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Atto a cui si riferisce:
C.5/00319 l'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha stabilito che «(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 2 agosto 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-00319

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00319 dell'On.le Coscia e n. 5-00577 dell'On.le Marzana che vertono su analogo argomento.
Gli interroganti chiedono chiarimenti sul valore di abilitazione all'insegnamento del diploma di maturità magistrale, richiamando anche le osservazioni che la Commissione europea ha formulato in occasione dell'esame di alcune denunce riguardanti il mancato riconoscimento di tale qualifica per lo svolgimento dell'attività di insegnamento in altro Stato membro.
Giova riassumere brevemente il quadro normativo di riferimento.
La formazione degli aspiranti all'insegnamento nella scuola «materna» o «elementare» (oggi denominata scuola dell'infanzia e scuola primaria) è stata in passato demandata alla frequenza di specifici percorsi, detti «scuole normali» e, a partire dalla cosiddetta riforma Gentile, «istituti magistrali».
La legge 19 novembre 1990, n. 341, nel riformare gli ordinamenti universitari, ha previsto che i percorsi di diploma magistrale fossero sostituiti da uno specifico corso di laurea (Scienze della formazione primaria), articolato in due indirizzi e preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare.
Tali corsi di laurea sono stati istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471 e attivati a partire dall'anno accademico 1999/2000.
Dalla suddetta data sono stati soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali dell'istituto magistrale.
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di formazione è stato comunque realizzato salvaguardando le aspettative maturate da coloro che avevano già acquisito il diploma magistrale o che risultavano iscritti ai relativi percorsi di formazione.
Il decreto interministeriale del 10 marzo del 1997 (attuativo della legge n. 341 del 1990) ha infatti stabilito che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/02, consentivano di partecipare ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
Ciò significa che l'ordinamento riconosce il diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale quali titoli validi ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente nella scuola materna e nella scuola elementare, ma non ha mai considerato gli stessi come titoli sufficienti per l'assunzione che deve ovviamente conseguire a un pubblico concorso.
Occorre dunque distinguere la questione dell'abilitazione da quella dell'assunzione in ruolo. I diplomati degli istituti magistrali possono insegnare e, in particolare, possono esercitare la professione di docente in qualità di supplenti. Essi hanno, quindi, il diritto all'inserimento nelle sole graduatorie di istituto.
Questa impostazione è peraltro confermata dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 che, all'articolo 15, comma 16, prevede per coloro che sono in possesso del diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale un percorso formativo speciale utile per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
Quanto alla procedura in corso presso gli Uffici della Commissione europea, si rappresenta che la stessa non riguarda il meccanismo di ingresso nei ruoli del personale scolastico, ma il riconoscimento del titolo di maturità magistrale a beneficio di coloro che intendano far valere la professionalità così acquisita per eventuali opportunità di impiego in altri Stati membri.
Sul punto sono in corso di definizione le modalità per effettuare tale riconoscimento, che darà conto del particolare percorso professionale compiuto dagli interessati e della particolare qualificazione che è stata conseguita e che consente l'esercizio della professione di docente.