• C.3261-TOMO IV Disegno di legge presentato il 28 luglio 2015


Atto a cui si riferisce:
C.3261 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3261


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012
Presentato il 28 luglio 2015
TOMO I
INDICE
TOMO I
Relazione illustrativa Pag. 1
Relazione tecnica » 13
Analisi tecnico-normativa » 33
Analisi dell'impatto della regolamentazione » 37
Disegno di legge » 43
Testo dell'Accordo » 45
TOMO II
Allegato I – Soppressione dei dazi doganali
        Sezione A » 151
        Sezione B – Note generali relative alla tabella delle repubbliche della parte AC » 153
        Appendice 1 – Contingenti tariffari di importazione applicati dalle repubbliche della parte AC » 154
        Appendice 2 – Contingenti tariffari di importazione applicati dalla parte UE » 156
        Appendice 3 – Regime speciale per le banane » 159
        Tabella della parte UE » 160
TOMO III
(Segue Allegato I – Soppressione dei dazi doganali)
        Tabella delle repubbliche della parte AC » 761
TOMO IV
(Segue Allegato I – Soppressione dei dazi doganali)
        Tabella di Panama » 1344
TOMO V
Allegato II – Concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa » 1845
Allegato III – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale » 1944
Allegato IV – Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa » 1949
Allegato V – Trattamento degli errori amministrativi » 1950
Allegato VI – Autorità competenti » 1951
Allegato VII – Requisiti e disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale » 1953
Allegato VIII – Orientamenti per l'espletamento delle verifiche » 1954
Allegato IX – Punti di contatto e siti web » 1957
Allegato X – Elenchi di impegni relativi allo stabilimento » 1961
Allegato XI – Elenchi di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi » 2138
Allegato XII – Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE » 2311
Allegato XIII – Elenchi degli impegni delle repubbliche della parte AC relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio » 2325
Allegato XIV – Elenchi degli impegni delle repubbliche della parte AC relativi ai venditori di servizi alle imprese » 2413
Allegato XV – Punti di informazione » 2468
Allegato XVI – Appalti pubblici » 2474
Allegato XVII – Elenco delle denominazioni per cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti » 2643
Allegato XVIII – Indicazioni geografiche protette » 2652
Allegato XIX – Elenco dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo » 2653
Allegato XX – Elenco dei regolamenti tecnici dell'America centrale in corso di armonizzazione » 2654
Allegato XXI – Sottocomitati » 2655
Dichiarazioni » 2657
Protocollo relativo alla cooperazione culturale » 2664


      

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Onorevoli Deputati!

1.1. Contesto dell'Accordo.
      L'Accordo di associazione fra l'Unione europea (UE) e l'America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) è un esempio di accordo bi-regionale portato a compimento con successo in linea con l'obiettivo dell'UE di promuovere l'integrazione regionale in altre regioni attraverso accordi commerciali e accordi di associazione.
      Il raggruppamento regionale dell'America Centrale ha origini antiche. Esse sono state ulteriormente rafforzate con la creazione del Central American Common Market (CACM) nel 1960 e con il Protocollo di Tegucigalpa nel 1991, che dette vita al Central American Integration System (SICA), i cui obiettivi erano di carattere sia politico sia economico. È in tale contesto, che può essere definito di avanzata integrazione, che Unione europea e America Centrale decisero, in occasione del Vertice UE Latin America and Caribbean (LAC) del 2004, di avviare negoziati commerciali tra le due regioni con lo scopo di rafforzare la stabilità politica ed economica in America Centrale, di promuovere lo sviluppo sostenibile e di consolidare l'integrazione regionale.
      I sei Paesi centroamericani – con una popolazione complessiva di 45 milioni di abitanti e con un prodotto interno lordo (PIL) aggregato di 167 miliardi di dollari – attraversano una fase positiva sotto il profilo della stabilità politica e sul piano dello sviluppo economico. La positiva evoluzione del quadro politico e le buone prospettive dell'economia, pur in un contesto regionale che rimane caratterizzato da cospicui problemi sociali, si spiega anche con l'impulso conferito dai Governi e dalle élite locali ai progetti di integrazione economica e alle parallele iniziative di concertazione politica in un'area storicamente tra le più instabili del continente latino-americano.
      Sono questi, del resto, gli obiettivi alla base dell'Accordo di associazione, che punta a valorizzare i princìpi democratici e lo Stato di diritto nel più ampio contesto del rafforzamento delle relazioni bi-regionali. Il dispositivo normativo dell'intesa è strutturato intorno ai tre assi del dialogo politico, della cooperazione allo sviluppo e degli scambi commerciali e comprende tematiche riguardanti la promozione del commercio, la lotta al terrorismo e al traffico di armi, le migrazioni, i processi di integrazione regionale e la protezione dell'ambiente.
      Sotto il profilo politico e della sicurezza, di particolare interesse per l'Italia è il titolo II della parte I dell'Accordo di associazione, riguardante i temi della giustizia e della sicurezza democratica (articoli da 34 a 40) specialmente alla luce del ruolo che il nostro Paese viene svolgendo in tali ambiti, nel contesto del Sistema di integrazione centroamericana (SICA). Come noto, l'Italia è impegnata in America Centrale in un'azione di supporto ai progetti di contrasto del crimine organizzato transnazionale, azione che ha permesso al nostro Paese di profilarsi come attore e partner credibile nella sfida ai cartelli del narcotraffico che i Paesi di quella regionale conducono assieme agli Stati Uniti d'America (USA) e all'UE. L'Accordo di associazione rinnova l'impegno al proseguimento di un'azione comune bi-regionale nella lotta a difesa della sicurezza democratica nei Paesi dell'area.
      Sul piano commerciale, l'Accordo rappresenta un'importante tappa di avanzamento delle relazioni esterne dell'UE. Sebbene l'UE non beneficerà di effetti sostanziali in termini di crescita economica e di aumento dell'occupazione, trattandosi di un mercato dalle dimensioni relativamente

piccole, gli esportatori europei potranno nondimeno beneficiare di dazi doganali più bassi soprattutto per i beni di consumo del settore manifatturiero, in particolare di quello automobilistico.
      Favorendo i processi di liberalizzazione dei commerci, l'Accordo offrirà, del resto, nuove opportunità alle aziende europee, incluse quelle italiane. L'interscambio commerciale che l'Italia intrattiene con i sei Paesi centroamericani, pari nel 2011 a 850 milioni di euro, registra un livello obiettivamente modesto che potrà tuttavia crescere in maniera significativa grazie all'abbattimento delle tariffe doganali e alle facilitazioni commerciali previste dall'Accordo di associazione. È da notare, inoltre, che i Paesi del Centro America, orbitando principalmente nell'area di influenza economica del Messico – Paese di cui l'Italia è il secondo maggiore partner europeo dopo la Germania – potranno in tal modo offrire nuove opportunità anche alle numerose imprese italiane attive in Messico.
      Dal punto di vista dell'America Centrale i vantaggi derivanti dall'intesa sono potenzialmente significativi, anche se non uniformemente distribuiti. In sostanza, l'Accordo permetterà un accesso regolamentato al mercato europeo, fattore particolarmente importante qualora a partire dal 1 gennaio 2014 gli Stati Parte dell'intesa risultino esclusi dal nuovo sistema di preferenze generalizzate che – al fine di concentrare i benefìci a favore dei Paesi più poveri – prevede nuovi criteri di ammissibilità e meccanismi di graduazione, in base ai quali sono esclusi dal citato sistema i cosiddetti Paesi Upper Middle Income (UMI) secondo la classifica della Banca mondiale, tra i quali sono suscettibili di rientrare tali Paesi.
      L'Accordo affronta anche questioni relative ai servizi transfrontalieri e di stabilimento, alle barriere tecniche al commercio, nonché questioni sanitarie e fitosanitarie, regole antidumping e salvaguardie multilaterali. La regolamentazione relativa alla proprietà intellettuale include le indicazioni geografiche che rappresentano un tema di interesse prioritario per l'Italia. La parte V sul commercio, inoltre, include una clausola sul rispetto dei diritti umani subordinando l'applicazione dell'Accordo al rispetto dei diritti umani nelle giurisdizioni degli Stati Parte.
      Ampio spazio è infine dedicato alla cooperazione settoriale, prevedendosi iniziative congiunte in tutti gli ambiti di interesse comune, inclusi lo sviluppo economico, la coesione sociale, la tutela dell'ambiente, la cultura, la giustizia e la ricerca scientifica.

