• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/06301 il decreto-legge n. 22 del 4 marzo 2015, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06301presentato daCHIMIENTI Silviatesto diMartedì 8 settembre 2015, seduta n. 477

CHIMIENTI, COMINARDI, CIPRINI, LOMBARDI, DALL'OSSO e TRIPIEDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 22 del 4 marzo 2015, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, numero 183», introduce il sussidio di disoccupazione cosiddetto Naspi;
in attuazione delle norme contenute all'articolo 1 della legge 10 dicembre 2014 n. 183, il cosiddetto Jobs Act, il 1o maggio 2015 entra quindi in vigore la nuova Naspi, che sostituisce i vecchi ammortizzatori sociali dell'Aspi e della mini Aspi cambiando alcune regole contributive e i requisiti per ottenerla;
all'articolo 5 «durata» del decreto legislativo numero 22 del 2015 viene sancito che: «l'indennità è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione», agganciando, in questo modo, la durata dell'indennità corrisposta alla storia lavorativa del lavoratore;
tale norma, a differenza dell'Aspi che prevedeva il riconoscimento della prestazione a chiunque avesse versato almeno 12 mesi di contributi nell'ultimo biennio, va a penalizzare coloro che hanno lavorato in maniera discontinua e precaria, come nel caso dei lavoratori stagionali;
mediante l'interrogazione n. 5-05210, presentata il 31 marzo 2015, il Movimento 5 Stelle ha denunciato questa discriminazione che avrebbe penalizzato un bacino di lavoratori di oltre 300.000 unità legati prevalentemente alle professioni del turismo estivo;
con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015 l'Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'introduzione della Naspi, specificando i periodi, utili e non, ai fini del perfezionamento del requisito richiesto e compiendo, però, quello che gli interroganti giudicano un errore di trascrizione al punto 4 del paragrafo 2.5 che ne cambia radicalmente il significato;
viene infatti erroneamente stabilito che: «Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpl le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare – all'interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpl – prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpl anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento»;
mediante l'atto del Governo n. 179 sottoposto a parere parlamentare, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro», all'articolo 42 si è voluto porre rimedio all'errore;
infatti, il comma 4 del suddetto articolo 42 sancisce: «Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpl, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, numero 22, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata viene disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpl 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpl corrisposta in conseguenza dell'applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi»;
il decreto comporta, in questo modo, una salvaguardia per il solo 2015 della durata della Naspi che ha come unico riferimento i lavoratori stagionali del settore del turismo, escludendo tutti gli altri lavoratori stagionali –:
se il Ministro intenda assumere iniziative per estendere la norma riservata ai lavoratori stagionali del settore turistico di cui al citato articolo 42, comma 4, anche a tutti gli altri lavoratori stagionali;
se il Ministro interrogato abbia vagliato la possibilità di non limitare all'anno 2015 la norma di cui in premessa ma intenda assumere iniziative per renderla definitiva. (5-06301)