• Testo DDL 1931

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Atto a cui si riferisce:
S.1931 Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1931
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori PANIZZA, ZELLER, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, CONTE, DALLA ZUANNA, MASTRANGELI e SCILIPOTI ISGRÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2015

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette
e introduzione della Carta del parco

Onorevoli Senatori. -- La situazione del sistema delle aree protette in Italia è facilmente rappresentata: «secondo dati del 2009, le aree naturali protette sono oltre 1.100, con una superficie complessiva di circa tre milioni e mezzo di ettari, pari a più del 12 per cento dell'intero territorio italiano. E senza contare la "Rete Natura 2000" di Siti di interesse comunitario (Sic) e Zone di protezione speciale (Zps) (che in genere sono collocati in parchi o riserve). I Comuni "dentro" le aree protette sono 1.873, un quarto dei comuni italiani: una cifra sorprendente, e un indizio di un fenomeno ben più ampio dell'oggettivo contenuto "naturalistico" dei territori comunali» (Di Plinio, Aree protette vent'anni dopo. L'inattuazione «profonda» della legge n. 394 del 1991, in Riv. quad. dir. amb., 2011, n. 3, p. 30, nt. 4).

A fronte di tale notevole riscontro oggettivo, la percezione dei dati di wildland economics derivanti dal sistema delle aree protette è assolutamente marginale, se non di scarsa consistenza.

D'altro canto, è notevole la conflittualità ancora presente sui territori con le popolazioni locali, ma soprattutto è un dato ineluttabile la mancata attuazione della legge quadro a distanza di ormai ventiquattro anni dalla sua entrata in vigore.

Il sistema di inversione dei valori con l'annullamento della discrezionalità dell'amministrazione delle aree protette non è mai divenuto realtà: nessun parco nazionale italiano ancora possiede vigenti ed effettivi piano e regolamento. Non potendosi così ancora contare su di un nulla osta quale mero «atto di certazione», che «certifica» la compatibilità dell'intervento richiesto di attuazione all'interno del territorio protetto con le previsioni del piano (che dovrebbe individuare le attività consentite) e del regolamento (che ne disciplinerebbe le modalità di esecuzione), secondo una scansione automatica e non discrezionale.

Il vero «cuore» della riforma legislativa, definita «a prova di bomba», non ha mai iniziato a battere.

E per giunta si rinvengono, oggi, piani dei parchi che hanno una strutturazione del tutto urbanistica, lontana quindi dal disegnare assetti naturalistici, nonché privi di ogni capacità di cura e promozione del territorio, secondo le finalità di più alta tutela e nella logica dell'equazione per cui alla massima conservazione corrisponde la massima valorizzazione (invalsa nel sistema nordamericano del National Park Service).

Nel mentre, le proposte di regolamento in discussione recano unicamente un ulteriore florilegio di divieti, a danno di territori abbandonati a sé stessi.

Difficile paragonare i parchi italiani a quelli degli altri Paesi europei. Già soltanto quanto alla cura dell'immagine ed alla valorizzazione/conservazione del territorio protetto.

A latere, poi, non appare di scarno rilievo la difficile se non inesistente gestione faunistica. Dalla scarna protezione dei grandi carnivori, che ancora non passa per il superamento degli atavici conflitti con le attività antropiche, secondo modelli europei più evoluti, alle assurde spese per i danni da una specie di difficile gestione come il cinghiale. Scorgere nel bilancio consuntivo di un parco nazionale (Gran Sasso -- Laga) ben 700.000 euro per i danni cagionati da tale specie, non affatto protetta, mal si concilia con l'affanno di crisi che sta smantellando i pur minimi tasselli di welfare.

In questo senso, la legge quadro non va alterata nella sua struttura, né sconvolta nel suo cuore ancora spento.

Purtuttavia, alcuni aggiustamenti possono essere ipotizzati, nel mutato quadro socio-economico e culturale che ne aveva sorretto la genesi ben prima della sua entrata in vigore.

Avvicinando la legislazione nazionale a quella di altri Paesi europei, il rigido piano del parco, troppo legato agli schemi della pianificazione urbanistico-territoriale, può sviluppare una migliore elasticità, acquistando già un valore programmatico-dichiarativo diventando la «Carta del parco», come se fosse una dichiarazione degli intenti di tutela da apprestare.

