• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10398 gli interroganti hanno recentemente appreso da fonti di stampa online specializzate nel settore sociosanitario le seguenti notizie: 10 settembre 2015 Non paga le tasse,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10398presentato daDI VITA Giuliatesto diGiovedì 17 settembre 2015, seduta n. 484

DI VITA, VILLAROSA, RUOCCO, SIBILIA, SILVIA GIORDANO, LOREFICE, MANTERO, GRILLO e BARONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
gli interroganti hanno recentemente appreso da fonti di stampa online specializzate nel settore sociosanitario le seguenti notizie:
10 settembre 2015
Non paga le tasse, Equitalia pignora la pensione della figlia disabile. Accade a Bergamo a una donna di 57 anni: non va bene il bar che gestisce dal 2008 e negli ultimi tre anni accumula un debito di 78 mila euro. «Pagavo le cambiali ma non le tasse, ho sbagliato. Ma non può pagare mia figlia: le hanno scippato tre mensilità, perché il conto è cointestato. Ma ora l'Inps verserà l'importo alla posta: quei soldi sono di Roberta» (www.redattoresociale.it);
11 settembre 2015
Pensione d'invalidità pignorata, Equitalia: «Troveremo insieme la soluzione migliore»
La società di riscossione tributi replica alla denuncia della signora Fornoni. «Non potevamo in alcun modo sapere che avesse una figlia disabile, né che la sua pensione fosse versata su conto cointestato. Le consentiremo di saldare il debito senza toccare i soldi della figlia» (www.redattoresociale.it);
il conto corrente cointestato non può essere pignorato per intero, ma nei limiti del 50 per cento;
inoltre, nel caso di conto cointestato, Equitalia non può attivarsi con la procedura «speciale» che le consente di bloccare il 100 per cento del conto senza passare dal tribunale e, quindi, senza l'udienza di assegnazione delle somme. Infatti, il conto bancario o postale cointestato rientra tra i cosiddetti «beni comuni indivisi» la cui espropriazione può avvenire solo davanti a un giudice il quale è tenuto a controllare la regolarità delle operazioni di divisione;
la diversità di disciplina si giustifica per il fatto che, se Equitalia procedesse secondo la normale riscossione esattoriale, finirebbe per pignorare l'intero conto, il cui 50 per cento, però, appartiene a un soggetto diverso, che non è debitore;
al contrario, Equitalia deve provvedere secondo le norme del codice di procedura civile valide per tutti i pignoramenti presso terzi: ossia con citazione a un'udienza davanti al tribunale. La banca, prima dell'udienza, invierà una lettera al creditore in cui gli indicherà le somme presenti in conto;
a questo punto solo dopo la divisione del bene comune, ossia il conto corrente, il giudice potrà autorizzare l'assegnazione del 50 per cento del conto (o della somma pignorata);
la Corte di cassazione, inoltre, ha avuto più volte modo di chiarire che nel conto corrente bancario cointestato a più persone, le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali – cioè al 50 per cento se non risulta diversamente;
la Corte Costituzionale è intervenuta con due sentenze, n. 468/2002 e n. 506/2002, le quali hanno esteso le possibilità di pignoramento delle prestazioni pensionistiche INPS;
la sentenza n. 468/2002 precisa che riguardo ai crediti tributari, così come per i crediti alimentari, non sussiste ragione alcuna perché i titolari di pensioni INPS godano di un trattamento di favore «rispetto ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni» in materia di pignorabilità o sequestrabilità delle pensioni, assegni o altre indennità corrisposti dall'INPS;
conseguentemente deve dichiararsi l'incostituzionalità dell'articolo 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui esclude la pignorabilità di pensioni, indennità ed assegni per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni;
la pignorabilità, precisa la sentenza, è consentita fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, per tributi a carico del pensionato dovuti allo Stato, alle province e ai comuni;
la sentenza 506/2002, pur riconoscendo un margine d'impignorabilità generale, non quantifica concretamente il medesimo, riconoscendo tale potere unicamente in capo al legislatore;
afferma, infatti, a riguardo: «Non rientra nel potere di questa Corte, ma in quello discrezionale del legislatore, individuare in concreto l'ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità»;
l'articolo 38 della Costituzione, sancisce che al cittadino deve essere garantita la disponibilità di mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita;
infatti, sulla base delle scienze matematiche, risulta quanto mai iniquo prevedere una così esigua soglia a copertura del diritto sancito dall'articolo 38 Cost. Il pignoramento del quinto del residuo rispetto alla differenza tra pensione percepita e trattamento minimo (quest'ultimo è stato quantificato, per l'anno 2006, nella somma di euro 427,58), risulta palesemente penalizzante per i debitori dai redditi più esigui/mentre una decurtazione secondo tale criterio appare assai meno gravosa per coloro che dispongono di altre capacità di reddito;
