Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/06302 con l'interrogazione n. 5-03705 svolta il 22 gennaio in Commissione Cultura, era stato sollevato il tema della disuguaglianza generata dalla normativa prevista dall'articolo 1, comma 107, della...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06302presentato daRIBAUDO Francescotesto diMartedì 8 settembre 2015, seduta n. 477
RIBAUDO, VENTRICELLI, CULOTTA, MOSCATT e SPERANZA. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
con l'interrogazione n. 5-03705 svolta il 22 gennaio in Commissione Cultura, era stato sollevato il tema della disuguaglianza generata dalla normativa prevista dall'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per l'anno 2013 riguardante l'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni Afam, nei percorsi di studio dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
infatti i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni AFAM, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della medesima legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto ministeriale;
i corsi del vecchio ordinamento hanno continuato a funzionare, sia pure ad esaurimento, dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013;
l'evidente disparità introdotta dal comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 va risolta per ripristinare l'imparzialità e l'uguaglianza che devono sempre presiedere ed essere rispettate proprio in osservanza degli stessi articoli 3 e 97 della Costituzione e dato che la stessa formulazione dei commi da 102 a 107 rende equipollenti i diplomi «vecchio ordinamento», proprio «al fine esclusivo dell'ammissione a pubblici concorsi per le qualifiche funzionali nel pubblico impiego»;
il sottosegretario Donchia rispondendo all'interrogazione ha sostanzialmente ammesso le disparità di cui sopra rinviando la risoluzione della problematica in sede di riforma del settore, peraltro già avviata con la costituzione del cosiddetto «cantiere AFAM»; nell'ambito del richiamato cantiere è stato predisposto dal Ministero un documento programmatico intitolato «Chiamata alle Arti» che è stato reso pubblico il 15 dicembre 2014;
in sede di approvazione della legge di stabilità e di conversione in legge del decreto «Mille Proroghe», sono stati approvati in Assemblea diversi ordini del giorno che impegnavano il Governo alla risoluzione della problematica di cui sopra;
l'articolo 1, comma 21, della recente riforma «buona scuola» approvata il 15 luglio 2015 ha rimandato ad un decreto attuativo ministeriale i criteri e le modalità di valutazione dei titoli accademici e di equipollenza da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge;
appare opportuno venga finalmente superata la disuguaglianza in questione –:
se non si intenda prevedere, in sede di emanazione del suddetto decreto ministeriale, disposizioni che superino finalmente la disuguaglianza in questione e consentano di ovviare a tale circostanza stante che il legislatore, con il citato comma 107 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ha inteso porre un esatto limite temporale all'equipollenza tra titolo finale del vecchio ordinamento e titolo accademico di secondo livello. (5-06302)