• C. 2705 EPUB Proposta di legge presentata il 5 novembre 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2705 Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
approvato con il nuovo titolo
"Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2705


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VEZZALI, FABRIZIO DI STEFANO, FITZGERALD NISSOLI, PORTA
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
Presentata il 5 novembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Alla luce degli angoscianti episodi dei casi di maltrattamenti perpetrati a danno di minori, anziani e disabili – soggetti che necessitano di una tutela maggiore da parte delle istituzioni in quanto versano in una situazione di particolare svantaggio non essendo in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria auto-difesa – che si compiono all'interno delle strutture, pubbliche e private come asili, scuole per l'infanzia o strutture socio-assistenziali di cui sono ospiti, si rende necessario e urgente predisporre un sistema di controllo che garantisca la sicurezza nei luoghi che ospitano tali categorie di persone.
      L'installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito interno nelle strutture pubbliche e private costituirebbe, da una parte, un elemento di maggiore garanzia per le famiglie che devono affidare i propri figli, genitori e parenti a tali strutture e, dall'altra, un deterrente per evitare ogni eventuale tipo di abuso da parte di coloro che vi operano o, addirittura, da parte di soggetti esterni.
      Il sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito interno non è un sistema di web cam, sistema peraltro censurato nell'anno 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali; un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso tutela la riservatezza, ma le riprese possono essere visionate dagli interessati qualora vi sia la necessità in caso di sospetti o di segnalazioni pervenute agli organi di polizia preposti alle indagini e ai controlli.
      È proprio grazie alle segnalazioni di parenti o di genitori e all'installazione di telecamere a circuito chiuso che si è permesso alle Forze dell'ordine di individuare e di accertare i reati commessi negli asili nido, nelle scuole materne e nei centri residenziali che ospitano disabili e anziani, in quelli, cioè, che dovrebbero essere luoghi deputati all'educazione e al benessere dei bambini, dei disabili e degli anziani.
      La proposta di legge risponde, pertanto, alle richieste avanzate da genitori, insegnanti e, non di rado, dai minori stessi, specialmente tra i 12 e i 16 anni, in quanto potenziali vittime di reati da parte di coetanei.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubbliche e private, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e, in caso di strutture pubbliche, anche da personale dell'amministrazione comunale.

Art. 2.

      1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere dotate di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture, conforme a quanto prescritto dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      2. Il controllo delle telecamere a circuito chiuso di cui al comma 1 è effettuato dalle Amministrazioni comunali e dalle aziende sanitarie locali.

Art. 3.

      1. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali, assicurano che le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, possiedano i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla tipologia e al tipo di utenza, e provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.
      2. Le strutture private adibite all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle amministrazioni comunali in caso di asili nido e di scuole dell'infanzia e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali.
      3. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali, provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture ivi previste, siano affidate in via esclusiva al personale dei comuni e delle aziende sanitarie locali competenti per la vigilanza e per il controllo sulle medesime strutture.
      4. L'installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso presso gli istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e tenere conto della delicatezza del trattamento di dati relativi a minori.

Art. 4.

      1. L'amministrazione comunale adotta specifici accorgimenti e misure e, in particolare, definisce, in accordo con il dirigente

scolastico, gli orari di funzionamento delle telecamere a circuito chiuso in caso di attività svolte all'interno dell'istituto scolastico da personale esterno durante l'orario di attivazione delle telecamere.
      2. Negli istituti scolastici è fatto obbligo di limitare l'angolo di ripresa delle telecamere a circuito chiuso ai muri perimetrali dell'edificio, ai punti di accesso e al cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio.