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Atto a cui si riferisce:
S.268 Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 268
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori SANGALLI, ZANDA, FINOCCHIARO, LATORRE, CASSON, CHITI e PEGORER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano
e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane

Onorevoli Senatori. -- La cultura comune di una nazione si esprime, prima di tutto, nell'economia e nel lavoro. Sono il fare impresa e la cultura del lavoro, la base dei legami territoriali tra le differenti aree del nostro Paese.

L'economia italiana sin dal Medioevo ha avuto nelle tecniche, le competenze e le conoscenze proprie dell'attività delle corporazioni artigiane e mercantili i suoi punti di forza. Si è trattato di un saper fare che attraverso un lungo percorso storico si è coniugato con il «saper essere» della cultura diffusa nelle città e nei borghi e che ha generato, attraverso l'Umanesimo, il Rinascimento italiano. Queste conoscenze hanno influenzato lo sviluppo artistico italiano ed europeo, l'urbanistica delle città, l'architettura delle chiese, determinato la costruzione di ospedali e banche.

Si è trattato di un sistema che ha generato un benessere diffuso, figlio della capacità di tenere insieme il capitale economico con la costante creazione di capitale sociale e culturale. Tanto che alcuni sociologi suggeriscono la valorizzazione della dimensione artigiana del lavoro come rimedio possibile per riportare l'uomo al centro dell'economia nel nuovo millennio, muovendo da un'idea del lavoro che trova nell'autonomia individuale e nella capacità d'agire i propri riferimenti (si veda Richard Sennett, L'Uomo artigiano, 2008).

Quello a cui oggi stiamo assistendo, in fase di recessione economica, è invece un fenomeno di allontanamento delle giovani generazioni dai valori del saper fare artigiano, con il rifiuto del lavoro manuale e con la contemporanea incapacità del nostro sistema formativo di rispondere alle esigenze delle imprese artigiane.

Secondo l'Unione europea, l'Italia è caratterizzata da un'estrema disomogeneità territoriale, che si concretizza sotto il profilo occupazionale con regioni che rappresentano casi di eccellenza a livello europeo (come l'Emilia-Romagna) e regioni che occupano gli ultimi posti della classifica comunitaria (come Calabria e Campania), frutto di un sistema che affida esclusivamente alle regioni ogni responsabilità di intervento sull'artigianato, le piccole imprese, il capitale umano e il mercato del lavoro, al di fuori dell'affermazione di standard di qualità comuni e di strumenti di rendiconto e di verifica dei risultati.

È necessaria una netta inversione di tendenza, che chiami Governo, regioni, enti locali e parti sociali a promuovere una strategia di intervento che non si limiti al coordinamento di azioni regionali legate all'emergenza occupazionale, ma che promuova una forte e continua azione di sistema in grado di far arrivare alle nuove generazioni le opportunità del saper fare artigiano, che si traducono in occasioni di impiego, ma soprattutto in una comune crescita valoriale attraverso il lavoro. Un investimento tanto più redditizio -- socialmente ed economicamente -- per il nostro Paese, in quanto direttamente orientato al radicamento di un patrimonio produttivo fortemente identitario per la collettività nazionale (si veda Romano Benini, Saper Fare, le radici artigiane dello stile italiano, 2010).

Con il presente disegno di legge intendiamo porre la necessità di avviare e coordinare un'azione di sistema che veda coinvolte tutte le istituzioni nella promozione del saper fare artigiano e nella trasmissione generazionale delle imprese artigiane, con particolare attenzione alle botteghe dell'artigianato. Un'azione che, attraverso la sussidiarietà, incontri le forze sociali ed economiche e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il principio che anima questo disegno di legge è che il valore del saper fare artigiano costituisca un patrimonio fondante ed istitutivo della nostra unità nazionale, denso di valori non solo economici, ma anche politici e culturali e che quindi riconoscere e promuovere questo principio debba essere un obiettivo di politiche nazionali.