1.2 Iter procedurale di firma dell'Accordo.
      L'avvio dei negoziati per un Accordo di associazione tra UE e America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) fu deciso in occasione del Vertice UE-LAC del 2004.
      Il negoziato per la conclusione dell'Accordo fra le due regioni, che prevede anche la creazione di un'area di libero scambio, è iniziato solo nel 2007 ed è stato finalizzato il 18 maggio 2010 a Madrid, nel corso del VI Vertice UE – LAC. Il testo dell'Accordo, parafato a Bruxelles il 22 marzo 2011, è stato firmato dall'UE e dai sei Paesi dell'America Centrale il 29 giugno 2012, nel corso del Vertice SICA a Tegucigalpa. Trattandosi di un Accordo misto, il Segretariato generale del Consiglio ha chiesto agli Stati membri di firmarlo anticipatamente a Bruxelles. L'Italia lo ha firmato il 14 giugno 2012.
      Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 3 della proposta di decisione di firma e applicazione provvisoria della parte sul commercio, è possibile per l'UE applicare provvisoriamente la parte sul commercio dell'Accordo (parte IV) conformemente all'articolo 353, paragrafo 4, dello stesso Accordo ossia una volta acquisito l'assenso del Parlamento europeo. Da parte centroamericana (dove non è previsto l'istituto dell'applicazione provvisoria) sarà invece necessaria la conclusione del processo di ratifica di ogni singolo Stato. Conformemente a quanto stabilito dal citato articolo 353, paragrafo 4, al termine della procedura

di ratifica da parte centroamericana sarà stabilita di comune accordo la data in cui sarà data attuazione alla parte sul commercio che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.
      Il Parlamento europeo ha dato il suo assenso per la ratifica nella sessione plenaria dell'11 dicembre 2012. Lo stesso giorno il Parlamento europeo ha votato anche la clausola di salvaguardia dell'Accordo, che potrà fornire una rete di garanzie per le industrie europee in caso di aumento pregiudizievole delle importazioni dai Paesi interessati, e ha parimenti approvato il meccanismo di stabilizzazione per il commercio delle banane.

1.3. Finalità dell'Accordo.
      L'Accordo, uno dei più avanzati per l'UE, si compone di tre pilastri: dialogo politico, cooperazione e commercio. Una volta ratificato, favorirà la creazione di un clima di stabilità giuridica per le imprese e per gli investimenti e apporterà diversi benefìci ai cittadini delle due aree geografiche; favorirà inoltre una più ampia integrazione tra tutte le parti. L'UE è il secondo partner commerciale dell'America Centrale (dopo gli USA). Nel 2011 il commercio bilaterale tra le due regioni ha superato i 6,7 miliardi di dollari, una cifra che a seguito dell'Accordo si ritiene aumenterà notevolmente.
      Sul piano politico sono stati contemplati i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, il cui mancato rispetto potrà portare alla sospensione dall'Accordo.
      Sul piano della cooperazione sono previste forme di collaborazione in molteplici settori, allo scopo anche di favorire una maggiore integrazione sociale. I settori più privilegiati sono: lotta al terrorismo e traffico di armi, sviluppo e coesione sociale, immigrazione, ambiente, catastrofi naturali e cambiamenti climatici, sviluppo economico e commerciale, integrazione regionale, cooperazione culturale e audiovisiva, società della conoscenza.
      Sul piano commerciale, l'UE liberalizzerà il 91 per cento delle esportazioni dell'America Centrale, che a sua volta liberalizzerà gradualmente il 69 per cento per cento delle sue importazioni di prodotti industriali. Si prevede che l'Accordo apporterà notevoli vantaggi per l'Europa soprattutto per quanto riguarda il settore automobilistico, l'industria farmaceutica, il comparto tessile e le produzioni di vino, di olio d'oliva e di alcolici.
      Un aspetto di notevole rilevanza dal punto di vista più generale degli obiettivi di fondo dell'azione esterna dell'UE è costituito dal ruolo che l'Accordo potrà giocare per favorire il processo d'integrazione regionale nell'America Centrale.

1.4. Esame delle disposizioni.
      L'Accordo si divide in cinque parti, ciascuna suddivisa in titoli:

          I. disposizioni generali e istituzionali;

          II. dialogo politico;

          III. cooperazione;

          IV. commercio;

          V. disposizioni finali.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI
(ARTICOLI 1-11).

Titolo I (articoli 1-3): natura e ambito di applicazione dell'Accordo.
      Definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'Accordo. In particolare viene affermato che il rispetto dei princìpi democratici e il rispetto dei diritti umani fondamentali costituiscono «elementi essenziali» dell'Accordo medesimo. Vi si riafferma l'impegno alla promozione dello sviluppo sostenibile. Ne vengono indicati gli obiettivi tra cui il rafforzamento dei rapporti fra le Parti fondato su tre pilastri: quello del dialogo politico, della cooperazione e degli scambi commerciali. Viene promossa la cooperazione bi-regionale in tutti i settori di interesse comune.

Titolo II (articoli 4-11): quadro istituzionale.
      Il quadro istituzionale è formato da: Consiglio di associazione, Comitato di associazione, sottocomitati, Comitato parlamentare di associazione, Comitato consultivo misto e società civile.

PARTE II – DIALOGO POLITICO
(ARTICOLI 12-23).
      Vengono definiti gli obiettivi fra cui l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e sulla promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, dello Stato di diritto, del buon governo e dello sviluppo sostenibile; la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza. Vengono elencati i settori di reciproco interesse, a livello regionale e internazionale, oggetto del dialogo politico. Viene affermato l'impegno delle Parti a cooperare in materia di disarmo, di lotta al traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (elemento essenziale dell'Accordo), di lotta al terrorismo. Questa parte prevede disposizioni anche in materia di finanziamenti allo sviluppo, migrazioni, ambiente, sicurezza dei cittadini, buon governo nel settore fiscale.

PARTE III – COOPERAZIONE
(ARTICOLI 24-76).
      I primi cinque articoli contengono gli obiettivi generali, i princìpi e le modalità della cooperazione.

Titolo I (articoli 29-33); democrazia, diritti umani e buon governo.
      Il titolo dà rilievo alla cooperazione fra le Parti al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche attraverso la loro integrazione nelle politiche nazionali e nei piani di sviluppo. Contempla altresì il rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, il buon governo e l'ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica.

Titolo II (articoli 34-40): giustizia, libertà e sicurezza.
      Il titolo dà rilievo alla cooperazione fra le Parti per innalzare il livello di protezione dei dati personali in conformità alle più rigorose norme internazionali e per favorire la libera circolazione dei dati personali tra le Parti nel rispetto della rispettiva legislazione interna. Tratta, inoltre, di lotta al narcotraffico, al riciclaggio di denaro, compreso il finanziamento al terrorismo, alla criminalità organizzata, alla corruzione, al traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, nonché al terrorismo, sempre nel rispetto dei diritti umani.

Titolo III (articoli 41-48): sviluppo sociale e coesione sociale.