La Carta del parco, in questo senso, fissa gli obiettivi di tutela naturale, culturale e paesaggistica e pone le fondamenta per la redazione del regolamento. Superando i limiti del piano del parco, la Carta del parco, sulla base di un'analisi del profilo naturale, paesaggistico e culturale del territorio del parco, di quello socio-economico e demografico della popolazione, reca un'elaborazione grafica, che mostra le diverse aree e la loro vocazione. Inoltre, in funzione delle caratteristiche territoriali, economiche, ambientali, sociali o culturali del parco nazionale, stabilisce gli obiettivi, le linee guida e le misure di tutela, gestione e conservazione.

Di qui una funzione propulsiva: la Carta del parco tende a valorizzare gli usi che contribuiscono alla protezione dei paesaggi, degli habitat naturali, della flora, della fauna e del patrimonio culturale e a prevenire gli impatti negativi sul territorio protetto, stabilendo per ogni area la specifica vocazione. In particolare la Carta del parco:

a) identifica i principali elementi costitutivi del parco;

b) individua le aree naturali significative che possono divenire «riserve integrali»;

c) individua le attività compatibili con gli obiettivi di tutela del patrimonio naturalistico, promuovendo le migliori pratiche ecosostenibili;

d) definisce e valorizza le migliori pratiche ambientali utili al mantenimento della biodiversità, in particolare nel settore agricolo, pastorale e forestale;

e) prende in considerazione la cultura, i modi di vita tradizionali, le attività e le esigenze della comunità delle persone che vivono nel territorio del parco e che tradizionalmente derivano il loro sostentamento dagli habitat naturali.

Isole di intangibilità assoluta sono garantite dalla presenza di riserve integrali, le quali possono essere istituite nel territorio del parco al fine di garantire, per scopi scientifici, una maggiore tutela di alcuni elementi della fauna e della flora, mediante l'apposizione di vincoli particolari che tengano comunque conto delle attività antropiche tradizionali compatibili. L'Ente parco adotta un piano di gestione triennale delle riserve integrali.

All'esterno, in funzione di mitigazione dei conflitti, una buffer zone d'interfaccia, che stimola un'osmosi con il territorio. Si tratta, cioè dell'area di adesione.

Le Aree d'adesione costituiscono il risultato dell'adesione convenzionale, mediante specifiche intese, alla Carta del parco, da parte dei comuni il cui territorio, geograficamente contiguo, non è in tutto o parzialmente interessato dalle specifiche istanze di tutela naturalistica, ma che intendono partecipare alle finalità di tutela del parco al fine di vedere favorite le iniziative economiche, culturali, sociali ed ambientali che beneficiano della valorizzazione del territorio protetto in termini di sviluppo sostenibile. Con l'adesione, il comune:

a) si impegna a garantire la coerenza tra le attività programmate nel proprio territorio e gli scopi recati dalla Carta, riducendone od eliminandone l'impatto significativo sul patrimonio naturale del territorio protetto;

b) beneficia della denominazione protetta di «comune del parco nazionale», permettendo una valorizzazione del territorio comunale così come dei prodotti e servizi che si inscrivono in un processo ecologico volto al ripristino degli habitat naturali, della fauna e della flora;

c) beneficia dell'assistenza tecnica e di eventuali contribuzioni, da parte del parco nazionale per la realizzazione di azioni concorrenti o di obiettivi o di misure previste nella Carta;

d) può partecipare a speciali misure di aiuti o conseguire benefici fiscali per le attività insistenti nel proprio territorio caratterizzate dall'impiego di pratiche ecosostenibili.

Tale previsione supera le problematiche giuridico-amministrative relativa alla gestione delle «zone D» (centri abitati), ove anche gli interventi edilizi interni agli immobili devono essere sottoposti a nulla osta del parco...! E funge da piattaforma per la costruzione di una base più ampia di gestione che includa quelle forme di tutela ambientale non pensabili all'atto della genesi della legge quadro ed attinenti al servizio idrico integrato (depurazione in particolare), al ciclo integrato dei rifiuti, al decoro edilizio, alla mobilità sostenibile, alle misure di protezione dall'inquinamento luminoso, all'impiego di fonti rinnovabili di energia, e quant'altro.

