• C. 3012-2437-2469-2684-2708-2733-3025-3060-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 17 settembre 2015); FREGOLENT Silvia, Relatore per la maggioranza per la Commissione VI Finanze - MARTELLA Andrea, Relatore per la maggioranza per la Commissione X Attività Produttive

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Atto a cui si riferisce:
C.3025 Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, e istituzione dell'Agenzia contro le frodi nel settore assicurativo


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 
CAMERA DEI DEPUTATI

   

N. 3012-2437-2469-2684-2708-2733-3025-3060-A



DISEGNO DI LEGGE
n. 3012
presentato dal ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
di concerto con il ministro della salute
(LORENZIN)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
e con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Presentato il 3 aprile 2015
E
PROPOSTE DI LEGGE
n. 2437, d'iniziativa dei deputati
CAUSI, BENAMATI
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e altre disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
Presentata il 6 giugno 2014

NOTA: Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 17 settembre 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3012. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge n. 2437, 2469, 2684, 2708, 2733, 3025 e 3060 si vedano i relativi stampati.
n. 2469, d'iniziativa dei deputati
MARCO DI STEFANO, BOCCUZZI, PAOLA BRAGANTINI, BRANDOLIN, CARELLA, FEDI, GALPERTI
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
Presentata il 18 giugno 2014
n. 2684, d'iniziativa dei deputati
MORETTO, DONATI, MARCO DI MAIO, GADDA, FANUCCI, BINI, CARRESCIA, MAESTRI, PASTORINO, LODOLINI, ALBINI, NARDUOLO, IACONO, MARCHETTI, CRIVELLARI, BASSO, VENITTELLI, DALLAI, VAZIO, TENTORI, CRIMÌ, PREZIOSI, TARICCO
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti il risarcimento del danno e l'esercizio dell'attività di perito assicurativo nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
Presentata il 24 ottobre 2014
n. 2708, d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, PESCO, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, FERRARESI, ALBERTI, BARBANTI, SARTI, BONAFEDE, FRUSONE, CORDA, BASILIO, MARZANA, D'UVA, BARONI, DALL'OSSO, COLONNESE, NUTI, TONINELLI, SIMONE VALENTE, PETRAROLI, LUIGI GALLO, SPADONI, GRANDE, NICOLA BIANCHI, DELL'ORCO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SPESSOTTO, MICILLO, TOFALO, TERZONI, GAGNARLI, L'ABBATE, GALLINELLA, PARENTELA, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, DA VILLA, FANTINATI, VALLASCAS, DELLA VALLE, CRIPPA, CANCELLERI, CIPRINI, NESCI, VILLAROSA
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e altre disposizioni in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di risarcimento dei danni e di organizzazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Presentata il 6 novembre 2014
n. 2733, d'iniziativa del deputato VIGNALI
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti il risarcimento del danno e l'esercizio dell'attività di perito assicurativo nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
Presentata il 19 novembre 2014
n. 3025, d'iniziativa dei deputati
RUSSO, FABRIZIO DI STEFANO, CASTIELLO, CATANOSO, CIRACÌ, PALMIZIO, OCCHIUTO
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, e istituzione dell'Agenzia contro le frodi nel settore assicurativo
Presentata il 9 aprile 2015
n. 3060, d'iniziativa dei deputati
SIMONETTI, ALLASIA, FEDRIGA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti il risarcimento del danno, le facoltà delle imprese di riparazione dei veicoli e l'esercizio dell'attività di perito assicurativo nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
Presentata il 21 aprile 2015
(Relatori per la maggioranza: FREGOLENT, per la VI Commissione; MARTELLA, per la X Commissione)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3012 Governo ed abbinate, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono, in particolare, riconducibili alle materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

            ricordato, in via generale, che secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela della concorrenza, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali.» (cfr. sentenze n. 16 del 2004 e n. 272 del 2004);

            sottolineato, al riguardo, che, a fondamento di tale ricostruzione, la Corte evidenzia che risultano accorpate nel medesimo titolo di competenza (articolo 117, secondo comma, lettera e)), la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; il sistema valutario; i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza e che «in altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato.» (sentenza n. 272 del 2004 già citata);

