• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00975 in materia di finanza locale, negli ultimi anni sono stati promossi numerosi interventi normativi principalmente rivolti al contenimento della spesa e alla riduzione dell'indebitamento da parte...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00975presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto diMartedì 10 settembre 2013, seduta n. 74

FRAGOMELI e CAUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in materia di finanza locale, negli ultimi anni sono stati promossi numerosi interventi normativi principalmente rivolti al contenimento della spesa e alla riduzione dell'indebitamento da parte degli enti locali, a tal fine prevedendo una progressiva diminuzione del tetto dell'indebitamento rispetto al totale delle entrate correnti dal 25 per cento del 2004 al 6 per cento dell'anno 2013;
con l'articolo 16, comma 31, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, hanno trovato applicazione dal 2013 le disposizioni in materia di patto di stabilità interno anche per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che hanno comportato una forte limitazione della possibilità di impiego degli avanzi di amministrazione anche per i piccoli comuni e un obbligo di riduzione del tetto dell'indebitamento al fine di liberare risorse sia sulla parte corrente (quota interessi) sia sulla quota capitale, riducendo l'indice di rigidità dei bilanci;
gli enti locali che attivano le procedure per l'estinzione anticipata dei mutui – molti dei quali assunti presso la Cassa depositi e prestiti – devono corrispondere oltre al capitale residuo anche un indennizzo calcolato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003;
l'entità dei suddetti indennizzi supera spesso, per i mutui a tasso fisso, il 10 per cento del capitale da rimborsare, configurandosi come una sorta di «penalità» per gli enti locali;
il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, aveva eliminato analoghe penali sull'estinzione totale o parziale dei mutui «prima casa» stipulati da privati dopo il febbraio 2007;
il 2 maggio 2007 l'Abi e le associazioni di consumatori facenti parti del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU) hanno sottoscritto un accordo che ha fissato la misura delle penali per i mutui sottoscritti da privati prima del 2007, secondo i seguenti tetti massimi: a) Mutuo a tasso variabile: 0,50 per cento penale soglia; 0,20 per cento nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 per cento negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; b) Mutuo a tasso fisso stipulato prima del 2001: 0,50 per cento penale soglia; 0,20 per cento nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 per cento negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
l'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, ha inserito nel testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il nuovo articolo 120-ter, che sostituisce integralmente la disciplina già dettata dal citato articolo 7 senza comunque introdurre innovazioni sostanziali nel contenuto della disciplina stessa;
alla luce di tutto ciò è quanto mai necessario rivedere l'attuale disciplina in materia di estinzione anticipata dei mutui degli enti locali in tal modo incentivando la riduzione del debito pubblico ascrivibile agli enti locali, eventualmente anche mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione –:
se non ritenga di intervenire equiparando le condizioni applicate ai soggetti privati per l'estinzione anticipata dei mutui anche a quelli assunti dagli enti locali, superando l'attuale pagamento degli indennizzi. (5-00975)