• C. 3297 EPUB Proposta di legge trasmessa dal Senato il 9 settembre 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3297 Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali


Frontespizio Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3297


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'8 settembre 2015 (v. stampato Senato n. 1556)
d'iniziativa dei senatori
MATURANI, VERDUCCI, DI GIORGI, FEDELI, BIANCONI, BONFRISCO, BISINELLA, MERLONI, AMATI, CANTINI, CARDINALI, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, ELENA FERRARA, LAI, LO GIUDICE, MARGIOTTA, MATTESINI, ORRÙ, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, RICCHIUTI, VACCARI, ANGIONI, SPILABOTTE, PUPPATO
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 9 settembre 2015
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

          «c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

              1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

              2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

              3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.