            rilevato, inoltre, che, con riferimento alla materia tutela della concorrenza, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato – stante il carattere «finalistico» della stessa – la «trasversalità», «corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento», con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni (cfr. sentenze n. 38 del 2013, n. 299 del 2012, n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007, n. 80 del 2006 e n. 345 del 2004). «Infatti, la materia tutela della concorrenza (...) deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza (cfr. sentenza n. 291 del 2012)». «L'esercizio della competenza esclusiva e trasversale in tale materia può dunque intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad

assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità (cfr. sentenza n. 41 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 325 del 2010, n. 452 del 2007, n. 80 e n. 29 del 2006, n. 222 del 2005)»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3012, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», e abbinate proposte di legge;

        premesso che:

            a) l'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132 ter, comma 1, lettere d) ed e), prevede tra le diverse condizioni che, qualora accettate, diano luogo ad uno sconto significativo del prezzo della polizza assicurativa, rispettivamente la rinuncia alla cessione del credito e il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate. Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d), si rileva una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, e si attribuisce, invece, maggiore forza contrattuale all'assicuratore. La disposizione non risulta, inoltre, sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell'efficacia del contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell'istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito, si determina invece sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori. La disposizione, pertanto, dovrebbe essere soppressa.

        Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera e), si osserva che l'assicurato-danneggiato, a fronte del previsto sconto sul premio di polizza, perderà il diritto al risarcimento integrale del danno al mezzo, essendo obbligato a ripararlo presso una carrozzeria convenzionata, in totale stravolgimento dei princìpi codicistici in materia. La disposizione attribuisce inoltre, di fatto, all'assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell'autoriparazione, con prevedibile riduzione degli standard qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Si creerebbe altresì il rischio di creare un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore, spingendo le imprese indipendenti fuori dal mercato e limitando fortemente la capacità contrattuale in tale settore. Per tali ragioni, la disposizione andrebbe soppressa. Conseguentemente, andrebbe soppressa anche la disposizione di cui alla successiva lettera f). In subordine, ove si ritenesse di non sopprimere le disposizioni di cui alle lettere d), e) ed f), andrebbero specificate le modalità di applicazione e l'entità dello sconto sulla polizza assicurativa, in modo da non pregiudicare i princìpi della concorrenza;

            b) l'articolo 6, comma 1, è diretto ad introdurre nell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, stabilisce che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione

della denuncia di sinistro «e» deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Il comma 3-quater stabilisce che, nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare. Rilevato che:

                1) come è stato già rilevato nel parere che la Commissione giustizia ha espresso il 22 gennaio 2014 sul disegno di legge n. 1920 di conversione in legge del decreto legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia) in relazione ad una disposizione di identico tenore, il nuovo comma 3-bis in esame pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, poiché introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, giustificata dalla condivisibile ratio di contenimento del fenomeno delle frodi. Qualora si ritenesse di fondamentale importanza per la finalità anti-frode della norma porre una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni, questo termine non potrebbe essere quello previsto dalla disposizione in esame, ma potrebbe essere quello della richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione oppure quello relativo all'invito alla stipula della negoziazione assistita. Si potrebbe pertanto riformulare la norma, nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, «ovvero» dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma. Peraltro, in tale caso, analogo obbligo dovrebbe essere posto a carico delle compagnie di assicurazione, determinandosi in difetto un ingiustificabile sbilanciamento dei diritti processuali delle parti;

