Testo DDL 284
Atto a cui si riferisce:
S.284 Disposizioni concernenti la concessione di finanziamenti garantiti sui trattamenti di fine servizio in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013
Disposizioni concernenti la concessione di finanziamenti garantiti
sui trattamenti di fine servizio in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche
Onorevoli Senatori. -- I circa 3 milioni di dipendenti dello Stato, ad oggi, non hanno diritto alla liquidazione dell'anticipo dell'80 per cento del trattamento di fine servizio (TFS), come invece è previsto per lavoratori privati (in relazione al TFR) e, in determinati casi, per i dipendenti di comuni, province e regioni e per i dipendenti dei ministeri assunti dall'anno 2000. Questi soggetti, nel momento in cui maturano otto anni di servizio, possono, per legge e a richiesta per motivi vari, richiedere fino all'80 per cento del TFS maturato. La normativa che vieta ai dipendenti dello Stato tale diritto risulta ormai superata, in quanto il rapporto dei pubblici dipendenti ormai da circa venti anni è equiparato al rapporto di lavoro di tipo privatistico.
Da tempo si discute su come liberalizzare le decisioni personali dei lavoratori sull'uso del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti privati o di TFS per i dipendenti pubblici. La liquidazione costituisce una forma di risparmio forzoso, istituita nel 1942, che spetta al lavoratore alla cessazione dell'impiego. In occidente è un unicum di origine fascista: un salario differito per i sindacati e un finanziamento a lungo termine e a buon mercato (1,5 per cento più i tre quarti dell'inflazione dell'anno prima) per la Confindustria.
Da poco più di tre lustri i diversi Governi succedutisi hanno reso la liquidazione disponibile per la sottoscrizione di fondi pensione, la quale ha assunto anche una funzione previdenziale.
È il momento di domandarsi se stiamo facendo l'uso migliore possibile di questo 10 per cento del costo del lavoro (il 6,91 per cento del TFR più il 3 per cento aggiuntivo): i risultati non sono dei migliori.
Un brillante articolo sul «Corriere della sera» del 3 luglio 2011 a firma di Massimo Mucchetti ce elenca le ragioni:
a) la previdenza integrativa attrae solo il 23 per cento dei lavoratori dipendenti privati, il 4 per cento dei dipendenti pubblici e una quota inferma dei lavoratori autonomi;
b) la previdenza integrativa investe la sua raccolta in misura minima nelle imprese italiane, perché pochissime sono le imprese quotate, capaci di emettere titoli negoziabili, e perché, dovendo diversificare e contenere il rischio, i gestori comprano per lo più titoli pubblici, molti dei quali emessi da Stati esteri. Perché allora non mettere questa risorsa nella disponibilità immediata dei lavoratori e lasciare loro la libertà di decidere che uso farne?
Mucchetti rivolge la sua attenzione alla massa di risorse provenienti dai lavoratori dipendenti e autonomi e con riferimento al possibile incremento delle risorse da destinare al sistema pensionistico. Secondo il Rapporto sullo Stato sociale 2011, redatto dal Dipartimento di economia e diritto dell'università «La Sapienza» di Roma, il TFR ha reso in media il 3 per cento negli ultimi dodici anni, esattamente quanto i fondi negoziali e un punto in più dei fondi aperti che, essendo molto più volatili, dovrebbero garantire anche un adeguato premio al rischio. Nel periodo 1998-2009, la rivalutazione annuale del fondo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei lavoratori parasubordinati, calcolata con il metodo contributivo, oscilla tra il 5,65 per cento e il 3,39 per cento, con una media annuale superiore al 4 per cento e un tale rendimento è ottenuto senza le costose burocrazie dei 559 fondi in attività.
Per un'ampia quota di dipendenti pubblici questi ragionamenti non hanno significato in quanto in prospettiva godranno di un'adeguata pensione. Tuttavia anche per queste categorie è valido il discorso sulla libertà di utilizzo anticipato del proprio TFS: un'ingente mole di risorse bloccate, che invece potrebbero essere reinvestite nel ciclo economico.