Contiene riferimenti allo sviluppo sociale che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico. Tratta di impegno a migliorare la coesione sociale mediante la riduzione della povertà, dell'ingiustizia, delle diseguaglianze e dell'esclusione sociale. Dà rilievo ai temi dell'occupazione e della protezione sociale, dell'istruzione e della formazione, della salute pubblica, delle pari opportunità.

Titolo IV (articolo 49): migrazioni.
L'articolo contiene richiami allo status di rifugiati, migrazione temporanea, traffico e tratta di esseri umani, riammissione e altro.

Titolo V (articoli 50 e 51): ambiente, calamità naturali e cambiamenti climatici.
      Nell'ambito dell'impegno a cooperare attraverso iniziative congiunte per proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente a livello locale, regionale e globale, l'articolato elenca i settori oggetto della cooperazione fra le Parti, tra cui: lotta all'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo, riduzione dello strato di ozono, desertificazione, deforestazione, conservazione della diversità biologica, mitigazione dei cambiamenti climatici, scambio delle migliori pratiche ambientali, introduzione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione

e della tutela dell'ambiente, gestione delle calamità naturali.

Titolo VI (articoli 52-71): sviluppo economico e commerciale.
      Il titolo dà rilievo alla cooperazione e assistenza tecnica nell'ambito della politica della concorrenza, in materia doganale e di facilitazione degli scambi, in materia di proprietà intellettuale e trasferimento di tecnologie, stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico, ostacoli tecnici agli scambi, appalti pubblici, pesca a acquacoltura, sicurezza alimentare, questioni sanitarie e fitosanitarie, commercio e sviluppo sostenibile, cooperazione nel settore industriale, dell'energia, del turismo, delle risorse minerarie, dei trasporti, in materia fiscale, piccole e medie imprese, microcredito e finanza. Per quanto riguarda in particolare il settore dei trasporti, l'articolo 68 stabilisce che le Parti concordano che la collaborazione nel campo dei trasporti sarà mirata principalmente a ristrutturare e ammodernare i trasporti stessi e i connessi sistemi di infrastrutture, ad agevolare e migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri e a fornire un migliore accesso al relativo mercato, perfezionando la gestione del trasporto in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi. La predetta cooperazione potrà comprendere, tra l'altro, lo scambio di informazioni sulle politiche delle Parti, anche con riguardo all'interconnessione e all'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali; la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti; l'innalzamento dei livelli di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso un'adeguata concertazione nelle sedi internazionali competenti, nonché ogni attività atta a promuovere lo sviluppo del trasporto sia aereo che marittimo.

Titolo VII (articoli 72 e 73): integrazione regionale.
      Viene specificato il ruolo della cooperazione a sostegno dell'integrazione regionale.

Titolo VIII (articolo 74): cooperazione nell'ambito della cultura e degli audiovisivi.
      L'articolo promuove la cooperazione e gli scambi culturali, nonché la circolazione degli artisti e dei professionisti della cultura. Incoraggia il dialogo interculturale fra persone, organizzazioni e istituzioni culturali; incoraggia il coordinamento nel quadro dell'UNESCO con l'obiettivo di promuovere la diversità culturale.

Titolo IX (articoli 75 e 76): società dell'informazione.
      La cooperazione in questo settore contribuisce a delineare un solido quadro normativo e tecnologico al fine di favorire un accesso inclusivo ed equo alle tecnologie dell'informazione.

PARTE IV – COMMERCIO
(ARTICOLI 77-351).
      È la parte più corposa e articolata del testo dell'Accordo. Si divide in titoli, capi e sezioni.

Titolo I (articoli 77-79): disposizioni iniziali.
      Istituzione di una zona di libero scambio conformemente agli obblighi GATT e GATS. Vengono enunciati gli obiettivi e vengono chiarite le definizioni di applicazione generale.

Titolo II (articoli 80-158): scambi di merci.

Capo 1.
TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO DELLE MERCI (ARTICOLI 80-91).

Sezione A – DISPOSIZIONI GENERALI (ARTICOLI 80 E 81).

      È prevista la progressiva liberalizzazione degli scambi di merci fra le Parti.

Sezione B – SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI (ARTICOLI 82-84).

      Contiene le modalità di riduzione e di soppressione dei dazi doganali e la clausola cosiddetta di standstill.

Sezione C – MISURE NON TARIFFARIE (ARTICOLI 85-88).

      Sono descritte le misure non tariffarie: viene assicurato alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale conformemente alle regole GATT; l'impegno delle Parti a non istituire o mantenere in vigore divieti o restrizioni alle importazioni di merci dell'altra Parte; le misure di difesa commerciale.

Sezione D – AGRICOLTURA (ARTICOLO 89).

      Tratta in particolare delle sovvenzioni all'esportazione dei prodotti agricoli.

Sezione E – PESCA, ACQUACOLTURA. PRODOTTI ARTIGIANALI E PRODOTTI BIOLOGICI (ARTICOLO 90).

      Richiama la parte III – cooperazione e, in particolare, gli articoli 59, 60 e 61.

Sezione F – DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (ARTICOLO 91).

      Sono stabilite le funzioni del Sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci.

Capo 2.
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE (ARTICOLI 92-116).

Sezione A – MISURE ANTIDUMPING E COMPENSATIVE (ARTICOLI 92-98)

      Si occupa di misure antidumping e compensative e delle relative modalità di applicazione conformemente alle regole GATT.

Sezione B – MISURE DI SALVAGUARDIA (ARTICOLI 99-116).

      La sezione dispone circa le modalità e le condizioni di ricorso all'applicazione delle misure di salvaguardia multilaterali e bilaterali, l'impossibilità di applicazione contemporanea di misure di salvaguardia bilaterali e di misure di salvaguardia nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tratta, infine, delle norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali (avvio del procedimento, inchiesta, elementi di prova relativi al pregiudizio e nesso di casualità, audizioni, trattamento delle informazioni riservate, notifiche e pubblicazioni).

Capo 3.
DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI (ARTICOLI 117-124).

      Il capo contempla l'impegno delle Parti a rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di contribuire alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale dell'America Centrale. Contiene una serie di indicazioni e riferimenti normativi a cui le Parti si devono ispirare per basare le rispettive legislazioni e procedure doganali. Disciplina le operazioni di transito, i rapporti con la comunità imprenditoriale e la gestione del rischio, l'istituzione di un Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole d'origine.

Capo 4.
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI (ARTICOLI 125-139).

      Il capo ha come obiettivo quello di agevolare e incrementare gli scambi di merci attraverso l'individuazione, la prevenzione e l'eliminazione di inutili ostacoli fra le Parti (regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione quali definiti dal cosiddetto Accordo TBT dell'OMC). Dopo aver definito l'ambito di applicazione e i settori interessati, il capo impegna le Parti a utilizzare nel miglior modo possibile le buone pratiche di regolamentazione previste dall'Accordo TBT, a operare affinché i rispettivi organismi di normazione accettino e rispettino il Codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'Accorto TBT, a collaborare nel campo della valutazione della conformità e dell'accreditamento attraverso, tra l'altro, la designazione di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra Parte e l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità eseguite da tali organismi. Il capo promuove iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca, nonché la collaborazione fra le Autorità nazionali e regionali che si occupano di ostacoli tecnici agli scambi. Il capo prevede, infine, il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza quali enunciati nell'Accordo TBT, la vigilanza del mercato nonché l'istituzione di un sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Capo 5.
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (ARTICOLI 140-157).

      Il capo prevede che venga promossa la cooperazione in ambito sanitario e fitosanitario affinché le relative misure non creino ostacoli ingiustificati all'accesso al mercato. Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi stabiliti dall'Accordo SPS. Sono inoltre contemplate misure connesse alla salute degli animali e delle piante in conformità a norme, orientamenti o raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).

Capo 6.
ECCEZIONI RELATIVE ALLE MERCI (ARTICOLO 158).

