• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/00908 la penisola sorrentina (provincia di Napoli) nonostante l'esiguità di spazi, la particolare morfologia del territorio e la fragilità dello stesso sotto il profilo idrogeologico, è oggetto da...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 9 agosto 2013
nell'allegato B della seduta n. 69
4-00908
presentata da
BOSSA Luisa

Risposta. — In relazione all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue.
Sono stati manifestati dubbi di costituzionalità in ordine alla norma contenuta nell'articolo 9 della legge regionale della Campania n. 19 del 2001, concernente l'area sorrentino-amalfitana.
Tale norma, infatti, a seguito di diverse modifiche legislative, succedutesi nel tempo, risulta ora, anche a seguito di pronunce giurisprudenziali del TAR Campania, consentire taluni interventi edilizi, quali la realizzazione di parcheggi pertinenziali, ancora in deroga ai vincoli della pianificazione urbanistico territoriale, compresa, quindi, quella paesaggistica.
Inoltre, l'attenzione è rivolta alle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 1 del 2011 e n. 1 del 2012 che hanno introdotto modifiche alla previgente formulazione della norma contenuta nell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2001, modifiche che hanno finito per rendere più scarna la norma regionale con un generico riferimento alla possibilità di derogare al piano urbanistico territoriale, senza alcun riferimento al rispetto dei vincoli esistenti in materia di tutela paesaggistica.
Ora si vuole sapere se risultino agli atti i motivi della mancata impugnazione delle norme regionali di modifica e, dunque, segnatamente, degli articoli 2, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 1 del 2011 e 52, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2012.
Questo dipartimento, nell'ambito dell'attività di verifica della compatibilità costituzionale delle norme regionali ai fini di eventuali impugnazioni delle leggi regionali in applicazione dell'articolo 127 della Costituzione, ha svolto, sulle norme regionali sopracitate, la consueta necessaria istruttoria, che coinvolge tutte le Amministrazioni statali interessate per competenza.
All'esito di detta istruttoria, in relazione alle leggi regionali di cui trattasi, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnazione di numerose disposizioni.
In particolare, la legge regionale n. 1 del 2011 è stata impugnata con delibera del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, su conforme parere del Ministero per i beni e le attività culturali, relativamente alla norma contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera l), che estendeva l'applicazione del procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, a tutti gli interventi previsti dal «piano casa» regionale, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
La legge finanziaria regionale n. 1 del 2012 è stata anch'essa impugnata a seguito della delibera governativa del 16 marzo 2013, su conforme parere dei Ministeri per le politiche agricole, della salute, dell'economia, dell'ambiente. Numerosissime sono state le disposizioni oggetto di impugnazione, che sono state ritenute censurabili sotto diversi profili: quello ambientale, quello economico-contabile e quello sanitario, anche in relazione al piano di disavanzo sanitario. In particolare, sono stati impugnati gli articoli 11, 22, 23, commi 6, 7 e 10, 24, commi 2 e 3, 27 comma 1, lettera b), 32, 37, 45, commi 1 e 3, e 50.
Appare dunque evidente che l'attività istruttoria svolta dal dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in relazione alle due citate leggi regionali, è stata condotta con particolare accuratezza e che sulle norme oggetto dell'atto di sindacato ispettivo nessuna delle amministrazioni centrali interessate ha formulato rilievi o osservazioni che avrebbero potuto determinare l'impugnazione delle stesse.
Ulteriori elementi potranno essere forniti dal competente Ministero per i beni e le attività culturali.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie: Graziano Delrio.