Per questo motivo le misure proposte si configurano come un intervento di sistema, in cui far convergere i programmi di intervento promossi a livello territoriale di orientamento, formazione, inserimento lavorativo nelle imprese artigiane, tirocini ed apprendistato, e per favorire il passaggio generazionale delle attività. Il mancato passaggio generazionale e la chiusura delle attività per il pensionamento del titolare, che avviene normalmente e ogni giorno nelle nostre comunità, costituisce un danno enorme in termini di perdita di valore di impresa, di opportunità di impiego, di competenze e di valori collettivi. Nessuna politica liberale attenta ai risultati sociali può ignorare questo fenomeno.

Il presente disegno di legge si pone quindi il problema di far convergere gli interventi, che attualmente si disperdono in decine di azioni diverse, in una azione di sistema e di coordinamento nazionale, in grado di costituire uno strumento di promozione dei progetti e di verifica dei risultati, senza peraltro modificare l'assetto delle responsabilità, delle funzioni e delle competenze definito dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione.

Non solo l'assetto dei poteri e delle funzioni resta inalterato, ma i programmi nazionali di coordinamento che vengono promossi tendono a fare arrivare al territorio e alle regioni strumenti e risorse destinate a rafforzare gli interventi che vengono messi in atto ordinariamente ai sensi della programmazione dei fondi europei.

L'articolo 1 stabilisce le finalità del provvedimento -- che opera in attuazione degli articoli 3, 4, 35, primo e secondo comma, e 41 della Costituzione -- nel riconoscimento dei mestieri artigiani e della cultura del saper fare artigiano quale patrimonio fondamentale della capacità d'agire e della vocazione produttiva nazionali e, come tale, meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico, sociale e culturale. Stabilisce inoltre che l'altra finalità è incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani, quale strumento per ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese e dare effettività ai valori della libertà di autodeterminazione e dello sviluppo della persona.

Promozione del saper fare artigiano e incentivazione della trasmissione di impresa costituiscono obiettivi nazionali delle politiche formative, del lavoro e per l'impresa, nonché obiettivi fondamentali degli atti di programmazione delle politiche per lo sviluppo e il lavoro definiti, ai sensi della legislazione statale ed europea vigente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle suddette finalità, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 declina le caratteristiche dell'azione nazionale di sistema, che viene intesa quale insieme coordinato e integrato di misure aventi ad oggetto:

a) l'individuazione delle imprese e dei mestieri artigiani disponibili al trasferimento generazionale a soggetti non eredi in possesso di idonea formazione e qualificazione;

b) l'informazione e l'orientamento dei giovani, con riguardo alle opportunità di accesso al trasferimento generazionale;

c) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano;

d) la selezione dei maestri artigiani con funzione di mentor;

e) il sostegno alle cosiddette «botteghe scuola»;

f) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;

g) la partecipazione alla garanzia finanziaria in conto interesse o in conto capitale tramite consorzio fidi.

All'azione nazionale di sistema concorrono tutti i livelli istituzionali di governo e, in funzione di sussidiarietà orizzontale, le forze economiche e sociali presenti sul territorio e per questo fine sono promosse apposite intese interistituzionali e sedi di concertazione tra Governo e parti sociali. L'azione nazionale di sistema per la promozione e il coordinamento del trasferimento generazionale dei mestieri artigiani deve pertanto ritenersi parte integrante dei programmi generali per la diffusione della cultura del lavoro artigiano presso le nuove generazioni.

Il capo II del provvedimento disciplina gli strumenti di attuazione dell'intervento, definito attraverso un Programma nazionale di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, a cui le regioni partecipano attraverso il concorso alle azioni di sistema e la destinazione a tal fine di adeguate risorse e strumenti.

L'articolo 4, ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui al Programma nazionale d'intervento istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa. La cabina di regia è coordinata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede e convoca, con periodicità almeno semestrale. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle regioni e delle province, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano.

L'articolo 5 stabilisce le norme che riguardano l'assistenza tecnica, il monitoraggio ed il rendiconto dei risultati. Per l'assistenza tecnica la cabina di regia si avvale della società Italia lavoro Spa. La medesima società fornisce supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio. Per le attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del Programma nazionale d'intervento, la cabina di regia si avvale altresì del supporto tecnico dell'ISFOL.

Il capo III declina le diverse forme di promozione dei mestieri artigiani.

Le azioni di informazione ed orientamento (articolo 6) sono rivolte a studenti e persone in cerca di occupazione, prevedono la partecipazione dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la collaborazione delle forze sociali ed economiche.