      Le disposizioni dell'articolo XX del GATT 1994 vengono incorporate nell'Accordo in esame e ne costituiscono parte integrante.

Titolo III (articoli 159-203): stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico.

Capo 1.
DISPOSIZIONI GENERALI (ARTICOLI 159-161).

      Vengono definiti l'ambito di applicazione e i settori interessati. Viene fissato l'impegno delle Parti a promuovere iniziative di assistenza tecnica e di operazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico.

Capo 2.
STABILIMENTO (ARTICOLI 162-168).

      Il capo stabilisce cosa si intende per «succursale di una persona giuridica di una Parte», «attività economica», «stabilimento», «investitore di una Parte» e «controllata di una persona giuridica di una Parte». Stabilisce quali sono i settori esclusi, il trattamento di accesso al mercato, il trattamento nazionale e l'applicazione del trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti.

Capo 3.
PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (ARTICOLI 169-172).

      Anche il capo 3 contiene definizioni, settori di interesse, modalità di accesso al mercato e trattamento nazionale.

Capo 4.
PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI (ARTICOLI 173-176).

      Il capo oltre a contenere come i capi precedenti definizioni e settori di interesse, disciplina anche le modalità di ingresso e di soggiorno temporanei del personale chiave dei laureati in tirocinio, dei venditori di servizi alle imprese, dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti.

Capo 5.
QUADRO DI REGOLAMENTAZIONE (ARTICOLI 177-200).

Sezione A – DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE (ARTICOLI 177-179).

      Disciplina il reciproco riconoscimento, la trasparenza e la divulgazione delle informazioni riservate.

Sezione B – SERVIZI INFORMATICI (ARTICOLO 180).

      Disciplina gli scambi dei servizi informatici e servizi correlati.

Sezione C – SERVIZI DI CORRIERE (ARTICOLI 181-184).

      Contiene il quadro regolamentare applicabile ai servizi di corriere, disciplina la prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali e stabilisce i criteri relativi al rilascio delle licenze.

Sezione D – SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (ARTICOLI 185-193).

      Stabilisce i princìpi del quadro di regolamentazione per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazione diversi dalla trasmissione radiotelevisiva, ossia servizi di telefonia vocale, servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto, servizi di trasmissione di dati a commutazione di circuito, servizi di telex, servizi telegrafici, servizi di fax e rilascio di relative licenze. Sono previste misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali, nonché modalità e condizioni in materia di interconnessione.

Sezione E – SERVIZI FINANZIARI (ARTICOLI 194-199).

      Stabilisce i princìpi del quadro di regolamentazione per la fornitura di servizi finanziari, inclusi servizi assicurativi, di riassicurazione, di intermediazione assicurativa, servizi accessori del settore assicurativo, servizi bancari e altri servizi finanziari, operazioni di borsa, partecipazione all'emissione di titoli e servizi di intermediazione finanziaria. Definisce la figura di «prestatore di servizi finanziari». Si occupa di misure prudenziali, di regolamentazione efficace e trasparente, di nuovi servizi finanziari e di trattamento dei dati.

Sezione F – SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE (ARTICOLO 200).

      In virtù dell'articolo in esame le Parti applicheranno il principio dell'accesso illimitato

ai mercati marittimi internazionali e alle rotte commerciali marittime internazionali, su basi non discriminatorie, e accorderanno alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte, o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie unità per quanto attiene all'accesso ai porti, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché ai relativi diritti e oneri, alle strutture doganali e all'assegnazione di ormeggi e di strutture logistiche per il carico e lo scarico.
      Ciascuna delle Parti si asterrà, altresì, dall'introdurre clausole di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con Stati terzi riguardanti i servizi di trasporto marittimo e procederà all'abrogazione, entro un termine di tempo ragionevole, di clausole similari eventualmente contenute in pregresse intese, parimenti stipulate sul piano bilaterale.
      Verrà inoltre consentito lo stabilimento, nel proprio territorio, dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 165.
      L'articolo in commento elenca, infine, i servizi che verranno forniti da ciascuna delle Parti contraenti nei propri porti, ribadendo che la relativa offerta dovrà sempre avvenire secondo modalità e nel rispetto di condizioni non discriminatorie.
Capo 6.
COMMERCIO ELETTRONICO (ARTICOLI 201 e 202).

      Le Parti convengono di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico che deve essere compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati in modo che gli utenti abbiamo fiducia nel commercio elettronico. Le Parti si impegnano all'instaurazione di un dialogo su questioni attinenti alla regolamentazione.

Capo 7.
ECCEZIONI (ARTICOLO 203).

      Nessuna delle disposizioni del titolo III può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure per tutelare la sicurezza pubblica, la vita o la salute dell'uomo, degli animali e delle piante, la conservazione delle risorse naturali esauribili, nonché la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico.

Titolo IV (articoli 204-208): pagamenti correnti e movimenti di capitale.

      Disciplina i pagamenti correnti e i movimenti di capitali fra le Parti che si impegnano per la loro liberalizzazione conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali.

Titolo V (articoli 209-227): appalti pubblici.

      Le Parti si propongono di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti pubblici con un trattamento riservato ai beni, ai servizi e ai fornitori dell'altra Parte non meno favorevole di quello riservato ai beni, ai servizi e ai fornitori interni. Viene disciplinato il corretto uso dei mezzi elettronici nel caso di procedure di appalto condotte per via elettronica. Il titolo è molto articolato e disciplina temi specifici quali: pubblicazione delle informazioni sugli appalti, pubblicazione degli avvisi, condizioni di partecipazione, qualificazione o registrazione dei fornitori, specifiche tecniche, documentazione di gara, termini, trattative, aste elettroniche, trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti, trasparenza delle informazioni sugli appalti e divulgazione delle informazioni.

Titolo VI (articoli 228-276): proprietà intellettuale.

Capo 1.
OBIETTIVI E PRINCÌPI (ARTICOLI 228-232).

      Il capo stabilisce che le Parti garantiscono un'adeguata ed efficace attuazione dei trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui sono parte. Ai fini dell'Accordo, i diritti di proprietà intellettuale comprendono: diritto d'autore, brevetti, marchi, denominazioni commerciali, disegni e modelli industriali, indicazioni geografiche e denominazioni d'origine, varietà vegetali e informazioni segrete. È contemplata l'applicazione delle clausole della «nazione più favorita» e del «trattamento nazionale».

Capo 2.
NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ’ INTELLETTUALE (ARTICOLI 233-259).

Sezione A – DIRITTO D'AUTORE E DIRETTI CONNESSI (ARTICOLI 233-237).

      La sezione dà rilievo alla protezione concessa, disciplina la durata dei diritti d'autore, la durata dei diritti concessi, la gestione collettiva dei diritti, la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico.

Sezione B – MARCHI (ARTICOLI 238-241).

      La sezione dà rilievo alle procedure di registrazione.

Sezione C – INDICAZIONI GEOGRAFICHE (ARTICOLI 242-250).

      La sezione stabilisce l'ambito di applicazione e i settori interessati. Viene dato rilievo al sistema di protezione, al tipo di protezione concessa, alla possibilità di aggiunta di nuove indicazioni geografiche, al rapporto fra indicazioni geografiche e marchi, nonché alla risoluzione delle controversie.

Sezione D – DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (ARTICOLI 251-257).

      La sezione stabilisce i requisiti per la protezione e disciplina i diritti conferiti, la durata della protezione, la nullità o il rifiuto della registrazione, nonché il rapporto con il diritto d'autore.

Sezione E – BREVETTI (ARTICOLO 258).

      La sezione stabilisce la conformità ai trattati internazionali.

Sezione F – VARIETÀ VEGETALI (ARTICOLO 259).

      Viene stabilita la possibilità di proteggere varietà vegetali mediante brevetti.

Capo 3.
RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (ARTICOLI 260-273).

