato alla pena della reclusione di undici anni e otto mesi, più tre mesi di libertà vigilata, questi ultimi eliminati in sede di processo di appello;
successivamente, si è appreso, sia da media locali che nazionali, che i genitori di Monia, il signor Adriano e la signora Giliola, hanno ricevuto da Equitalia una richiesta di 2.000 euro per il deposito della sentenza con cui venne condannato l'assassino della figlia;
il caso dei genitori di Monia sembrerebbe non essere la prima volta in cui la parte offesa si è trovata a dover corrispondere una somma di denaro per spese giudiziarie in spregio al gravissimo danno già subito;
i genitori di Monia hanno denunciato l'assurdità della richiesta e preannunciato di voler ricorrere al Tar e alla Corte di giustizia europea, al fine di ricevere un trattamento equiparato, dal punto di vista dei risarcimenti, a quello delle vittime della mafia e del terrorismo;
a giudizio della richiedente l'intera vicenda si connota come un'offesa alla dignità e alla pietà, oltreché una lesione dei princìpi garantiti dall'articolo 2 della nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea –:
se sia intenzione dei Ministri interrogati intervenire al fine di proporre modifiche all'attuale sistema – regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – in base al quale l'ente di riscossione, per le spese di registrazione degli atti giudiziari, si può rivalere su entrambe le parti in causa, seguendo il criterio della solidarietà debitoria e non quello della soccombenza, come invece avviene per le spese di giudizio;
se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative urgenti, ognuno per quanto di propria competenza, intendano adottare nel caso dei coniugi Del Pero, al fine di porre rimedio a questa paradossale vicenda. (4-01739)