• C. 3188 EPUB Proposta di legge presentata il 18 giugno 2015

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3188 Modifica al codice penale per l'introduzione del delitto di violenza o minaccia ad amministratori locali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3188


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MURA, FRANCESCO SANNA, VARGIU, ALBANELLA, COVELLO, NARDUOLO, PREZIOSI, SENALDI
Modifica al codice penale per l'introduzione del delitto di violenza o minaccia ad amministratori locali
Presentata il 18 giugno 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Il fenomeno delle violenze e delle minacce agli amministratori locali è un fenomeno che riguarda ormai tutta la penisola e colpisce soprattutto i sindaci dei comuni medi e piccoli del Mezzogiorno. Negli ultimi quaranta anni ci sono stati oltre 130 omicidi, circa 70 casi di dimissioni, più di 80 decreti di scioglimento dei consigli comunali e oltre 350 misure attivate ex post. Il fenomeno, purtroppo, è in preoccupante crescita.
      Tra le regioni maggiormente colpite da questo fenomeno c’è la Sardegna: con 136 atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali tra il 2013 e il 2014 e il 10,8 per cento del totale degli episodi registrati in Italia, la Sardegna è la quarta regione dopo Sicilia (211 pari al 16,7 per cento), Puglia (163 pari al 12,9 per cento) e Calabria (155 pari al 12,3 per cento) per incidenza del fenomeno che a livello nazionale ha toccato i 1.265 casi nei due anni di riferimento. Il dato numerico delle intimidazioni per 100.000 abitanti modifica però la classifica delle regioni e la Sardegna – con una popolazione di 1.640.379 abitanti – risulta al primo posto con il 18,3 per cento sul totale, seguita da Calabria e Sicilia.
      La relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali disegna un quadro allarmante: le intimidazioni trovano terreno fertile nelle controversie legate all'urbanistica, agli usi civici e alla gestione dei rifiuti ma anche in quelle legate all'abusivismo edilizio, al fotovoltaico e alle energie rinnovabili in genere. Nella maggior parte, i fatti si verificano in piccoli comuni, spesso sotto i 5.000 abitanti. Non è un caso se Sardegna e Calabria sono le regioni con la più alta concentrazione di piccoli e piccolissimi centri, meno di 1.000 abitanti. In Sardegna, in particolare, il fenomeno colpisce le zone interne e le aree svantaggiate dell'isola, dove i problemi di natura economica e sociale sono aggravati anche da una presenza dello Stato che con il trascorrere del tempo si è indebolita. Nel mirino sono soprattutto sindaci, beni di proprietà comunale, assessori e consiglieri. Le formule intimidatorie vanno da minacce a scritte murali o volantini anonimi, recapito di proiettili e carcasse di animali, danneggiamenti. È quasi impossibile risalire agli autori.
      Una delle cause principali del fenomeno, come è noto, è la grave situazione di disagio che stanno attraversando le regioni meridionali e insulari e i comuni, in particolare per la crescente disoccupazione, il taglio dei servizi essenziali (sanità, scuola eccetera) e delle altre risorse destinate agli enti locali. Non si può tacere il fatto che in questi anni lo Stato abbia effettuato pesanti tagli nel settore della sicurezza, lasciando alcuni territori con presìdi di polizia e di carabinieri del tutto insufficienti ad arginare questo fenomeno.
      La Sardegna è certamente una delle regioni che ha patito maggiormente questa politica di contenimento di costi: molti presìdi di pubblica sicurezza sono stati chiusi e oggi i comuni – con i loro rappresentanti – sono visti come unici luoghi di rappresentanza dello Stato nei confronti dei quali riversare malessere, proteste e, nei peggiori dei casi, violenza e minacce. Il risultato è che negli ultimi mesi è cresciuto di nuovo il clima di tensione e di paura che regna in alcune comunità, preoccupate per l'impossibilità per le proprie amministrazioni di svolgere le loro funzioni in piena sicurezza.
      Questi fatti criminali sono una minaccia alla vita democratica del Paese e, pertanto, occorre un immediato intervento delle istituzioni che devono ritornare a essere, con i propri presìdi e servizi, un baluardo di legalità e sicurezza per i cittadini. Per quanto di competenza, anche il Governo e il Parlamento devono attivarsi, con un intervento legislativo adeguato, per fronteggiare un fenomeno che inquina il tessuto sociale di moltissime comunità locali. Quanto sta accadendo non può essere sottovalutato e chi difende gli interessi delle comunità locali (in particolare delle zone interne, che vivono una situazione di profondo abbandono da parte dello Stato) non può essere lasciato solo.
      La presente proposta di legge introduce l'articolo 338-bis del codice penale che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 338 (in materia di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario), anche alle condotte contro i singoli amministratori locali. La norma prevede che chiunque usi violenza o minaccia contro un sindaco, un assessore o un consigliere comunale per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o perturbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni. La pena è aggravata se l'azione viene commessa contro un familiare del sindaco, dell'assessore o del consigliere comunale oppure se l'autore della violenza o minaccia sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole.
      Si tratta di un'estensione della fattispecie già regolata dal codice penale che prevede che la violenza o la minaccia costituisce un elemento essenziale della stessa, in quanto si tratta di strumenti idonei a coartare la volontà del soggetto pubblico in grado di conferire il necessario quid di disvalore all'ipotesi delittuosa. Mentre l'articolo 338 si caratterizza per l'impersonalità dell'organo pubblico cui la condotta violenta si rivolge e comprende anche le imprese che svolgono servizi pubblici o di pubblica utilità, nel nuovo articolo 338-bis la condotta è rivolta contro i singoli amministratori locali e i loro familiari.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 338 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 338-bis. – (Violenza o minaccia contro gli amministratori locali) – Chiunque usa violenza o minaccia contro un sindaco, un assessore o un consigliere comunale per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
      Alla pena di cui al primo comma soggiace chi commette il fatto colpendo i beni di proprietà del sindaco, assessore o consigliere comunale allo scopo di influire sullo svolgimento della sua azione amministrativa e di rappresentanza istituzionale.
      La pena è aggravata di un anno se la violenza o minaccia è commessa contro un familiare del sindaco, dell'assessore o del consigliere comunale.
      La pena è aggravata di diciotto mesi se l'autore della violenza o minaccia è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero ha commesso più reati della stessa indole».

      2. Al primo comma dell'articolo 339 del codice penale, le parole: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti. «Le pene stabilite negli articoli 336, 337, 338 e 338-bis».