Quanto agli altri aspetti formali e sostanziali, la Carta del parco segue il solco giuridico-amministrativo del piano senza differenziazioni particolari.

Allo stesso modo il regolamento del parco, per logica di sistema spostato all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, mantiene ferma l'impostazione originaria ed anche i divieti a prescindere di cui già all'articolo 11, salvo recare, in un'ottica europea, una serie di finalità che l'ente parco deve promuovere, con un elenco soltanto indicativo e non esaustivo.

Il regolamento del parco, in conformità con le previsioni della Carta del parco:

a) stabilisce le condizioni alle quali le attività già esistenti possono essere proseguite;

b) sottomette ad un regime particolare e, all'occasione può interdire, l'esercizio della caccia e della pesca, nonché le attività commerciali, la raccolta di specie vegetali, l'uso delle acque, ed il sorvolo ad una quota inferiore a 1.000 metri dal suolo.

Il regolamento assicura il raggiungimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile ed in particolare promuove:

a) l'agricoltura biologica, lo sviluppo delle attività integrative nelle aziende agricole, la coltivazione di specie autoctone di piante coltivate e la coltivazione di razze autoctone di animali da allevamento, il miglioramento della trasformazione di prodotti agricoli e forestali;

b) l'offerta adeguata di servizi e di altre infrastrutture di pubblica utilità;

c) le attività che contribuiscono a rafforzare ulteriormente le funzioni ecologiche e sociali del bosco;

d) le attività di artigianato locale, le arti ed i mestieri tradizionali ed artigianali, al fine di un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

e) il turismo sostenibile e l'ecoturismo;

f) i prodotti con denominazione di origine o indicazione geografica e l'uso, nella ricorrenza dei requisiti, del marchio del parco;

g) il sostegno allo sviluppo delle attività sociali nelle comunità locali nel parco;

h) il mantenimento e la creazione di posti di lavoro e la promozione di partenariati pubblico-privati;

i) la mobilità sostenibile e l'uso sostenibile dell'energia;

l) le attività che contribuiscono a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Questo lieve spostamento del baricentro, dal sistema del command and control verso la creazione di meccanismi d'incentivazione, strumentalmente preposti alle stesse finalità di tutela integrale, impone un recupero del ruolo e delle responsabilità della comunità del parco, oggi sovente più rappresentativa delle istanze d'interfaccia con il territorio, al fine del recupero delle attività antropiche tradizionali che, per evidenza storica, nel tempo, hanno permesso la conservazione degli ecosistemi protetti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «di cui all'articolo 11» sono sostituite dalla seguenti: «di cui all'articolo 12».

2. All'articolo 7, comma 1, alinea, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25» sono sostituite dalle seguenti: «nella Carta del parco di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 25».

3. All'articolo 9, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco di cui all'articolo 11, esprime parere sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14».

4. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, la parola: «obbligatorio» è sostituita dalla seguente: «vincolante»;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita della seguente:

«a) sulla Carta del parco di cui all'articolo 11»;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sul regolamento del parco di cui all'articolo 12»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Comunità del parco delibera, previo parere del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento».

5. L'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Carta del parco). -- 1. La Carta del parco definisce un progetto territoriale che riflette la solidarietà ecologica tra il territorio del parco, individuato strettamente nel patrimonio naturale di cui all'articolo 1, comma 2, e le aree circostanti, definite "Aree d'adesione", e in particolare:

a) per il territorio del parco, la Carta del parco fissa gli obiettivi di tutela naturale, culturale e paesaggistica e pone le basi per la redazione del regolamento;

b) per le Aree di adesione, essa definisce le linee guida per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile e disciplina i criteri per la stipula delle intese di adesione.