                2) il comma 3-quater impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare le modalità con cui effettuare la predetta verifica. In base alla formulazione del comma 3-quater, si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempienza ad una norma obiettivamente inesigibile. Per corrispondere alle finalità antifrode prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della

banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza. È, inoltre, da valutare attentamente l'opportunità di consentire l'accesso alla banca dati dell'IVASS non solo alle assicurazioni, ma anche alle parti del processo civile, nel rispetto della normativa sulla privacy;

            c) l'articolo 7 individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale inserendola nel codice delle assicurazioni private, modificando gli articoli 138 e 139, volti a disciplinare il danno non patrimoniale rispettivamente per lesioni di non lieve entità e di lieve entità, aprendo così la strada a diversi criteri di determinazione del danno a secondo delle circostanze dalle quali derivi, quando invece questi criteri dovrebbero essere previsti in via generale dal codice civile. Una sistemazione definitiva della materia sarebbe, infatti, opportuna anche per stabilire ex lege le diverse voci di danno risarcibile. Solo alla luce della nuova disciplina generale se ne potrebbe prevedere una specifica nell'ambito del codice delle assicurazioni.

        Inoltre, nel merito, la disciplina prevista riduce notevolmente l'ambito risarcitorio. Ad esempio, i pregiudizi dinamico-relazionali (danno esistenziale) devono essere «rilevanti» accertati su base documentale, mentre le «sofferenze psicofisiche» possono venire liquidate soltanto laddove di «particolare intensità». Nella disposizione in esame sembra che si voglia fare riferimento, quale unica voce risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, al solo danno biologico, escludendo quello morale. Si rileva poi che la personalizzazione del risarcimento è fatta su basi di partenza inferiori rispetto ai parametri milanesi, considerato che all'inglobazione del danno morale non corrisponde un consequenziale aumento di percentuale di valore. Si evidenzia che sia l'articolo 138 che l'articolo 139 prevedono espressamente che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

        Considerato che il comma 2 dell'articolo 7 consente comunque l'ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l'adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l'apposito decreto del Presidente della Repubblica, è da ritenere che la futura tabella unica nazionale sarà predisposta sulla falsariga delle cosiddette «tabelle di Milano», ma il valore del punto di invalidità sarà limitato a quello che oggi è definito «danno biologico», quindi senza l'aumento dovuto a quello che fino ad ora è definito «danno morale».

        La materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge n. 1063 Bonafede (Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione giustizia

il 12 settembre 2013. All'esito di una indagine conoscitiva effettuata durante la fase istruttoria, è stato costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo che, tenendo conto delle audizioni svolte, è impostata partendo proprio dalle modifiche al codice civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. In effetti, considerata la complessità di questo tema, sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell'ambito di un disegno di legge di contenuto ampio. In tale prospettiva si potrebbe procedere allo stralcio dell'articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge n. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche. In via alternativa appare opportuno sopprimere l'articolo;

            d) l'articolo 8, comma 1, introduce nel codice delle assicurazioni private l'articolo 145-bis, il cui comma 1 stabilisce che «quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo». La predetta disposizione riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del già citato decreto-legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia), per cui si richiamano integralmente le perplessità evidenziate nel richiamato parere della Commissione giustizia in merito;

            e) l'articolo 9, nel novellare l'articolo 148, comma 2 bis, del codice delle assicurazioni private, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. Qualora l'impresa attivi tale procedura, rifiutandosi di formulare l'offerta di risarcimento, l'assicurato può proporre l'azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell'impresa o in mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Tale ultima disposizione andrebbe soppressa, anche in ragione della prevista abrogazione della disposizione di cui al vigente articolo 148, comma 2-bis, del codice delle assicurazioni, che fa salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia;

            f) l'articolo 26, comma 1, lettera b), detta una nuova disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, introducendo nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge di riordino della professione forense), l'articolo 4-bis, che pertanto introduce una nuova