Il capo stabilisce quali sono gli obblighi generali, i soggetti dotati di legittimazione attiva, gli elementi di prova, le misure di salvaguarda delle prove, il diritto di informazione, le misure provvisorie e cautelari, le misure correttive, il risarcimento dei danni e le sanzioni penali.

Capo 4.
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (ARTICOLI 274-276).

      È prevista l'istituzione di un sottocomitato per la proprietà intellettuale.

Titolo VII (articoli 277-283): scambi e concorrenza.

      Il titolo prevede la definizione di «diritto della concorrenza» e di «Autorità garante della concorrenza», i princìpi e l'attuazione. Il titolo contiene riferimenti a imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli riconosciuti.

Titolo VIII (articoli 284-302): commercio e sviluppo sostenibile.

      Viene riaffermato l'impegno a cooperare per uno sviluppo sostenibile sotto l'aspetto economico, sociale e ambientale nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile. Vengono richiamati le norme e gli accordi multilaterali in materia di lavoro, nonché in materia di ambiente, e viene riaffermato il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile. Sono promossi la gestione sostenibile delle risorse forestali e il commercio sostenibile dei prodotti ittici. Vengono istituiti una Commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile, un Forum di dialogo con la società civile. È prevista la possibilità di chiedere consultazioni con l'altra Parte su ogni questione di comune interesse attinente al titolo in esame e, ove necessario, la convocazione di un gruppo di esperti per il riesame della questione affrontata.

Titolo IX (articoli 303-307): integrazione economica regionale.

      Il titolo disciplina l'integrazione economica regionale nei campi delle procedure doganali, dei regolamenti tecnici e delle misure sanitarie e fitosanitarie ai fini della libera circolazione delle merci.

Titolo X (articoli 308-328): risoluzione delle controversie.

Capo 1.
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE (ARTICOLI 308 E 309).
Capo 2.
CONSULTAZIONI (ARTICOLO 310).
Capo 3.
PROCEDURE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ARTICOLI 311-323).

Sezione A – PROCEDURA DEL COLLEGIO (ARTICOLI 311-313).

      La sezione prevede la possibilità di chiedere la costituzione di un Collegio che esamini la questione oggetto della controversia.

Sezione B – ESECUZIONE (ARTICOLI 314-318).

      La sezione disciplina l'esecuzione della decisione del Collegio, il periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione, il riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione del Collegio e le misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione.

Sezione C – DISPOSIZIONI COMUNI (ARTICOLI 319-323).

      La sezione disciplina le disposizioni comuni applicabili alle decisioni del Collegio previsto nelle due sezioni precedenti.

Capo 4.
DISPOSIZIONI GENERALI (ARTICOLI 324-328).

      Il capo fa riferimento alla possibilità di giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti

in caso di controversia fra le Parti e dispone in merito alla compilazione dell'elenco dei membri del Collegio. Esso fa inoltre riferimento al rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC nonché all'adozione e alla modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta.

Titolo XI (articoli 329-337): meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie.

Capo 1.
AMBITO DI APPLICAZIONE (ARTICOLO 329).
Capo 2.
PROCEDURA DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE (ARTICOLI 330-332).

      Il capo dispone in merito all'avvio della procedura, alla scelta del mediatore e al regolamento della procedura di mediazione.

Capo 3.
ATTUAZIONE (ARTICOLO 333).
Capo 4.
DISPOSIZIONI GENERALI (ARTICOLI 334-337).

      Il capo regola il rapporto fra la procedura del meccanismo di mediazione e il titolo X relativo alla risoluzione delle controversie; dispone in merito alla riservatezza delle informazioni e alla ripartizione dei costi.

Titolo XII (articoli 338-344): trasparenza e procedure amministrative.

      Viene enunciato l'impegno a cooperare nelle sedi bilaterali e multilaterali per aumentare la trasparenza, in particolare nei settori disciplinati dalla parte IV dell'Accordo (commercio) e ne vengono stabilite le modalità.

Titolo XIII (articoli 345-348): compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organismi istituiti dal presente accordo.

      Vengono elencati i compiti specifici dei singoli organi istituiti dall'Accordo: Consiglio di associazione; Comitato di associazione; Coordinatori per la parte IV (commercio); Sottocomitati.

Titolo XIV (articoli 349-351): eccezioni.

      Il titolo prevede la possibilità di applicare in via eccezionale e temporanea misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi qualora si verifichino gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI (ARTICOLI 352-363).

      In questa ultima parte sono contenute disposizioni in merito all'entrata in vigore dell'Accordo, alla sua durata, all'adempimento degli obblighi e dei diritti derivanti all'Accordo stesso, le eccezioni, i futuri sviluppi, l'adesione di nuovi membri e l'applicazione territoriale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        La parte IV (Commercio) dell'Accordo in questione è in applicazione provvisoria, in virtù della clausola di cui all'articolo 353, parte IV, a partire dal 1 agosto 2013 per Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1 ottobre 2012 per El Salvador e Costa Rica e dal 1 dicembre 2013 per il Guatemala.

        Il funzionamento del Consiglio di associazione e dei vari Comitati previsti dall'Accordo, di cui al titolo II, articoli 4-11, è garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio europeo.

        Si ravvisa un'ipotesi di spesa per il bilancio nazionale solo nel caso di eventuali missioni relative alla partecipazione di funzionari italiani appartenenti alla fascia dirigenziale alle previste attività di reciproca assistenza in materia doganale, stabilite nel Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (allegato III dell'Accordo). A tale proposito si possono ipotizzare oneri in dipendenza delle disposizioni contenute nell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 (Esecuzione delle domande di assistenza), e nell'articolo 11 (Esperti e testimoni) del Protocollo citato. Le relative previsioni di spesa sono dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica allegata alla presente relazione (allegato 1), nella quale è stata ipotizzata la spesa in termini annuali riferita, a scopo esemplificativo, ad un solo Paese, il Costa Rica.

        Per quanto riguarda le minori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 83 (soppressione dei dazi doganali) dell'Accordo relativo all'esenzione da dazi doganali, le minori entrate per l'Italia conseguenti all'abolizione dei dazi doganali – nella misura del 25 per cento dell'importo dei dazi stessi a titolo di rimborso da parte europea delle spese di riscossione – trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese. Ciò assicura la neutralità del meccanismo in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.

        Inoltre, relativamente ai servizi di trasporto marittimo internazionale, occorre preliminarmente ricordare che l'applicazione provvisoria sopra richiamata ha come effetto l'equiparazione delle navi battenti bandiera degli Stati centroamericani e delle navi operate da compagnie di navigazione dei medesimi Stati, ancorché non battano la stessa bandiera, alle navi nazionali. Pertanto, allo stato attuale, l'Accordo è già da considerarsi legislazione vigente.

        In materia di introiti imputabili al bilancio pubblico, l'attuazione della clausola contenuta nell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), dell'Accordo in parola – in base alla quale, per quanto riguarda i diritti e gli oneri portuali, il trattamento nazionale verrà applicato alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente, ovvero gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte – comporterà l'emanazione di misure amministrative interne di competenza del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti (Direzione generale per i porti). Siffatte misure amministrative – peraltro del tutto conformi alla normativa attualmente vigente in Italia (legge 9 febbraio 1963, n. 82 – sono volte a estendere il trattamento nazionale in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi operate da prestatori di servizi del Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, del Nicaragua, di Panama e dell'Honduras.

