• Testo DDL 1951

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.1951 Valorizzazione della professionalità dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1951
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ARACRI, GASPARRI e GIRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 2015

Disposizioni in materia di assunzione dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è finalizzato a valorizzare la professionalità dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Esso interessa circa 8.000 lavoratori precari e mira al potenziamento degli organici, introducendo una procedura più rapida, così avvantaggiando i lavoratori che hanno prestato servizio per svariati anni nell'amministrazione dei vigili del fuoco con la legittima speranza di essere stabilizzati.

Inoltre, si prevede che il periodo discontinuo prestato in servizio venga considerato ai fini previdenziali tale da poter concorrere al raggiungimento del diritto alla pensione.

L'articolo 1 reca le finalità del presente disegno di legge ovvero che è volto ad autorizzare, entro il 30 giugno 2015, l'assunzione di coloro che hanno prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) e ai volontari che da anni sono inquadrati nel CNVVF con la qualifica di vigile volontario.

L'articolo 2 provvede, anzitutto, a sanare la situazione di coloro che hanno prestato il servizio di leva all'interno del CNVVF; il comma 1, nello specifico, è diretto a modificare la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante «potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», integrando la disciplina in materia di vigili volontari discontinui, attualmente disposta dall'articolo 12, comma 2, della medesima legge, che prevede che il Ministero dell'interno -- nei bandi di concorso per l'arruolamento nel CNVVF -- consenta la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui con anzianità di servizio di almeno un anno e con un'età anagrafica fino a trentasette anni. Tale norma si pone in antitesi rispetto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, poiché il personale in questione è idoneo all'iscrizione all'elenco fino all'età di quarantacinque anni; è la recente sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-416/13 che innova, per certi versi, l'interpretazione che fin qui si è fatta del principio di non discriminazione e delle clausole eccezionali richiamate dove viene abolito il limite di età.

Viene pertanto autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, alla data della procedura selettiva, risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, abbiano espletato almeno 120 giorni di servizio anche non continuativi, e senza prevedere alcun limite di età.

Per rendere coerente detta modifica legislativa con la disciplina vigente in materia, si provvede a sopprimere il secondo periodo del comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 3 sancisce che, al fine della stabilizzazione di cui all'articolo 2, il candidato deve superare, con esito favorevole, una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento vengono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottare previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria.

L'articolo 4 reca, infine, disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'entrata in vigore del disegno di legge, stabiliti nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante maggiori entrate proveniente dall'aumento delle aliquote sugli acquisti e immatricolazioni di autovetture di lusso (da tali vendite si prevede un maggiore introito di circa 200 milioni di euro l'anno).

L'articolo 5 prevede l'alienazione dei due aerei Piaggio P180 di proprietà dell'amministrazione dei vigili del fuoco. (Un esemplare del 2008 è in vendita a euro 4.000.000).

L'articolo 6, infine, reca l'entrata in vigore, che deve avvenire il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata all'assunzione, entro il 30 settembre 2015, di coloro che hanno prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) e ai volontari inquadrati nel CNVVF con la qualifica di vigile volontario.

Art. 2.

(Autorizzazione alla stabilizzazione di vigili del fuoco)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e per la durata di un triennio a decorrere dal 30 settembre 2015, è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, ed abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi senza limiti di età. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».

2. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

Art. 3.

(Prova selettiva)

1. Al fine della stabilizzazione di cui all'articolo 12, comma 2-bis, della legge 10 agosto 2000, n. 246, come introdotto dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, il candidato deve superare con esito favorevole la prova selettiva di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento della prova selettiva ed i criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni di categoria, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote della tassa automobilistica di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle autovetture di lusso.

Art. 5.

(Dismissione degli aerei Piaggio in forza al CNVVF)

1. Il CNVVF provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla dismissione di due aerei Piaggio in forza al CNVVF stesso, al fine di assicurare il potenziamento delle strutture operative in favore dei nuovi assunti.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.