tuttavia, la Corte Costituzionale non ha escluso che si considerino casi in cui, in concreto, il trattamento economico debba essere ritenuto impignorabile e su questo punto, la Corte cita, a titolo di esempio, le pensioni di modesto importo, come quelle percepite per causa d'invalidità;
ne consegue che, forse, sarebbe opportuno ampliare i parametri di cui il legislatore dovrebbe tenere conto, volgendo lo sguardo ad elementi di rilievo come il reddito complessivo del nucleo familiare del debitore ed i redditi di diversa natura percepiti dai relativi componenti;
è fondamentale, pertanto, che si definisca chiaramente un reddito minimo necessario a garantire la disponibilità dei mezzi necessari alle esigenze di vita del debitore, prevedendo, come hanno osservato la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, posizioni soggettive in cui debba ritenersi il reddito integralmente impignorabile;
il 1o gennaio 2015 sono diventate operative le norme relative al nuovo modello Isee «indicatore della situazione economica equivalente», lo strumento che «fotografa» la situazione economico/patrimoniale dei soggetti che intendono fruire di prestazioni sociali agevolate;
l'Isee è calcolato in riferimento al nucleo familiare del soggetto, tenendo conto dei redditi e del patrimonio dei singoli componenti nonché – in detrazione – delle spese (assegni familiari, spese per disabili, canoni di affitto, spese per assistenza ai disabili, debito residuo dei mutui, e altro). Vi sono poi delle detrazioni forfettarie (franchigie) relative alla presenza nel nucleo di soggetti disabili, figli a carico, immobile di proprietà utilizzato per l'abitazione principale, e altro. Dal valore relativo all'intero nucleo familiare si arriva poi al valore attribuito al singolo componente, utilizzando dei coefficienti predefiniti e crescenti al crescere del numero di componenti il nucleo familiare (si veda più avanti, il passaggio sul calcolo);
il calcolo dell'Isee avviene sulla base delle informazioni raccolte con la DSU – dichiarazione sostitutiva unica – e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'Isee gestito dalla stessa INPS;
a normativa vigente, dunque, attraverso la consultazione degli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, quantomeno già dal gennaio 2015, dovrebbe risultare a regime la possibilità d'incrocio automatico dei dati patrimoniali, e non, dei cittadini;
alla luce di ciò, l'interrogante non comprende su che basi Equitalia affermi di non avere avuto modo di conoscere la natura del credito presente nel citato conto corrente cointestato ovvero di verificare che sullo stesso venisse regolarmente versato anche l'importo della pensione d'invalidità della figlia della signora Fornoni e, pertanto, le ragioni per cui, al contrario, Equitalia abbia potuto riscuotere direttamente e in via anticipata tre mensilità di detta pensione depositate sul conto, senza il vaglio di un'udienza preliminare;
sebbene Equitalia abbia sin da subito riconosciuto pubblicamente di aver commesso un errore nel caso di specie, preme sottolineare il fatto assai preoccupante che la società sia venuta a conoscenza del grave disservizio recato solo a seguito della pubblica denuncia da parte della signora Fornoni;
se si considera poi la decisione del Governo di considerare nell'impianto del nuovo Isee quali fonti di reddito le provvidenze assistenziali garantite dallo Stato ai cosiddetti «più deboli» — norma per cui il TAR del Lazio il giorno 11 febbraio 2015 ha accolto, pur parzialmente, tre ricorsi presentati (TAR Lazio, Sezione I, n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) e contro cui lo Stato ha deciso tuttavia di impugnare ricorrendo al Consiglio di Stato —, che secondo molti rischia di produrre effetti distorsivi a carico dei cittadini più esposti, non rappresentando di certo un buon viatico per le future ipotetiche azioni di contrasto alla povertà, a maggior ragione errori come quello compiuto da Equitalia non possono ritenersi ammissibili, poiché costituiscono una vera e propria offesa alla dignità umana, contribuendo a minare ancor di più e ingiustificatamente la già precaria serenità di quei nuclei familiari tanto svantaggiati economicamente, come quello della signora Fornoni, in cui è presente una persona con disabilità –:
se siano a conoscenza dei fatti citati in premessa;
quali iniziative di rispettiva competenza, anche di carattere normativo, ritengano di dover intraprendere per pone fine alla pratica a giudizio degli interroganti scorretta operata da Equitalia e descritta in premessa;
quali iniziative intendano eventualmente intraprendere affinché alla signora Fornoni e, soprattutto, alla figlia disabile di costei, venga riconosciuto un equo indennizzo per il disservizio e le complicazioni causati dall'operato di Equitalia.
(4-10398)