        Invero, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua e Panama erano Paesi già inseriti nell'elenco «B» allegato alla circolare ministeriale prot. M_TRA/PORTI/185 del 7 febbraio 2011, contenente la lista degli Stati le cui sole unità di bandiera sono equiparate alle navi nazionali ai fini della corresponsione della predetta tassa di ancoraggio nei porti italiani in ragione dei seguenti accordi bilaterali tra l'Italia e detti Paesi:

            trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e il Nicaragua, ratificato con legge 21 ottobre 1906, n. 508;

            trattato di amicizia, commercio e navigazione, con protocolli e scambio di note, tra l'Italia e Panama, ratificato con legge 13 febbraio 1968, n. 308;

            trattato di commercio e navigazione, con protocollo finale e scambio di note, tra l'Italia e El Salvador, ratificato con regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646, convertito dalla legge 14 giugno 1934, n. 1217;

            accordo mediante scambio di note per regolare le relazioni di commercio e navigazione, tra l'Italia e il Guatemala, ratificato con regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1694, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 132.

        Per quanto riguarda l'Honduras, tale equiparazione non era concessa, né per le navi di bandiera, né per le unità operate dai prestatori honduregni di servizi di trasporto marittimo internazionale. Peraltro, le navi honduregne che scalano i porti nazionali hanno un'incidenza minima e ininfluente sulle minori entrate che derivano dall'equiparazione.

        Quanto all'equiparazione delle navi operate da armatori degli Stati firmatari dell'Accordo, la quantificazione degli effetti – che, si ribadisce, si sono già prodotti al momento di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo – risulta impossibile, non potendosi conoscere in anticipo quale bandiera batteranno queste navi (né le caratteristiche tecniche delle stesse o del carico, parametri ai quali sono riferite le tasse portuali), che potrebbero essere, pertanto, equiparate a quelle nazionali oppure no. Nel primo caso, ovviamente, non si sono verificati effetti negativi sulle entrate erariali, essendo le navi già ricomprese nell'elenco di quelle equiparate. Peraltro, si fa presente che gli Stati le cui navi sono equiparate a quelle nazionali sono ormai più di 160, il che rende ormai improbabile l'arrivo nei porti di una nave «non equiparata».

        Pertanto, alla luce di quanto detto, dalla tassa di ancoraggio non derivano oneri, atteso che – come spiegato supra – i Paesi dell'America centrale firmatari dell'Accordo, ad eccezione del solo Honduras, sono ricompresi nell'elenco dei Paesi di cui alla tabella B della circolare prot. M_TRA/PORTI/5317 del 12 aprile 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle cui navi battenti bandiera nazionale è riconosciuto, ai fini del pagamento della tassa di ancoraggio, il trattamento equiparato alle navi battenti bandiera italiana.

        Per quanto concerne gli oneri che potrebbero derivare dal gruppo di esperti di cui all'articolo 297, dall'eventuale ricorso al collegio arbitrale previsto dall'articolo 312 o al mediatore di cui all'articolo 331 dell'Accordo, si può evidenziare che – essendo le attività di attuazione dell'Accordo assicurate da personale appartenente alle istituzioni dell'Unione europea e da esperti appositamente scelti e nominati dal Consiglio di associazione (sempre previsto dall'Accordo stesso) – le relative spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio europeo senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di ciascun Stato membro e quindi anche di quello italiano.

        Per quanto concerne l'attuazione del Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale allegato all'Accordo (allegato III), si potrebbe ipotizzare la seguente spesa, espressa in termini annuali e riferita, a scopo esemplificativo, a un solo Paese, il Costa Rica. Come per altri atti della specie, infatti, laddove una Parte è l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'altra Parte è una molteplicità di Stati, ancorché rappresentati in un unicum, come l'America centrale in questo caso, si suole procedere alla quantificazione degli oneri per un singolo Stato, presupponendo l'omogeneità dei territori e, conseguentemente, dei parametri da stimare.

Articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato III (Esecuzione delle domande di assistenza – missioni finalizzate all'acquisizione di informazioni).

        Al fine di eseguire le domande di assistenza si prevede, a scopo esemplificativo, l'invio di due dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli italiana a San Josè (Costa Rica) presso gli uffici dell'amministrazione doganale costaricana, per un periodo di sei giorni.

            Pernottamento (euro 140 al giorno x 2 persone x 5 giorni) = euro 1.400;

            rimborso spese per vitto, fascia dirigenziale, come prevista dal decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011 (totale per due persone: euro 60 x 2 persone x 6 giorni) = euro 720;

            spese di viaggio per biglietto aereo A/R Roma – San Josè tariffa business (come previsto dall'articolo 1, comma 468, della legge 27

dicembre 2006, n. 296) (euro 3.000 x 2 persone = euro 6.000 euro 300 quale maggiorazione del 5 per cento ai sensi della legge n. 836 del 1973) = euro 6.300.

            Totale onere (articolo 7, paragrafo 3) = euro 8.420.

Articolo 7, paragrafo 4, dell'allegato III (Esecuzione delle domande di assistenza – missioni finalizzate ad assistere alle indagini della controparte).

        Al fine di eseguire le domande di assistenza si prevede, a scopo esemplificativo, l'invio di due dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli italiana a San Josè (Costa Rica) per sei giorni.

            Pernottamento (euro 140 al giorno x 2 persone x 5 giorni) = euro 1.400;

            rimborso spese per vitto, fascia dirigenziale, come previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011 (totale per due persone: euro 60 x 2 persone x 6 giorni) = euro 720;

            rimborso spese di viaggio di viaggio per biglietto aereo A/R Roma – San Josè (Costa Rica) tariffa business (come previsto dall'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) (euro 3.000 x 2 persone = euro 6.000 euro 300 quale maggiorazione del 5 per cento ai sensi della legge n. 836 del 1973) = euro 6.300.

            Totale onere (articolo 7, paragrafo 4) = euro 8.420.

Articolo 11 dell'allegato III (Esperti e testimoni).

        Si prevede il rimborso (articolo 12) delle spese di viaggio e di missione per due dirigenti della Parte contraente, convocati in qualità di esperti e testimoni in Italia, per tre giorni.

            Pernottamento: (euro 140 al giorno x 2 persone x 2 giorni) = euro 560;

            rimborso spese, fascia dirigenziale: (totale per due persone di: euro 60 x 2 persone x 3 giorni) = euro 360;

            spese di viaggio per biglietto aereo A/R San Josè (Costa Rica) – Roma tariffa economy (euro 1.200 x 2 persone) = euro 2.400.

            Totale onere (articolo 11) = euro 3.320.

            Totale oneri Protocollo = euro 20.160.

        Dall'attuazione degli articoli 3 e 5 non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto le disposizioni in essi previste rientrano, nell'ottica di reciprocità, tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

        Inoltre, si rappresenta che l'articolo 12 del Protocollo esclude i rimborsi alla controparte, tranne che per esperti e testimoni (inviati su richiesta dell'amministrazione estera) nonché per interpreti e traduttori che non dipendono dai pubblici servizi. Per tale motivo la relazione valuta, per l'articolo 11, il rimborso da corrispondere ai funzionari esteri inviati quali esperti o testimoni in Italia. Per quanto riguarda invece le spese relative all'utilizzo di interpreti e traduttori previste dall'articolo 12, esse non comportano oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l'amministrazione. Del resto, l'articolo 6, paragrafo 3, del Protocollo in questione, stabilisce l'uso di una lingua ufficiale o accettabile per la formulazione delle domande di assistenza e al paragrafo 4 l'eventuale correzione o completamento delle stesse. Pertanto, nel caso in cui l'autorità richiedente fosse quella italiana e l'amministrazione estera interpellata rispondesse in spagnolo, nell'ottica della reciprocità si potrà sempre richiedere alla controparte la traduzione in lingua inglese in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6.

        Per quanto concerne l'attuazione dell'articolo 83 dell'Accordo, sull'esenzione da dazi doganali, si rappresenta che le minori entrate per l'Italia conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti della Repubblica del Costa Rica – nella misura del 25 per cento dell'importo dei dazi stessi a titolo di rimborso da parte europea delle spese di riscossione – trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese; ciò assicura la neutralità del meccanismo in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica (nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. 112293 del 25 gennaio 2012).