2. Le "Aree d'adesione" costituiscono il risultato dell'adesione convenzionale, mediante specifiche intese, alla Carta del parco, da parte dei comuni il cui territorio, geograficamente contiguo, non è in tutto o parzialmente interessato dalle specifiche istanze di tutela naturalistica, ma che intendono partecipare alle finalità di tutela del parco al fine di vedere favorite le iniziative economiche, culturali, sociali e ambientali che beneficiano della valorizzazione del tenitorio protetto in termini di sviluppo sostenibile. Con l'adesione, il comune:

a) si impegna a garantire la coerenza tra le attività programmate nel proprio territorio e gli scopi recati dalla Carta, riducendone o eliminandone l'impatto significativo sul patrimonio naturale del territorio protetto;

b) beneficia della denominazione protetta di "comune del parco nazionale", permettendo una valorizzazione del territorio comunale così come dei prodotti e servizi che si inscrivono in un processo ecologico volto al ripristino degli habitat naturali, della fauna e della flora;

c) beneficia dell'assistenza tecnica e di eventuali contribuzioni da parte del parco nazionale per la realizzazione di azioni concorrenti o di obiettivi o di misure previste nella Carta;

d) può partecipare a speciali misure di aiuti o conseguire benefìci fiscali per le attività insistenti nel proprio territorio caratterizzate dall'impiego di pratiche ecosostenibili.

3. La Carta del parco, sulla base di un'analisi del profilo naturale, paesaggistico e culturale del territorio del parco e del profilo socio-economico e demografico della popolazione, reca un'elaborazione grafica che mostra le diverse aree e la loro vocazione. Inoltre, in funzione delle caratteristiche territoriali, economiche, ambientali, sociali o culturali del parco nazionale, stabilisce gli obiettivi, le linee guida e le misure di tutela, gestione e conservazione.

4. La Carta del parco tende a valorizzare gli usi che contribuiscono alla protezione dei paesaggi, degli habitat naturali, della flora, della fauna e del patrimonio culturale e a prevenire gli impatti negativi sul territorio protetto, stabilendo per ogni area la specifica vocazione.

5. In particolare la Carta del parco:

a) identifica i principali elementi costitutivi del parco;

b) individua le aree naturali significative che possono divenire "riserve integrali";

c) individua le attività compatibili con gli obiettivi di tutela del patrimonio naturalistico, promuovendo le migliori pratiche ecosostenibili;

d) definisce e valorizza le migliori pratiche ambientali utili al mantenimento della biodiversità, in particolare nel settore agricolo, pastorale e forestale;

e) prende in considerazione la cultura, i modi di vita tradizionali, le attività e le esigenze della comunità delle persone che vivono nel territorio del parco e che tradizionalmente derivano il loro sostentamento dagli habitat naturali.

6. La Carta del parco può prevedere la costituzione di riserve integrali, le quali possono essere istituite nel territorio del parco al fine di garantire, per scopi scientifici, una maggiore tutela di alcuni elementi della fauna e della flora, mediante l'apposizione di vincoli particolari che tengano comunque conto delle attività antropiche tradizionali compatibili. L'Ente parco adotta un piano di gestione triennale delle riserve integrali.

7. La Carta del parco è approvata dal consiglio direttivo e sottoposta all'espressione del parere vincolante della Comunità del parco, prima di essere adottata dalla regione, entro trenta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco. La Carta così adottata è depositata per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento di tale parere la regione, d'intesa con l'Ente parco, si pronuncia sulle osservazioni presentate ed emana il provvedimento d'approvazione. I termini sono perentori e, in caso di inosservanza, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

8. La Carta del parco è modificata con la stessa procedura prevista per la sua approvazione ed è sottoposta alla verifica di aggiornamento, con identica modalità, almeno ogni sei anni.

9. Entro due anni dall'entrata in vigore della Carta del parco, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e tutti gli altri strumenti di pianificazione, anche settoriali e riguardanti, in particolare, l'ordinamento e la gestione delle risorse naturali, dell'agricoltura, della silvicoltura, delle attività marittime, di pesca e acquacoltura, delle energie da fonti rinnovabili, del ciclo dei rifiuti e delle acque, delle attività sportive, della fauna selvatica, della zootecnia e della sanità animale, devono essere adeguati alle previsioni della Carta del parco. In ogni caso, le statuizioni della Carta del parco hanno effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, sostituendosi, ad ogni livello, ai piani paesistici, ai piani territoriali o urbanistici e ad ogni altro strumento di pianificazione, in quanto incompatibili.