disciplina in una materia che era stata oggetto di delega proprio nella richiamata legge ed, in particolare, nell'articolo 5. Tale delega è scaduta senza essere stata esercitata. L'articolo 4-bis si discosta dai principi e criteri direttivi di delega in un punto fondamentale, in quanto, al contrario della delega, prevede la possibilità che l'esercizio della professione forense sia consentito a società di capitali senza precisare che i soci debbano essere iscritti all'albo professionale. Si tratta di una differenza di non poco conto, che suscita fortissime perplessità. La delega richiedeva il requisito dell'iscrizione all'albo forense dei soci di capitale in ragione della specialità – anche sotto il profilo costituzionale – della professione forense rispetto alle altre professioni regolamentate. Questa specialità, che si incentra sulla salvaguardia come bene fondamentale del diritto di difesa, aveva portato il legislatore delegante ad escludere per la professione forense l'applicabilità della disciplina generale di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e l'ingresso anche se parziale del socio di capitale non iscritto all'albo, al fine di tutelare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, garantita dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 247 del 2012. Inoltre, l'articolo 4-bis del provvedimento in esame non prevede limite al socio non professionista, per cui la disposizione risulta nel complesso peggiore persino della disciplina generale di cui all'articolo 10 della legge n.183 del 2011.

        Con riferimento alle disposizioni relative all'esercizio della professione forense in forma societaria, si esprime una forte contrarietà all'impostazione dell'articolo 26 del disegno di legge. Si ritiene infatti che la partecipazione alle società professionali che svolgono attività forense senza porre alla stessa precisi limiti soggettivi possa trasformare tale società in mere imprese con fini di lucro che, in alcuni casi, potrebbero non essere compatibili con quello che rappresenta il fondamentale principio che dovrebbe ispirare l'attività dell'avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente.

        Pertanto, ove si ritenga di accedere alla previsione della possibilità che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito anche a società di capitali così come segnalato al Parlamento dall'AGCOM, la condizione essenziale è che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale debba essere tale da determinare la maggioranza di almeno due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

        Inoltre deve essere specificatamente indicato che:

                ciascun avvocato può far parte di una sola società;

                la denominazione o ragione sociale debba contenere l'indicazione «società tra avvocati»;

                i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;

                la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione della società.

        Per le ragioni sopra illustrate, è necessario modificare l'articolo 26 del disegno di legge, sopprimendo le disposizioni di cui al capoverso

articolo 4-bis e riaprendo i termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 247 del 2012, attraverso l'inserimento dei principi e criteri direttivi sopra specificati. Si potrebbe, inoltre, prevedere un'apertura delle società tra avvocati anche nei confronti di altri soci professionisti, seppure non avvocati, al fine di costituire società multidisciplinari, per assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, che nella quotidianità sono sempre più spesso richieste dai clienti;

            g) l'articolo 28 prevede la possibilità che gli atti di trasferimento di immobili non abitativi, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, siano stipulati senza fare ricorso all'atto notarile, bensì ad un atto con sottoscrizioni autenticate da parte di un avvocato abilitato al patrocinio. Rilevato che:

                1) la disposizione in questione presenta evidenti profili di criticità, non apparendo compatibile con taluni princìpi generali di diritto dell'Unione europea, tra i quali quello della certezza giuridica. L'articolo 28 della legge notarile impone, infatti, al notaio, anche nell'autenticazione delle scritture private, l'esercizio di un controllo di legalità e di liceità, dovendo lo stesso verificare, in qualità di pubblico ufficiale, oltre che la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, anche la capacità di agire delle parti e volontarietà dell'atto da compiere. Il sistema italiano affida al notaio, come riconosciuto espressamente anche dalla Corte di giustizia, il precipuo compito di assicurare certezza giuridica a determinate posizioni soggettive e a determinati rapporti di diritto privato, imponendo obblighi di documentazione rigorosi, prevedendo un penetrante e rigoroso sistema di controlli sull'esercizio dell'attività professionale, nonché una serie di incombenze necessarie per la pubblicità degli atti, ivi compresa la verifica della loro regolarità fiscale. Detto sistema di regole, volto ad assicurare il rispetto del principio di legalità e a soddisfare i requisiti di certezza del diritto, non è estendibile alla categoria degli avvocati, soggetta ad una disciplina del tutto diversa, propria della professione forense, e distinta da quella notarile con riferimento sia al regime di controlli, sia ai più limitati doveri di documentazione ed archiviazione dell'attività svolta;