La formazione ed il sistema delle «botteghe scuola» (articolo 7) sono azioni sostenute e organizzate attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione delle forze sociali ed economiche e prevedono che l'offerta formativa per i mestieri artigiani, in accordo con le province, sia programmata obbligatoriamente sulla base di una verifica dei fabbisogni formativi delle imprese nei territori di riferimento.

Inoltre, gli enti che concorrono all'offerta di formazione destinata ai mestieri artigiani devono essere certificati con una specifica modalità premiale e selettiva, attestante natura, durata e qualità della formazione svolta all'interno e all'esterno delle imprese. Ai fini della certificazione e dell'accreditamento, le attività di formazione devono obbligatoriamente prevedere lo svolgimento di uno stage o dell'alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana. Ad ogni percorso formativo deve obbligatoriamente essere collegata una esperienza in azienda.

Le regioni sono poi chiamate a promuovere il sistema della cosiddetta «bottega scuola», quale modalità di formazione e di incontro tra i giovani studenti e le botteghe artigiane, definendo con proprio provvedimento l'ambito settoriale dell'intervento della bottega scuola, che può anche essere rivolto solo alle imprese dell'artigianato artistico.

Nell'ambito del Programma nazionale di intervento possono poi essere definite modalità di incentivazione e sostegno all'inserimento nelle imprese artigiane dei giovani che abbiano completato il corso di formazione certificato, prevedendo agevolazioni specifiche per l'utilizzo del contratto di apprendistato.

L'articolo 8 stabilisce il ruolo dei servizi per il lavoro, per l'avvio e il consolidamento delle imprese artigiane: questi servizi sono chiamati a svolgere interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

Si prevedono quindi osservatori e sportelli unici presso i quali i soggetti interessati possono ottenere tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle imprese artigiane, con particolare riguardo alle procedure per il loro avvio e per il trasferimento generazionale d'impresa, per l'accesso alle opportunità di mercato, a partire dalle commesse e dagli appalti pubblici, nonché relative alle buone pratiche amministrative e commerciali, alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione statale e regionale.

Il medesimo articolo stabilisce poi che le amministrazioni pubbliche promuovano i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di attività o percorsi di formazione ai mestieri artigiani, in forma integrata con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti a sostegno delle nuove attività di lavoro autonomo e di impresa.

L'articolo 9 regola i rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali nello svolgimento delle funzioni del programma nazionale di intervento.

Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative in materia di promozione dei mestieri artigiani e di incentivazione al trasferimento generazionale di impresa artigiana, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati conseguiti dalle regioni e dagli enti locali nei rispetti ambiti d'intervento.

Il capo IV regola il trasferimento generazionale dell'impresa artigiana.

L'articolo 10 stabilisce che le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana.

Le regioni, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, provvedono a:

a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province, una azione di monitoraggio e verifica delle botteghe artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;

b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra domanda e offerta di trasferimento generazionale di impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di botteghe artigiane;

c) promuovere la realizzazione, con il concorso delle Camere di commercio e delle organizzazioni territoriali di rappresentanza delle imprese artigiane, di una banca dati regionale, con aggregazione provinciale, delle botteghe artigiane in condizione di accedere al trasferimento generazionale di impresa;

d) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività ed il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;

e) ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;

f) sostenere la funzione di mentor svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di una indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;

g) sostenere l'attività di formazione e addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di una indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.

I servizi di affiancamento tecnico sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per la realizzazione del progetto di impresa, lo svolgimento degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalla disciplina vigente; l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso al prestito d'onore e alla garanzia del consorzio fidi.

I soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico sono selezionati dalle regioni attraverso uno specifico bando ad evidenza pubblica.

I soggetti che rilevano un'impresa artigiana attraverso le procedure di trasferimento generazionale di impresa, secondo quanto previsto all'articolo 11, possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, ad uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni.

Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

I prestiti d'onore sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa.

L'articolo 12 interviene sul sostegno fiscale al trasferimento generazionale di impresa artigiana e sulla defiscalizzazione degli start up: a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, le nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

L'articolo 13 prevede che nell'ambito dei programmi regionali di formazione siano previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali secondo le modalità di cui al presente disegno di legge.