        Con riferimento al minore gettito fiscale derivante dall'attuazione dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), stante la trascurabile entità per effetto della compensazione derivante dal reciproco trattamento che sarà accordato alle navi italiane nei porti firmatari dell'Accordo, si rammenta che il legislatore ha già consentito in anticipo e definitivamente (legge 9 febbraio 1963, n. 82, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107), la possibilità di un minore gettito fiscale in ambito portuale in virtù della ratifica, da parte dell'Italia, di accordi internazionali che contemplino tale conseguenza.

        All'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo, valutato in euro 20.160 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni

finanziarie di parte corrente avente la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
parte i: Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Lo strumento proposto è del tutto coerente con l'azione di Governo, sempre tesa ad un ampliamento della rete di intese e di relazioni bilaterali dell'Italia con gli Stati terzi, anche attuata attraverso Accordi dell'Unione europea per la materia di competenza comunitaria.

        L'Accordo è coerente in particolare con gli obiettivi di cui ai nn. 37, 42, 109 indicati nella nota integrativa alla legge di bilancio per il triennio 2011-2013 del Ministero dello sviluppo economico.

        L'Accordo disciplina le modalità di cooperazione tra le Parti contraenti in settori specifici. In materia di trasporti, in particolare, l'opportunità di procedere alla disciplina dei trasporti e dei servizi di trasporto marittimo internazionale deriva dall'esigenza di regolamentare, in modo puntuale ed esaustivo, gli aspetti più rilevanti degli attuali – e dei potenziali – rapporti nel trasporto, specialmente a carattere economico e commerciale, intercorrenti tra l'UE ed i suoi Paesi membri, da una parte, ed i Paesi dell'America Centrale, dall'altra, tenendo anche conto dei profondi mutamenti che il connesso scenario internazionale ha subito, in particolare, nel corso dell'ultimo decennio.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

        La competenza in materia di commercio è prerogativa esclusiva della UE.

        Rappresentando un'intesa di natura commerciale che si basa su princìpi normativi comunitari vigenti, l'Accordo non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale. Di conseguenza, il presente Accordo non ha alcun impatto sull'ordinamento interno.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Progressiva modifica delle procedure tariffarie e doganali vigenti, maggiore efficacia delle disposizioni OMC vigenti in determinati settori (ad esempio, accesso al mercato, tutela della proprietà intellettuale, appalti pubblici, servizi, misure fitosanitarie).

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della

Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

        L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6. Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

        Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

        Non vi sono elementi da segnalare.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

        Non vi sono elementi da segnalare.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

        Non vi sono elementi da segnalare

Parte II: Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea (UE)

        Piena compatibilità trattandosi di Accordo adottato dall'UE.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

        Non vi sono elementi da rappresentare.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

        L'Accordo rispetta e, in alcuni casi, accoglie espressamente varie disposizioni GATT, accordi OMC e convenzioni ONU. Non si ravvisano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali già assunti dal Governo italiano.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

        Non vi sono elementi da riferire.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

        Non vi sono elementi da riportare.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

        Non vi sono specifici elementi da segnalare.

parte iii: elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso

        Le definizioni sono quelle già in uso nella normativa internazionale.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

        I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

        Non pertinente in ragione della natura dell'atto.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

        Non pertinente in ragione della natura dell'atto (l'articolo 353, paragrafo 8, prevede che l'Accordo in questione «sostituisce gli Accordi di dialogo politico e di cooperazione vigenti»).

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

        Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

        Non pertinente in ragione della natura dell'atto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

        Le Parti contraenti devono ratificare, approvare l'Accordo, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

        Per quanto riguarda la cooperazione negli specifici settori dei trasporti e dei servizi di trasporto marittimo internazionale, il competente Ministero delle infrastrutture e trasporti ha segnalato che l'attuazione della clausola contenuta nell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), dello strumento in parola – in base alla quale, per quanto attiene ai diritti ed agli oneri portuali, il trattamento nazionale verrà applicato alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente, ovvero gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte - comporterà l'emanazione di misure amministrative interne.

        Dette misure amministrative – peraltro del tutto conformi alla normativa attualmente vigente in Italia (legge 9 febbraio 1963, n. 82), – saranno volte ad estendere il trattamento nazionale in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi operate da prestatori di servizi del Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, del Nicaragua e di Panama (Stati oggi inseriti nell'elenco dei Paesi le cui sole unità di bandiera sono equiparate alle navi nazionali ai fini della corresponsione della predetta tassa di ancoraggio nei porti italiani), nonché dell'Honduras (Stato al quale, al momento attuale, tale equiparazione non è concessa, né per le navi di bandiera, né per le unità operate dai relativi prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale).

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto dei provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi

        Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistico-economici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        Rafforzamento del dialogo politico, della cooperazione e della collaborazione commerciale nel quadro degli obiettivi di politica commerciale della UE e nel rispetto degli obblighi del WTO. Per quanto riguarda, in particolare, il settore dei trasporti e dei servizi di trasporto, l'opportunità di stipulare l'Accordo in questione nasce dall'esigenza di regolamentare in maniera articolata ed esaustiva gli aspetti più rilevanti degli attuali – e/o potenziali – rapporti nel predetto settore, in particolare a carattere economico e commerciale, intercorrenti tra l'Unione Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, ed i Paesi dell'America Centrale, dall'altra, tenendo anche conto dei profondi mutamenti che il connesso scenario internazionale ha subito, in special modo nel corso dell'ultimo decennio.

        L'Accordo è stato negoziato sulla base dei dati statistici inerenti l'insieme dei Paesi UE e i relativi dati sono reperibili presso le banche dati della Commissione europea.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'Accordo è stato sottoscritto a testimonianza delle eccellenti relazioni politico-istituzionali attualmente esistenti tra l'UE e l'America Centrale, nonché delle prevedibili potenzialità di sviluppo e di approfondimento della cooperazione tra le due Parti.

        Esso ha come obiettivi la riduzione dei dazi, la crescita dell'interscambio commerciale e l'intensificazione degli investimenti diretti esteri. In materia agricola gli obiettivi sono l'eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra parte, l'immediata liberalizzazione dei prodotti agricoli, a norma dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali), la liberalizzazione graduale, all'entrata in vigore dell'accordo, di un contingente esente da dazi conformemente all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali), trattamento preferenziale per i prodotti che rientrano nelle voci 0402 e 0406 e beneficiano di un contingente esente da dazi.

        L'Accordo contempla inoltre: l'introduzione di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità nonché misure sanitarie e fitosanitarie; lo sviluppo di un ambiente favorevole ad un aumento dei flussi di investimento e, in particolare, al miglioramento delle condizioni di stabilimento fra le parti, sulla base del principio di non discriminazione; la tutela adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali in vigore fra le parti, garantendo nel contempo un equilibrio fra i diritti

dei titolari di diritti di proprietà intellettuale e l'interesse pubblico e la reciproca protezione delle indicazioni geografiche; lo svolgimento di attività economiche, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra le Parti, in conformità del principio di libera concorrenza; l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido, efficace e prevedibile; la promozione del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, operando per integrare e riflettere questo obiettivo nelle relazioni commerciali delle parti; garantire che la cooperazione in materia di assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità commerciali delle parti contribuiscano all'attuazione dell'Accordo e ad un utilizzo ottimale delle opportunità offerte, nel rispetto del quadro istituzionale e giuridico esistente.