                2) l'articolo 28 del disegno di legge in esame appare altresì contrario al principio costituzionale della ragionevolezza (articolo 3), dal momento che il valore economico degli immobili, sia pure limitato, non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica. L'introduzione di un sistema «semplificato» in ragione del minore valore del bene, esporrebbe infatti il trasferimento dello stesso a gravi rischi di incertezza giuridica, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, configurando un regime di certezza «affievolita» per gli immobili di modesto valore economico;

            h) l'articolo 29, nel modificare l'articolo 2463-bis del codice civile, prevede che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata, che attualmente riveste la forma pubblica

notarile, possa essere stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. Rilevato che:

                1) l'articolo in questione si pone anch'esso in contrasto, analogamente al precedente, con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati dalla normativa europea. L'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, infatti, espressamente dispone che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell'atto pubblico. La direttiva sopra richiamata, pertanto, prevede, allo scopo di soddisfare la certezza dei traffici giuridici, un preventivo controllo di legalità, amministrativo o giudiziario, svolto da un soggetto titolare di una funzione pubblicistica. Con la legge 24 novembre del 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi), è stato soppresso il giudizio di omologazione dell'atto costitutivo delle società da parte del tribunale, sostituito dal controllo, egualmente preventivo, di legalità esercitato dal notaio, quale pubblico ufficiale (articolo 2330 del codice civile). In particolare, sul notaio grava il compito di verificare la regolarità sostanziale sia della documentazione dell'atto costitutivo della società, sia dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, limitandosi il conservatore del predetto registro, ai sensi dell'articolo 2330, comma 3, del codice civile, ad esercitare un controllo di tipo meramente formale. L'atto notarile garantisce quindi la certezza e la sicurezza giuridica in ordine ai requisiti legalmente esigibili per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, in conformità alla ratio dell'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, ratio che appare del tutto disattesa dalle disposizioni contenute nell'articolo 29 del disegno di legge;

                2) le disposizioni di cui all'articolo 29 si prestano, inoltre, ad essere utilizzate come facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nel sistema delineato dall'articolo in discussione, che prevede che la scrittura privata venga trasmessa al registro delle imprese, con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società, non è infatti assicurata alcuna certezza né in ordine all'effettiva identità di coloro che sottoscrivono la scrittura, né di colui che procede alla trasmissione dei dati, non essendovi alcun soggetto che si trovi nella posizione di destinatario degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

            i) considerazioni analoghe a quelle relative all'articolo 29 possono svolgersi con riferimento all'articolo 30 del disegno di legge, laddove la mancanza di controlli sull'identità e la capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti in settori come quello delle società di persone e del trasferimento delle partecipazioni societarie presenta i medesimi profili di criticità;

            l) l'articolo 31 reca una norma di interpretazione autentica, attraverso la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione forense in forma societaria. Tale intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati. In particolare, per risolvere il problema degli appalti privatistici conclusi dalle società di ingegneria prima del 2013, l'articolo in questione, al comma 1, riconduce all'entrata in vigore della legge sopra richiamata la possibilità per gli ingegneri di svolgere la professione attraverso la costituzione di società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e società cooperative, facendo conseguentemente salvi i rapporti contrattuali già intercorsi. Viene, pertanto, abrogato il comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 266 del 1997, relativo alla necessità di un regolamento di esecuzione per la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle attività in forma societaria (comma 2). Le disposizioni sopra illustrate sono contrarie ai principi di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 sulle società tra professionisti e ribaditi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 103 del 2015, che chiarisce in via definitiva che nessuna società commerciale, al di fuori di quelle previste dalla legge n. 183 del 2011, può svolgere attività professionali riservate ai professionisti iscritti agli albi. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, «il sistema normativo delineato dalla legge n. 183 del 2011 rappresenta un ragionevole, e non superabile in via interpretativa, punto di equilibrio tra l'esigenza di consentire l'esercizio di attività professionali attraverso moduli organizzativi professionali di natura societaria e l'esigenza di salvaguardare comunque alcuni dei caratteri indefettibili che caratterizzano, anche riguardo ai principi di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, l'esercizio delle attività proprie di “sistemi ordinistici”. Tra questi, in primis, rimane fermo il carattere eminentemente personale, in ragione dell'essenzialità che deve intercorrere con il cliente della prestazione professionale e delle relative responsabilità». È pertanto evidente che le disposizioni dell'articolo 31 determinerebbero una evidente condizione «anticoncorrenziale», in aperta contraddizione con lo spirito della legge n. 183 del 2011, più volte richiamata;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere le lettere d), e) ed f) ovvero in subordine, ove si ritenesse di non procedere alla predetta soppressione, siano specificate le modalità di applicazione e l'entità dello sconto sulla polizza assicurativa;

