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Atto a cui si riferisce:
S.313 Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 313
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa delle senatrici PIGNEDOLI, BERTUZZI, SAGGESE e ALBANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge ripropone il testo del A.S. 3310, presentato dal senatore Alfonso Andria nel corso della XVI Legislatura, che aveva già conseguito un ampio consenso nella 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato.

Il 16 novembre 2010, a Nairobi, in Kenia, il comitato esecutivo della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, al termine di un lungo e complesso negoziato internazionale, ha iscritto la «dieta mediterranea» nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il riconoscimento dell'UNESCO rappresenta il culmine di una lunga vicenda che ebbe origine diversi decenni addietro ad opera del fisiologo americano Ancel Keys, che condusse, a partire dagli anni Quaranta, studi tesi ad individuare legami tra l'alimentazione umana e la salute fisica degli individui, ed in particolare i riflessi dell'alimentazione sulle patologie cardiovascolari e sul tasso di colesterolo nel sangue, patologie assai diffuse negli Stati Uniti. La notizia, da lui appresa grazie alle informazioni resegli dal direttore dell'istituto di fisiologia dell'Università di Napoli nel corso del 1º Convegno internazionale sulla alimentazione umana nel mondo, che nell'area vesuviana fosse da sempre rilevabile una bassissima presenza di patologie cardiovascolari, lo indussero ad intraprendere un lungo periodo di ricerca nell'area napoletana e successivamente in alcune aree della Spagna, al fine di giungere ad una spiegazione scientificamente provabile del fenomeno. Grazie a questi periodi di studio, egli fu in grado di evidenziare gli elementi comuni dell'alimentazione delle due aree e quali potevano essere gli effetti del particolare tipo di alimentazione sulla salute umana. Elementi comuni erano rappresentati dalla scarsa presenza, nella dieta comune, di carne e prodotti caseari, e al contrario del largo consumo di verdure, frutta e carboidrati assieme a grassi di origine vegetale. I controlli medici evidenziavano in larga parte della popolazione controllata bassi livelli di colesterolo e una percentuale molto bassa di pazienti con disturbi cardiaci alle coronarie.

A partire da questi dati, e continuando le ricerche, il fisiologo americano stabilì una correlazione diretta tra una dieta salutare, di tipo «mediterraneo», e i benefici in salute delle popolazioni che la seguivano. A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, poi, Keys dette il via al progetto definito Seven Countries Study che fu condotto su 12.000 individui in una fascia di età compresa tra i quaranta e i cinquantanove anni, in Italia, Grecia, Stati Uniti, Finlandia, Giappone, Paesi Bassi e Jugoslavia. Mettendo a confronto le diete adottate dalle popolazioni di questi sette Paesi per verificarne benefici e difetti, dallo studio emerse che la mortalità per cardiopatia ischemica era nettamente inferiore tra le popolazioni situate intorno al Mediterraneo. Il superiore tasso di mortalità riscontrato presso le altre popolazioni fu attribuito ad una dieta che includeva una consistente quota di grassi saturi quali strutto, burro, carne rossa, eccetera. Ancel Keys, e altri scienziati che presero parte al «Seven Countries Study», proseguirono i loro studi a Nicotera (Vibo Valentia), Crevalcore (Emilia), Montegiorgio (Marche). A Pioppi (Pollica), nel Cilento, Keys continuò a vivere proseguendo i suoi studi, per oltre quaranta anni. Fu insignito infine, nel 2004, della Medaglia al merito alla salute pubblica dello Stato italiano.

Nel 1975 la pubblicazione del libro How to eat well and stay well, the Mediterranean way! codificò i dettami della dieta mediterranea, legandola altresì ad uno stile di vita -- la Mediterranean way --, che in anni recenti, dopo anni di silenzio e grazie all'iniziativa di alcuni Paesi (in primo luogo l'Italia, unitamente a Spagna, Marocco e Grecia), ha raggiunto il riconoscimento dell'iscrizione nella lista dell'UNESCO del patrimonio immateriale dell'umanità durante la sessione del comitato esecutivo a Nairobi nel novembre 2010. La dieta mediterranea è stata considerata in questa sede quale insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, tra cui la coltivazione, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. È caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, i cui ingredienti principali sono olio di oliva, cereali, frutta e verdura, fresche o secche, un ammontare moderato di pesce, prodotti lattiero-caseari e carne, numerosi condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusioni, sempre nel rispetto delle convinzioni di ogni comunità. Essa rappresenta dunque non solo uno stile di alimentazione, ma una forma di promozione dell'interazione sociale, realizzata attraverso consuetudini sociali ed eventi festivi, che è riuscita a dare alla luce «un formidabile corpo di conoscenze, canzoni, proverbi, racconti e leggende».

Tale riconoscimento deve rappresentare un presupposto importante per avviare iniziative a livello nazionale a sostegno della ricerca, dell'informazione, della diffusione e della promozione di uno stile alimentare basato su alcune eccellenze del made in Italy, ormai considerato strumento di tutela della salute. Inoltre, esso potrebbe avere ricadute positive non solo sulle produzioni agroalimentari del made in Italy ma anche sulle attività turistiche dell'enogastronomia e culturali. Un patrimonio importante da non disperdere, e anzi valorizzare attraverso un'opportuna opera di promozione in campo regionale, nazionale ed internazionale.

