• Testo DDL 1753

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Atto a cui si riferisce:
S.1753 Regolamentazione dell'uso degli organismi geneticamente modificati


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1753
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori RUTA, GATTI, MASTRANGELI, BERGER, PUPPATO, RICCHIUTI e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2015

Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati (OGM)

Onorevoli Senatori. -- Il sistema normativo dell'Unione europea per l'autorizzazione all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari ha creato diversi contrasti tra la Commissione europea e gli Stati membri.

Per superare tali difficoltà, la Commissione europea ha avviato la procedura di approvazione della direttiva con cui viene innovato il sistema di autorizzazioni europee con il riconoscimento della libertà, per gli stessi Stati, di praticare o meno le coltivazioni sui loro territori.

Tale nuova linea politica ha preso corpo con la proposta di modifica alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001.

La Commissione ha trasmesso una comunicazione COM (2010) 380 al Parlamento europeo (che si è espresso favorevolmente), al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, proprio sulla libertà degli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di OGM.

Il disegno di legge si fonda sulla convinzione che sia interesse del nostro Paese tutelare le filiere agricole con i loro prodotti alimentari tipici, garantendone la non riproducibilità altrove; l'industria agroalimentare italiana ed europea, infatti, sono assi importanti sia per numero di imprese e di persone addette, sia per i quantitativi delle produzioni, sia per i risultati in termini di PIL (prodotto interno lordo) come per le esportazioni.

Il sistema delle filiere agroalimentari in Italia è tra i principali fattori di valore aggiunto perché si basa sulla straordinaria quanto invidiata biodiversità.

L'elevato standard di qualità dei prodotti tipici nazionali e dei sistemi agricoli locali -- l'Italia è il primo produttore di prodotti biologici in Europa -- unitamente al sistema dei controlli rappresenta un valore aggiunto unico sul quale puntare, in grado di creare nuove e più significative sinergie con il settore turistico ancor più nell'attuale momento di crisi. L'agricoltura italiana svolge, inoltre, un ruolo fondamentale per la difesa integrata del territorio e per la tutela del paesaggio e degli aspetti culturali tradizionali legati alle aree rurali, che va riconosciuto e valorizzato.

La maggioranza dei cittadini italiani vuole preservare questo valore ai prodotti alimentari che anche per questo, oltre che per i sistemi di produzione, per i risultati della ricerca e l'innovazione introdotti, hanno raggiunto livelli altissimi di qualità riconosciuti dal mercato alimentare globale.

Per tutelare la biodiversità del territorio e la tipicità delle produzioni agroalimentari e forestali, sull'intero territorio dello Stato italiano, si rende opportuno introdurre il divieto di ogni produzione agroalimentare e forestale in campo aperto con l'uso di organismi geneticamente modificati.

Inoltre al fine di accrescere le conoscenze sugli organismi geneticamente modificati per il loro utilizzo per la produzione e per l'alimentazione umana ed animale, è opportuno destinare, annualmente, parte del fondo per la ricerca alla sperimentazione in ambito protetto di coltivazioni con organismi geneticamente modificati. Questa indicazione se contenuta come vincolo nel nostro ordinamento giuridico consente di pianificare negli anni una ricerca efficace ed utilissima per le sfide globali che necessitano non di ostracismo verso l'uso degli OGM nel settore delle filiere agroalimentari, ma di conoscenze ulteriori, di sperimentazioni e di risultati non discutibili e quindi di elementi idonei a dare piena consapevolezza alla comunità scientifica prima e alle persone conseguentemente.

Del resto la crescita esponenziale della popolazione globale pretende di accelerare la ricerca da parte di ciascuno Stato membro in termini di investimento finanziario e di svolgere la ricerca stessa coordinandola in ambito europeo da parte delle istituzioni pubbliche.

Infine la ricerca è tanto urgente anche perché gran parte degli allevamenti che insistono sul territorio nazionale usa da tempo mangimi prodotti con organismi geneticamente modificati.

Il presente disegno di legge presenta profili che devono essere valutati alla luce dell’attuale normativa dell’Unione europea che, tuttavia, non riducono la portata del contenuto normativo come dell'efficacia in ambito nazionale, interpretandola come norma di indirizzo per determinare le scelte dei poteri dello Stato nei confronti degli organismi dell’Unione europea e nei confronti dei terzi interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per tutelare la biodiversità del territorio e la tipicità delle produzioni agroalimentari e forestali, sull'intero territorio nazionale, le autorità preposte sono tenute a vietare le produzioni agroalimentari e forestali in campo aperto con l'uso di organismi geneticamente modificati, negando ogni richiesta di autorizzazione in tal senso.

2. Al fine di accrescere le conoscenze sugli organismi geneticamente modificati e sui metodi più avanzati di genetica, come genome editing o Marker Assisted Selection – MAS, per il loro utilizzo per la produzione e per l'alimentazione umana ed animale, parte dei fondi per la ricerca scientifica sono destinati alla ricerca pubblica di coltivazioni con organismi geneticamente modificati, in ambito protetto, o alla ricerca pubblica di coltivazioni con le più avanzate metodologie genetiche.