            2) l'articolo 6 sia soppresso ovvero, in subordine: a) al capoverso «3-bis», primo periodo, le parole «e deve risultare dalla richiesta di risarcimento» siano sostituite dalle seguenti: «ovvero deve risultare dalla richiesta di risarcimento o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita»; b) il primo periodo del capoverso «3-quater» sia sostituito con il seguente: «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.»;

            3) sopprimere l'articolo 7, qualora non se ne richieda lo stralcio all'Assemblea;

            4) all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole da: «Nei predetti casi» fino a: «denuncia»;

            5) all'articolo 26, comma 1, sia soppressa la lettera b) e sia sostituita la lettera c), con la seguente:

                «c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: “ART. 5 – (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria e per l'introduzione delle società multidisciplinari).1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci, per almeno due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

            b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

            c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: ‘società tra avvocati’, eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

            d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

            e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

            f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

            g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

            h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

            i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e’ iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

            l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.”»;

            6) sia soppresso l'articolo 28;

            7) sia soppresso l'articolo 29;

            8) sia soppresso l'articolo 31.

                 


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3012 Governo, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

             appare necessario sopprimere la disposizione dell'articolo 5, che prevede l'esenzione dei certificati di stato di famiglia dall'imposta di bollo, giacché essa comporta una perdita di gettito pari a 30 milioni di euro su base annua, nettamente superiore a quella quantificata nella clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 5, pari a 500.000 euro;

             l'accertamento della violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che in base all'articolo 9 può avvenire mediante dispositivi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, può essere effettuato da parte dei soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

             l'incremento del limite massimo del contributo obbligatorio da versare annualmente alla CONSAP per il fondo di garanzia per le vittime della caccia, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), non è suscettibile di determinare eventuali significativi effetti, anche di carattere indiretto, di riduzione del gettito fiscale;

             le amministrazioni pubbliche interessate effettuano l'integrazione dell'Archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nell'articolo 13, comma 5, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

             le disposizioni di cui all'articolo 15, che modificano la disciplina di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, riferendosi ai fondi pensione di carattere privatistico, non sono suscettibili di incidere sulla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, che hanno una diversa finalità, essendo stati introdotti in relazione a settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;

             la modifica dei requisiti per ottenere l'anticipo delle prestazioni pensionistiche in caso di inoccupazione, di cui all'articolo 15, è compatibile con l'equilibrio finanziario dei singoli fondi pensione e non incide sul trattamento tributario dell'anticipo della prestazione pensionistica complementare;

             l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera c), incluse le funzioni sanzionatorie, concernenti la vigilanza sull'attuazione del comma 3-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, come

novellato dal presente provvedimento, relativo all'acquisizione del consenso espresso del cliente circa il costo dei servizi in abbonamento offerti da terzi, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

             l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può effettuare gli adempimenti connessi all'istituzione e alla gestione del registro dei soggetti che utilizzano indirettamente le risorse nazionali di numerazione, previsto dall'articolo 16-bis, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, atteso che lo stesso registro si configura come mera estensione del ROC (registro operatori comunicazione) di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249 del 1997;

             l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può svolgere i compiti ad essa assegnati dall'articolo 16-ter, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

             l'Agenzia per l'Italia digitale potrà effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 17, in materia di portabilità nei servizi di comunicazione, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

             l'aggiornamento, previsto dall'articolo 17 del provvedimento, del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, recante la disciplina del Registro delle opposizioni, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

             all'articolo 18, gli effetti derivanti dall'abolizione dell'esclusività dei servizi, affidati a Poste italiane Spa, inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché alle notificazioni delle violazioni del codice della strada sono compensati dagli effetti dell'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione del mercato;