L'UNESCO, infatti, iscrivendo la dieta mediterranea nella prestigiosa lista ha evidenziato il valore culturale di questa pratica alimentare che non è soltanto un insieme di prodotti, una «gastronomia» sic et simpliciter, ma -- come è stato osservato in dottrina -- un modello di sviluppo sostenibile unico al mondo, basato sul concepire l'alimentazione come un rito conviviale e collettivo, che si tramanda di generazione in generazione, che supera le divisione sociali, religiose, etniche, riunendo intorno ad un stesso tavolo culture e lingue diverse.

Non a caso le comunità emblematiche che rappresentano la dieta mediterranea sono quattro: per l'Italia la comunità del Cilento e il comune di Pollica, luogo di nascita del modello nutrizionale della dieta mediterranea ed oggi sede del Centro studi internazionali per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo»; per la Spagna, la comunità di Soria; per la Grecia, la comunità di Koroni; per il Marocco, la comunità di Chefchauen.

Proprio partendo dal prestigioso riconoscimento dell'UNESCO il presente disegno di legge, come espresso all'articolo 1, si pone la finalità di contribuire a tutelare e promuovere la dieta mediterranea in quanto modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni legate all'alimentazione e al vivere insieme a stretto contatto con l'ambiente naturale.

L'articolo 2 dà una definizione di «dieta mediterranea», in linea con il dossier presentato dai quattro Paesi promotori della candidatura al patrimonio culturale immateriale UNESCO: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte. Inoltre, al comma 2, si elencano i principali obiettivi da perseguire, tra cui la promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, anche in chiave di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione, la promozione e la diffusione dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva con la predisposizione di attività formative e divulgative, e, infine, l'intensificazione degli scambi culturali tra le comunità interessate. Naturalmente gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono altresì diretti a promuovere e a sostenere le attività economiche delle comunità rappresentative del modello nutrizionale legato alla dieta.

L'articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa rappresentato. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute, di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, di un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica.

L'articolo 4 istituisce la «Giornata Nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità» la quale verrà celebrata il 16 novembre di ogni anno. La giornata verrà celebrata in tutto il territorio nazionale e sarà un occasione per diffondere e dare risalto ai valori della dieta mediterranea.

L'articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, stabilisce che in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterranea.

All'articolo 6, si istituisce, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il marchio «Dieta mediterranea patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di garantire la tutela e la promozione dello stile di vita della dieta mediterranea e i prodotti connessi, nonché i paesaggi rurali storici e le culture tradizionali. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della «dieta mediterranea» nonché di aumentare la visibilità della Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. L'utilizzo del marchio è regolato dalle disposizioni contenute nella presente legge e la concessione all'utilizzo dello stesso è stabilita dal Comitato di cui al'articolo 3.

All'articolo 7 è istituito il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità. Il Fondo è pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 ed è a valere sulle somme assegnate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) da diverse norme di legge e, allo stato attuale, non ancora spese ed a rischio perenzione. Al comma 3 di tale articolo, inoltre, viene modificata la legge 20 febbraio 2006, n. 77, al fine di poter ulteriormente valorizzare gli elementi iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patrimonio culturale immateriale di urgente salvaguardia della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.

2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.

3. Ai fini della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei princìpi generali contenuti nella presente legge e fermo restando quanto indicato nell'articolo 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

Art. 2.

(Definizioni ed obiettivi)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

b) «Comitato»: il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità, di cui all'articolo 3;

c) «marchio»: il marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità», di cui all'articolo 6.

2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale;

d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui medesimi temi;

e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale, anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti;

f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad essi connessi.

3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Comitato, le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcuni tipo.

4. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, del relativo marchio, e del modello socio-culturale da esso rappresentato. In particolare, il Comitato ha il compito di:

a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;

b) tutelare le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali e storico-culturali, e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;

c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Istituzione della Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. È istituita la «Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità» di seguito denominata «Giornata», celebrata il 16 novembre di ogni anno. Se la giornata cade in un giorno feriale, è celebrata il primo giorno festivo utile, successivo al feriale.

2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le regioni, province e comuni, del territorio nazionale.

3. I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca intraprendono in occasione della Giornata, anche sulla base delle proposte del Comitato, ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione della dieta mediterranea e dei valori a essa riferiti.

Art. 5.

(Promozione della dieta mediterraneanei servizi di mensa scolastica)

1. Al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari ad asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture contrassegnati dal marchio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture di cui al comma 1.

3. I servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e 2, devono programmare attività di informazione dei valori dello stile di vita della dieta mediterranea, anche attraverso materiali elaborati dal Comitato.

4. Con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, nonché d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica.

Art. 6.

(Istituzione e disciplina del marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità»)

1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio.

2. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari per i quali è stato concesso;

b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;

c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

3. Il Comitato valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.

5. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai compiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 4 vi provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità. Per gli anni 2013, 2014, 2015 sono stanziati, per il suddetto Fondo, per ciascun anno, 1 milione di euro. Alla copertura del suddetto Fondo si provvede, per il triennio, mediante corrispondente riduzione, per un valore di 3 milioni di euro, delle somme presenti sul bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora erogate ma assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai fini della presente legge, all'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-ter) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio culturale immateriale italiano iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patrimonio culturale immateriale di urgente salvaguardia dell'UNESCO».

4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.