A questo fine, le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi voucher formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative, secondo modalità stabilite con legge regionale.

Per il perseguimento delle finalità della legge, ai sensi dell'articolo 14, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana», con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il Fondo nazionale è finalizzato:

a) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE) per il triennio 2011-2013, nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro e al sistema della bilateralità;

b) al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori, in relazione ai finanziamenti concessi a soggetti, fino trentacinque anni di età, che intendono avviare un'attiva d'impresa artigiana o ne sono titolari da non più di tre anni, ivi inclusi i soggetti ammessi alle procedure di trasferimento generazionale di impresa;

c) all'erogazione dei prestiti d'onore.

I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di venticinquemila euro.

La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

La garanzia del Fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.

La garanzia del Fondo può essere chiesta dai consorzi fidi e dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'articolo 15 stabilisce infine che le disposizioni attuative siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Infine la copertura finanziaria, all'articolo 16, prevede che all'onere derivante dall'attuazione della legge si provveda mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione che stabilisce che sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito (definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base) sia dovuta un'imposta pari: all'l per mille, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15; al 2 per mille, per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25; al 3 per mille per la quota eccedente il rapporto 25.

Si propone dunque di utilizzare in funzione di copertura uno strumento fiscale che, lungi dal gravare in senso recessivo sul sistema economico -- come fa, per esempio, l'aumento delle accise sulla benzina recentemente disposto dal Governo -- ha l'obiettivo, al contrario, di migliorare le aspettative degli operatori economici, colpendo il ricorso alla cosiddetta «leva finanziaria» da parte delle grandi banche, cioè quell'eccessiva esposizione al rischio che è oggi riconosciuta come una delle più gravi criticità dei sistemi finanziari.

La recente crisi economica internazionale ha infatti mostrato come le grandi banche, quelle che ritenevano di essere «troppo grandi per fallire», hanno aumentato enormemente il ricorso alla leva finanziaria nella convinzione che lo Stato, a spese dei contribuenti, ne avrebbe impedito il fallimento. In altri termini, gli istituti di credito hanno aumentato l'esposizione al rischio, ritenendo di poter godere di un'assicurazione implicita rispetto al rischio di fallimento, posta a carico di tutti i contribuenti.

Oggi le banche, attraverso le operazioni di patrimonializzazione in corso, dovrebbero gradualmente ridurre le dimensioni della leva finanziaria e rafforzare la loro base patrimoniale. A quelle che non lo facessero, la norma di copertura proposta impone un prelievo fiscale sulle dimensioni eccessive della leva finanziaria, progressivo rispetto all'entità della stessa. Tale prelievo deve ritenersi orientato non soltanto a conseguire maggiori entrate erariali (in misura molto consistente, stando ai valori recenti degli attivi patrimoniali delle banche), ma anche e soprattutto a creare tra i risparmiatori, e in generale nel sistema economico, un clima di maggiore fiducia collegato all'aspettativa di comportamenti più cauti e prudenziali.

In tal senso, l'imposizione sulle dimensioni eccessive della leva finanziaria degli istituti di credito è una scelta perfettamente razionale e coerente anche con la drammaticità dell'attuale situazione economica.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, primo e secondo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a:

a) riconoscere i mestieri artigiani e la cultura del saper fare artigiano quale patrimonio fondamentale della capacità d'agire e della vocazione produttiva nazionali, come tale meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico, sociale e culturale;

b) incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani, quale strumento per ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese e per dare effettività ai valori della libertà di autodeterminazione e dello sviluppo della persona attraverso il lavoro e l'agire di impresa, di cui ai princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

2. La promozione del saper fare artigiano e l'incentivazione del trasferimento generazionale dei mestieri artigiani costituiscono finalità di rilievo nazionale delle politiche formative, del lavoro e per l'impresa, nonché obiettivo fondamentale degli atti di programmazione delle politiche per lo sviluppo e il lavoro definiti, ai sensi della legislazione statale e dell'Unione europea vigente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali per l'organizzazione economico-sociale della Repubblica e princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

4. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge.

5. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Principi generali. Azione nazionaledi sistema)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è messa in atto un'azione nazionale di sistema, intesa quale insieme coordinato e integrato di misure aventi ad oggetto:

a) l'individuazione delle imprese e dei mestieri artigiani disponibili al trasferimento generazionale a soggetti non eredi in possesso di idonea formazione e qualificazione;

b) l'informazione e l'orientamento dei giovani, con riguardo alle opportunità di accesso al trasferimento generazionale di cui alla lettera a);

c) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano;

d) la selezione dei maestri artigiani con funzione di mentor;

e) il sostegno alle cosiddette «botteghe scuola»;

f) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;

g) la partecipazione alla garanzia finanziaria in conto interesse o in conto capitale tramite consorzio fidi.

2. All'azione nazionale di sistema concorrono tutti i livelli istituzionali di governo e, in funzione di sussidiarietà orizzontale, le forze economiche e sociali presenti sul territorio. A tal fine sono promosse apposite intese interistituzionali e sedi di concertazione tra Governo e parti sociali.

3. L'azione nazionale di sistema per la promozione e il coordinamento del trasferimento generazionale dei mestieri artigiani deve ritenersi parte integrante dei programmi generali per la diffusione della cultura del lavoro artigiano presso le nuove generazioni.

Capo II

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO

Art. 3.

(Programma nazionale di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa)

1. A decorrere dall'anno 2013 è adottato, su base triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Programma nazionale di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, di seguito denominato «Programma nazionale di intervento».

2. Le regioni partecipano alle azioni definite e promosse dal Programma nazionale di intervento attraverso il concorso alle azioni di sistema di cui all'articolo 2 e la destinazione a tal fine di adeguate risorse e strumenti nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato, con il decreto di cui al comma 1, il Programma nazionale di intervento per il triennio 2013-2015. Il medesimo decreto individua altresì i soggetti responsabili e le modalità organizzative per l'implementazione delle azioni nell'ambito dei sistemi regionali del lavoro.

4. Il coordinamento, la verifica ed il rendiconto delle iniziative adottate nell'ambito del Programma nazionale di intervento sono realizzati attraverso la cabina di regia nazionale di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Cabina di regia nazionale)

1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui al Programma nazionale d'intervento, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa.

2. La cabina di regia è coordinata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede e la convoca, con periodicità almeno semestrale. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle regioni e delle province, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano.

3. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia nazionale.

Art. 5.

(Assistenza tecnica, verificae monitoraggio)

1. Per le attività di assistenza tecnica in materia di promozione dei mestieri artigiani e trasferimento generazionale di impresa, la cabina di regia di cui all'articolo 4 si avvale della società Italia lavoro spa. La medesima società fornisce supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio.

2. Per le attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del Programma nazionale d'intervento, la cabina di regia di avvale altresì del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Capo III

PROMOZIONE DEI MESTIERI ARTIGIANI

Art. 6.

(Informazione ed orientamento)

1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove specifici programmi nazionali di informazione e orientamento con riguardo ai mestieri artigiani.

2. Le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, sostengono e verificano le azioni di informazione ed orientamento di cui al comma 1 attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione delle forze sociali ed economiche.

Art. 7.

(Formazione.Sistema delle «botteghe scuola»)

1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove gli interventi per la formazione delle competenze connesse ai mestieri artigiani.

2. Il Governo, nell'ambito del Programma nazionale d'interevento, concorda annualmente con le regioni un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani.

3. Le azioni di formazione sono sostenute e organizzate attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione delle forze sociali ed economiche.

4. Le regioni programmano l'offerta formativa per i mestieri artigiani, in accordo con le province, sulla base di un'azione di analisi e verifica dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane nei territori di riferimento. A tal fine, le regioni adottano appositi strumenti di programmazione annuale concordati con ogni singola provincia.

5. Gli enti formativi che concorrono all'offerta di formazione destinata ai mestieri artigiani vengono certificati e accreditati con una specifica modalità premiale e selettiva, attestante natura, durata e qualità della formazione svolta, rispettivamente, all'interno e all'esterno delle imprese.