Da queste considerazioni nasce il presente disegno di legge, che potrebbe offrire una soluzione, sia pure parziale, per il rilancio dell'economia in particolare delle regioni meridionali, dove le risorse liberate potrebbero avere un effetto di impulso economico, in quanto i lavoratori e le famiglie investirebbero per qualsiasi esigenza, anche, ad esempio, realizzando nuove aziende per i propri figli disoccupati.
In sostanza si prevede che le amministrazioni pubbliche interessate, che non dispongano già di un proprio sistema di anticipazione del TFS, possano stipulare convenzioni con il sistema creditizio affinché quest'ultimo conceda dei prestiti ai dipendenti pubblici con almeno venti anni di servizio, nel limite del 50 per cento del TFS maturato.
Il modello convenzionale dovrebbe essere strutturato in modo da escludere qualsiasi onere a carico dello Stato che costituirebbe quindi un mero garante dell'operazione di anticipazione, con gli interessi (agevolati) a carico dei dipendenti che ne facciano richiesta (tale operazione sarebbe assolutamente a titolo autonomo e volontario). In ogni caso, il dipendente, alla fine del rapporto di lavoro, ha diritto ad avere solo il rimanente del TFS maturato. Salvo che non decida di restituirlo a rate secondo il sistema già ampiamente sperimentato della cessione del quinto.
In questo modo, con una semplice convenzione, a costo zero per lo Stato, che dovrebbe soltanto emettere una garanzia a favore del lavoratore, garantita a sua volta dalle somme del TFS, si avrebbe un'enorme possibilità di immettere sul mercato capitali freschi, in via anticipata senza rischi per alcuno, visto che, comunque, sono somme che spettano ai lavoratori in quanto salario differito. Considerato il momento di crisi del «sistema Paese», converrebbe agevolare l'economia con l'apertura di nuovi fronti economici, piuttosto che soffocarla bloccando le risorse, cosa che sarebbe in danno di tutti.
Giova conclusivamente segnalare che in sede di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato accolto l'ordine del giorno 9/4357- A/95, presentato il 21 giugno 2011, con il quale sostanzialmente il Governo si è impegnato a valutare l'ipotesi di utilizzo del TFS secondo le modalità previste dal presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n, 385, e successive modificazioni, possono rilasciare per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi finanziamenti a valere sull'indennità di fine servizio, comunque denominata, agli stessi spettante previa adesione a una convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Banca d'Italia, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) possibilità di accedere al beneficio dopo almeno venti anni di servizio continuativo e nel limite del 50 per cento di quanto maturato al momento della richiesta, prevedendo che la richiesta possa essere rinnovata nell'ipotesi in cui il rimborso rateale di cui alla lettera c) sia stato completato;
b) applicazione di tassi di interesse a carico dei richiedenti, differenziati secondo le modalità di rimborso e concordati tra le parti convenzionali avendo come riferimento i tassi di interesse praticati dagli enti previdenziali per analoghe fattispecie;
c) possibilità di rimborso rateale, nei limiti del quinto degli emolumenti periodici spettanti al dipendente a titolo fisso e continuativo ovvero, anche parzialmente, in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione dell'indennità di fine servizio, comunque denominata, spettante con capitalizzazione degli oneri finanziari;
d) eventuale previsione di garanzie reali accessorie, in proporzione alla concreta ed effettiva entità del rischio presente nella singola operazione;
e) rispetto di esigenze di equilibrio di bilancio e di invarianza della spesa delle amministrazioni pubbliche e assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per l'attivazione di adeguate forme di controllo e di sistematica comunicazione tra le amministrazioni pubbliche, le banche o gli intermediari finanziari garanti ed erogatori, ivi compresi i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Corpo della guardia di finanza, dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 e di ogni altro patto o convenzione agli stessi afferente, anche allo scopo di attivare puntuali e specifiche forme di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo al fine di evitare abusi. A tal fine le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto condotte illecite poste in essere nel rilascio o nell'utilizzo delle anticipazioni di cui al comma 1.
3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni pubbliche interessate individuano una o più banche o intermediari finanziari ai fini della stipula della convenzione di cui al comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione dalla presente legge.