        Per quanto riguarda la cooperazione nel settore dei trasporti, l'intesa punta a rilanciare ed ampliare i traffici marittimi tra le Parti contraenti ed è finalizzata, nello specifico, al rafforzamento dei collegamenti tra gli Stati membri dell'UE ed i Paesi dell'America Centrale, gettando le basi per una più efficace collaborazione nell'ambito di numerosi settori afferenti alle attività marittime e portuali. Grazie alle previsioni in esame si attende un rafforzamento dei rapporti amichevoli già esistenti e la cooperazione nel campo della navigazione mercantile, attraverso un quadro di norme esaustivo ed omogeneo. Verranno inoltre favoriti maggiori scambi economici tra l'UE e l'America Centrale, mediante lo sviluppo dei contatti commerciali ed un riequilibrio modale dei trasporti suscettibile di attribuire alle direttrici marittime un valore aggiunto, anche sotto il profilo della tutela e della salvaguardia ambientali.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        Come indicatori si potranno utilizzare: l'aumento nel tempo degli scambi economici tra l'UE e l'America Centrale; la progressiva riduzione delle barriere tecniche al commercio; il numero delle indicazioni geografiche tutelate; l'aumento dell'interscambio di prodotti tessili. I dati statistici e temporali di riferimento sono reperibili presso le banche dati della Commissione europea.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        A beneficiare dell'Accordo saranno imprese, operatori doganali, spedizionieri, società di navigazione, armatori, trasportatori.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

        L'Unione Europea e l'America Centrale decisero, in occasione del Vertice UE-LAC (Latin America and Caribbean) del 2004, di avviare

negoziati commerciali tra le due regioni con lo scopo di rafforzare la stabilità politica ed economica in America Centrale, promuovere lo sviluppo sostenibile e consolidare l'integrazione regionale.

        L'avvio dei negoziati per un Accordo di associazione UE – America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), fu deciso in occasione del Vertice UE-LAC (Latin America and Caribbean) del 2004.

        Il negoziato per la conclusione dell'Accordo fra le due regioni, che prevede anche la creazione di un'area di libero scambio, è iniziato solo nel 2007 ed è stato finalizzato il 18 maggio 2010 a Madrid, nel corso del VI Vertice UE - LAC. Il testo dell'Accordo, parafato a Bruxelles il 22 marzo 2011, è stato firmato dall'UE e dai sei Paesi dell'America Centrale il 29 giugno 2012, nel corso del Vertice SICA a Tegucigalpa. Trattandosi di Accordo misto, il Segretariato Generale del Consiglio ha chiesto agli Stati membri di firmarlo anticipatamente a Bruxelles. L'Italia lo ha firmato il 14 giugno 2012.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

        L'opzione di non intervento non è ammissibile perché contrastante con la normativa europea (titoli II e V del TFUE) ed internazionale. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo di cui alla sezione 1 escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi, ma si pongono le basi per promuovere una più efficace cooperazione nell'ambito di numerosi settori.

        Ad esempio, relativamente al settore dei trasporti, l'articolo 200 dell'Accordo in parola mira a rilanciare e ad ampliare i traffici marittimi tra le Parti contraenti, al rafforzamento dei collegamenti tra gli Stati membri dell'UE e i Paesi dell'America Centrale che getta le basi per una più efficace cooperazione nell'ambito di numerosi settori afferenti alle attività marittime e portuali. Grazie alle previsioni in questione si rafforzeranno i rapporti amichevoli già esistenti e la collaborazione nel campo della navigazione mercantile, attraverso un quadro di norme esaustivo ed omogeneo. Unitamente al precedente articolo 68, verranno favoriti, inoltre, maggiori scambi economici tra l'Unione europea e l'America Centrale, mediante lo sviluppo dei contatti commerciali ed un riequilibrio modale dei trasporti che attribuisca alle direttrici marittime un valore aggiunto, anche sotto il profilo della tutela ambientale.

        Alcune problematiche si ravvisano invece sotto il profilo agricolo, legate alla registrazione e protezione delle indicazioni geografiche europee, di cui 44 italiane.

        A tale riguardo, i vantaggi per i settori agroalimentari italiani che l'Accordo bilaterale con Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras e Nicaragua apporterebbe saranno più evidenti allorquando saranno completate le normative interne in materia di indicazioni geografiche da parte dei sei Paesi (al momento solo Costa Rica e Nicaragua hanno la normativa in vigore e sono pronti ad iniziare il processo di registrazione delle indicazioni geografiche). A differenza di quello con la Corea del Sud, infatti, l'Accordo in parola non registra automaticamente le indicazioni geografiche europee della lista breve, ma (articolo 245) rimanda tale momento a quando – e se – le procedure nazionali di valutazione dei Paesi americani si saranno concluse.

        Il presente Accordo dovrebbe infine consentire lo sviluppo armonioso e l'espansione del commercio regionale offrendo, nel contempo uno stimolo alla cooperazione internazionale, promovendo lo sviluppo economico delle popolazioni coinvolte allo scopo di ridurre la povertà, creare nuove possibilità di impiego e migliori condizioni di lavoro, nonché di innalzare il tenore di vita nei rispettivi territori grazie alla liberalizzazione e all'espansione degli scambi e degli investimenti.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Le micro, piccole e medie imprese beneficeranno della rimozione di barriere doganali. Essa infatti determinerà un aumento degli scambi commerciali promuovendo la competitività.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

        Non sussistono obblighi informativi a carico di cittadini ed imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

        Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono specificatamente quantificati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

        La rimozione di barriere doganali, con conseguente aumento degli scambi commerciali, contribuirà a promuovere la competitività, con conseguente riduzione dei prezzi per i consumatori.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Trattandosi di un Accordo stipulato fra L'UE e Paesi terzi, responsabili dell'attuazione saranno, in primo luogo, le istituzioni europee. Sul piano nazionale – saranno responsabili principalmente – per quanto di rispettiva competenza – il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DG Porti).

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        All'Accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Sono quelli propri dell'UE per la vigilanza sull'andamento degli scambi e sull'applicazione degli Accordi, utilizzando il personale del Servizio europeo di azione esterna: funzionari del Segretariato Generale del Consiglio, della Commissione e personale distaccato dai Servizi diplomatici degli vari Stati membri.

        Trattandosi di accordo dell'UE, non sono previsti oneri di controllo e monitoraggio da parte dell'Italia.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        Si segnalano in proposito: la clausola evolutiva di cui all'articolo 27, che prevede la possibilità, per le Parti, di formulare suggerimenti volti ad ampliare la cooperazione in tutti i settori, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione; l'istituto del riesame con riferimento a determinati settori di intervento, che consiste nell'impegno, assunto dalle parti, di riesaminare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico per gli investimenti, il contesto degli investimenti e il flusso degli investimenti reciproci, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali (articolo 168); il meccanismo di monitoraggio in tema di sviluppo sostenibile attinente il commercio, che passa per la designazione, per ciascuna delle Parti, di un ufficio della propria amministrazione che funge da punto di contatto ai fini dell'attuazione degli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio e la designazione di una commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui fanno parte le autorità di alto livello delle amministrazioni di ciascuna Parte (articolo 294); la previsione di futuri sviluppi, ossia la possibilità di ampliare e integrare l'accordo modificandolo o concludendo accordi relativi ad attività o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante l'attuazione dell'accordo stesso (articolo 358); l'adesione di nuovi stati, sia per la parte UE, attraverso l'adesione di uno Stato terzo all'Unione europea, sia per gli Stati terzi interessati a partecipare ai processi di integrazione politica ed economica dell'America Centrale (articolo 359).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo trend di progressiva eliminazione delle barriere tecniche al commercio, il riconoscimento/tutela delle indicazioni geografiche; il trend dei flussi di prodotti tessili/abbigliamento, l'attuazione dei princìpi in materia di diritti civili, del lavoro ed ambientali sullo sviluppo sostenibile.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 353 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'allegato III all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui

alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 dell'allegato III al medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATI (in formato PDF)
Tomo I
pagg. 1-150
Tomo II
pagg. 151-760
Tomo III
pagg. 761-1343
Tomo IV
pagg. 1344-1844
Tomo V
pagg. 1845-2666