6. Ai fini della certificazione e dell'accreditamento di cui al comma 5, le attività di formazione devono obbligatoriamente prevedere lo svolgimento di uno stage o di una forma di alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

7. Le regioni istituiscono e promuovono il sistema della cosiddetta «bottega scuola», quale modalità di formazione e di incontro tra i giovani studenti e le botteghe artigiane. Per le finalità di promozione e sostegno di cui alla presente legge, sono individuati, con legge regionale, gli ambiti settoriali e le modalità di esercizio della «bottega scuola», con prioritaria considerazione per le imprese dell'artigianato artistico.

8. Nell'ambito del Programma nazionale di intervento possono essere definite modalità di incentivazione e sostegno all'inserimento nelle imprese artigiane dei giovani che abbiamo completato il corso di formazione certificato, che prevedano agevolazioni specifiche per l'utilizzo del contratto di apprendistato.

Art. 8.

(Servizi provinciali per l'avvio, l'esercizioe il trasferimento d'impresa artigiana)

1. L'avvio e il consolidamento delle imprese artigiane sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici presso i quali i soggetti interessati possono ottenere tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle imprese artigiane, con particolare riguardo alle procedure per il loro avvio e per il trasferimento generazionale d'impresa di cui al capo IV della presente legge, per l'accesso alle opportunità di mercato, a partire dalle commesse e dagli appalti pubblici, nonché relative alle buone pratiche amministrative e commerciali, alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione statale e regionale.

3. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di attività o percorsi di formazione ai mestieri artigiani, in forma integrata con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti a sostegno delle nuove attività di lavoro autonomo e di impresa.

Art. 9.

(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali)

1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative in materia di promozione dei mestieri artigiani e di incentivazione al trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi della presente legge, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati conseguiti dalle regioni e dagli enti locali nei rispetti ambiti d'intervento.

Capo IV

INCENTIVI AL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DI IMPRESA ARTIGIANA

Art. 10.

(Linee guida per l'implementazione delle politiche regionali a sostegno del trasferimento generazionale di impresa artigiana)

1. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana, secondo le linee guida di cui al presente articolo.

2. Le regioni, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono a:

a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province, un'azione di monitoraggio e di verifica delle botteghe artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;

b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di botteghe artigiane nelle condizioni di cui alla lettera a);

c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), promuovere la realizzazione, con il concorso delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni territoriali di rappresentanza delle imprese artigiane, di una banca dati regionale, con aggregazione provinciale, delle botteghe artigiane in condizione di accedere al trasferimento generazionale di impresa;

d) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;

e) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera d), ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;

f) sostenere la funzione di mentor svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera d), attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;

g) sostenere l'attività di formazione e addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.

3. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera e) del comma 2 sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:

a) la realizzazione del progetto di impresa;

b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente;

c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso al prestito d'onore e alla garanzia del consorzio fidi, ai sensi dell'articolo 11.

4. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera e) del comma 2.

Art. 11.

(Prestito d'onore e incentivi al credito)

1. I soggetti che rilevano un'impresa artigiana attraverso le procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 10 possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.

2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana di cui all'articolo 14 ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.

Art. 12.

(Sostegno fiscale al trasferimento generazionale di impresa artigiana. Defiscalizzazione degli start-up )

1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi del presente capo, sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 13.

(Sostegno alle attività di formazione digiovani artigiani. Cofinanziamento stataledei voucher formativi regionali)

1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi voucher formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i voucher formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo nazionale di cui all'articolo 14, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 14.

(Fondo nazionale per la promozionedei mestieri artigiani e il trasferimentogenerazionale di impresa artigiana)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana», con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato:

a) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE), nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro e al sistema della bilateralità;

b) al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 6, in relazione ai finanziamenti concessi a soggetti, fino trentacinque anni di età, che intendono avviare un'attiva d'impresa artigiana o ne sono titolari da non più di tre anni, ivi inclusi i soggetti ammessi alle procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 10;

c) all'erogazione, ai soggetti di cui alla lettera b), dei prestiti d'onore previsti dall'articolo 11.

3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino a un ammontare massimo di 25.000 euro.

4. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

5. La garanzia del Fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.

6. La garanzia del Fondo può essere chiesta dai consorzi fidi e dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di accesso ai finanziamenti e di rilascio e operatività delle garanzie.

Art. 15.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni sono adottate le disposizioni attuative della presente legge.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.