10. La Carta del parco è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati».

6. L'articolo 11-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 11-bis. - (Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale). -- 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente la Carta del parco e il piano pluriennale economico-sociale».

7. L'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Regolamento del parco). -- 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco in conformità alle previsioni della Carta del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione della Carta del parco di cui all'articolo 11 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Nel territorio del parco:

a) al di fuori degli spazi urbani definiti dalla Carta del parco gli interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, sono vietati se non assentiti con nulla osta dell'ente parco;

b) negli spazi urbani definiti dalla Carta del parco gli interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione sono assentiti dalle autorità competenti, qualora conformi alle previsioni del regolamento.

3. Il regolamento del parco disciplina, in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative.

4. In ogni caso, nel territorio del parco è sempre vietata:

a) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;

b) l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

c) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, qualora non autorizzate;

d) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, qualora non autorizzate.

5. Il regolamento del parco, in conformità con le previsioni della Carta del parco:

a) stabilisce le condizioni alle quali le attività già esistenti possono essere proseguite;

b) sottomette a un regime particolare e, all'occasione, può interdire l'esercizio della caccia e della pesca, nonché le attività commerciali, la raccolta di specie vegetali, l'uso delle acque e il sorvolo a una quota inferiore a 1.000 metri dal suolo.

6. Il regolamento assicura il raggiungimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile e in particolare promuove:

a) l'agricoltura biologica, lo sviluppo delle attività integrative nelle aziende agricole, la coltivazione di specie autoctone di piante coltivate e la coltivazione di razze autoctone di animali da allevamento, il miglioramento della trasformazione di prodotti agricoli e forestali;

b) l'offerta adeguata di servizi e di altre infrastrutture di pubblica utilità;

c) le attività che contribuiscono a rafforzare ulteriormente le funzioni ecologiche e sociali del bosco;

d) le attività di artigianato locale, le arti e i mestieri tradizionali ed artigianali, al fine di una integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

e) il turismo sostenibile e l'ecoturismo;

f) i prodotti con denominazione di origine o indicazione geografica e l'uso, nella ricorrenza dei requisiti, del marchio del parco;

g) il sostegno allo sviluppo delle attività sociali nelle comunità locali nel parco;

h) il mantenimento e la creazione di punti di lavoro e la promozione di partenariati pubblico-privati;

i) la mobilità sostenibile e l'uso sostenibile dell'energia;

l) le attività che contribuiscono a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

7. Il regolamento del parco è approvato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco».

8. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto stabilito all'articolo 12, comma 2,»;

b) al secondo periodo, le parole: «del piano e del» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco e del».

9. All'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Carta del parco e al regolamento»;

b) al comma 2, le parole: «del piano del parco» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco».

10. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dal piano» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Carta del parco»;

b) al comma 3, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti: «verificatisi nel territorio del parco»;

c) al comma 5, le parole: «e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, comma 6».

11. All'articolo 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «nell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 12».

12. All'articolo 19, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «all'articolo 11, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12, comma 4».

13. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Al personale dell'Ente parco, o ad altro personale allo stesso legato da rapporti di collaborazione o di volontariato, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in via esclusiva o in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio».

14. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «del piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco»;

b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) l'adozione di regolamenti delle aree protette in conformità alle previsioni dell'articolo 12»;

c) al comma 2, le parole: «del piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco»;

d) il comma 6 è abrogato.

15. All'articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «del piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco».

16. All'articolo 25, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il piano per il parco» sono sostituite dalla seguenti: «la Carta del parco»;

b) al comma 2, le parole: «Il piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «La Carta del parco», le parole: «è approvato» sono sostituite dalle seguenti: «è approvata» e la parola: «Esso» è sostituita dalla seguente: «Essa»;

c) al comma 3, le parole: «del piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco».

17. All'articolo 29, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «dal piano, dal regolamento o dal nulla osta» sono sostituite dalle seguenti: «dalle previsioni della Carta del parco, del regolamento o del nulla osta».

18. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «articoli 11, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 12, comma 4»;

b) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1,».

19. All'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i commi 3 e 4 sono abrogati.