• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00950 in base all'articolo 46 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come modificato dall'articolo 8 della legge 29 luglio 2010, n. 120, si intendono per veicoli tutte...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00950presentato daFRACCARO Riccardotesto diVenerdì 6 settembre 2013, seduta n. 72

FRACCARO, NICOLA BIANCHI, CATALANO e CRISTIAN IANNUZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
in base all'articolo 46 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come modificato dall'articolo 8 della legge 29 luglio 2010, n. 120, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo, ma da tale nozione sono espressamente escluse «le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore»;
l'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento del codice della strada) elenca le caratteristiche costruttive dei veicoli per uso di invalidi. Fissa cioè i limiti al di sopra dei quali le «carrozzine» debbano essere considerate veicoli. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati comporta l'automatica inclusione della macchina per invalidi nella nozione di veicolo rilevante ai fini del codice della strada;
il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nell'articolo 196 del regolamento del codice della strada determina quindi in capo al disabile non solo la soggezione alle norme del codice della strada relative alla circolazione dei veicoli, ma anche l'insorgenza dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, qualora si tratti di veicoli a motore;
le macchine per uso di invalidi che, al contrario, non sono considerate veicoli, possono circolare unicamente nelle aree riservate ai pedoni;
ciò impedisce a tali carrozzine e scooter elettrici ad uso di invalidi di circolare liberamente su strade urbane che non siano dotate di marciapiede in quanto non dotati di targa e assicurazione, nonché sulle piste ciclabili in quanto dotati di motore, così limitando la mobilità dei soggetti disabili;
inoltre ciò non basta ad escludere la responsabilità per danni materiali arrecati a terzi da parte di chi si trova nella posizione di dovere guidare un mezzo quale può essere una carrozzina elettrica o uno scooter elettrico ancorché questo non rientri nella definizione di veicolo fornita dal codice della strada –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa; se il Governo ritenga di intervenire adottando le urgenti iniziative di competenza volte a consentire la mobilità funzionale dei soggetti disabili forniti di macchine per uso di invalidi. (5-00950)