• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00972 l'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 aveva trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GaE) «al fine di dare adeguata soluzione al...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00972presentato daCHIMIENTI Silviatesto diMartedì 10 settembre 2013, seduta n. 74

CHIMIENTI, LUIGI GALLO, VACCA, D'UVA, BRESCIA, MARZANA, BATTELLI, SIMONE VALENTE e DI BENEDETTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 aveva trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GaE) «al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente» e aveva fatto salvi «gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria», aggiungendo come «la predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione»;
nonostante quanto previsto dall'articolato della legge n. 296 del 2006, Il Ministero non ha provveduto a chiudere i corsi in scienze della formazione primaria, e anzi ha continuato fino al 2010 ad attivare con identiche modalità percorsi formativi abilitanti attraverso l'emissione di bandi ministeriali annuali, basando la distribuzione dei posti disponibili per tali corsi sull'esigenza e il fabbisogno di insegnanti negli anni futuri;
l'articolo 14, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, pur ribadendo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, ha istituito una fascia aggiuntiva alle suddette graduatorie, ma ha contemporaneamente e restrittivamente ridotto l'accesso alle stesse per «i docenti abilitati dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011»;
il decreto ministeriale 14 giugno 2012 n. 53, che ha dato attuazione all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge n. 216 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha stabilito i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 e ha, secondo l'interrogante inopinatamente, previsto la possibilità che presentino «domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, costituite in applicazione del decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal decreto ministeriale 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ... (omissis) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale (classi di concorso A031-A032) e di strumento musicale (classe di concorso A077) e i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria»;
secondo l'articolo 10 del predetto decreto le domande di inserimento nella nuova fascia andavano presentate «entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012» escludendo con questa disposizione, di fatto, tutti quei docenti che avrebbero conseguito l'abilitazione successivamente a tale data presso le facoltà di Scienze della formazione primaria quadriennale;
le disposizioni del suddetto decreto hanno determinato da una parte, l'inserimento nella fascia aggiuntiva (di fatto una coda) dei docenti aventi diritto all'inclusione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e dall'altra l'esclusione senza alcuna ragione dall'inserimento nella predetta fascia di tutti quei docenti che, dopo marzo 2012, hanno conseguito sino ad oggi il titolo, e di tutti gli abilitandi che conseguiranno l'abilitazione, presso le facoltà di Scienze della Formazione Primaria, perché iscritti agli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, perpetrando un atto ingiustificato e discriminatorio –:
quali urgenti iniziative di carattere normativo intenda assumere il Ministro affinché siano rimosse le disparità di trattamento rilevate nelle premesse e nelle constatazioni e affinché vengano inclusi nella III fascia graduatorie ad esaurimento gli abilitati e gli abilitandi iscritti negli anni 2008-09, 2009-10, 2010-11 al corso quadriennale di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, mettendo fine a una situazione iniqua riguardante circa 15.000 docenti. (5-00972)