             l'articolo 19-septies, che reca una nuova disciplina del bonus elettrico e del bonus gas e rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia, la disciplina di dettaglio, non ha effetti sulla finanza pubblica, in quanto i predetti bonus sono interamente finanziati a carico della tariffa, e non appare determinare effetti apprezzabili sulle spese energetiche delle amministrazioni pubbliche;

             l'Autorità per l'energia e il Ministero dello sviluppo economico potranno dare attuazione alla pluralità di adempimenti previsti nell'ambito della disciplina relativa alla cessazione del regime di maggior tutela per i prezzi del gas e dell'energia elettrica, di cui in particolare agli articoli 19-ter e 19-octies, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

             l'articolo 22-bis, comma 1, che prevede l'ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, può essere attuato mediante l'utilizzo

delle risorse già a disposizione del Ministero stesso in base alla legislazione vigente;

             i commi 6 e 9 dell'articolo 22-bis, che prevedono fattispecie di sanzioni amministrative da parte del Ministero dello sviluppo economico nei confronti dei titolari degli impianti di distribuzione, dovrebbero essere riformulati nella parte in cui prevedono il versamento dei relativi proventi al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 32 del 1998, prevedendo, da un lato, che tali proventi affluiscano al citato Fondo fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 – conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014 che reca disposizioni in ordine alla durata dell'attività della predetta Cassa – dall'altro che, a decorrere dalla scadenza del predetto termine, essi siano acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato;

             appare opportuno aggiungere al citato articolo 22-bis, relativo alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, una apposita clausola di invarianza finanziaria;

             i minori introiti derivanti dall'articolo 22-ter, che sopprime l'obbligo, per i produttori che si costituiscono al fine di gestire autonomamente gli imballaggi, di corrispondere il contributo ambientale fino all'accertamento del funzionamento del proprio consorzio, potranno essere ammortizzati dal CONAI, qualora si renda necessario preservare l'equilibrio dei risultati di gestione, dal lato delle spese, attraverso una riduzione dei costi, e/o sul versante delle entrate, mediante una rimodulazione dei contributi a carico dei soggetti aderenti;

             l'ISPRA provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 22-quater, che prevede la sostituzione del parere del CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi, comunque, di attività riconducibili ai suoi compiti istituzionali;

             il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà alla costituzione e alla gestione dell'apposito sito internet previsto dall'articolo 24, in materia di strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

             all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 1), l'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, quarto periodo, della legge n. 247 del 2012, che prevede che l'attività professionale svolta dagli associati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

             gli introiti derivanti dai diritti praticati all'utenza, previsti all'articolo 28-bis, in materia di semplificazione delle procedure ereditarie, sono idonei a garantire la copertura integrale delle spese

connesse sia alla struttura sia alla gestione del registro delle successioni;

             il venir meno, per la pubblica amministrazione, degli attuali introiti connessi al rilascio di copie e, più in generale, alla gestione del servizio in questione, sarà integralmente compensato dai risparmi derivanti dal mancato esercizio delle relative attività amministrative;

             i compiti in materia di antiriciclaggio, che l'articolo 29, comma 1-bis, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata, assegna al conservatore del registro delle imprese, presso le camere di commercio, possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

             la disposizione di cui all'articolo 32, che prevede la facoltà per le farmacie soprannumerarie dei piccoli comuni di trasferirsi in ambito regionale previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5 mila euro, è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non indicati, posto che la stima si baserebbe su dati non prevedibili;

            rilevato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di collocare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14, comma 4, in un articolo a se stante a chiusura del capo II in materia di assicurazioni e fondi pensione, ovvero dopo l'articolo 15 in materia di portabilità dei fondi pensione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

        all'articolo 5, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «Le certificazioni» a: «n. 642».

        conseguentemente al medesimo articolo 5 sopprimere il comma 1-bis;

        all'articolo 22-bis, comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.»;

        all'articolo 22-bis, comma 9, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Comune competente per territorio per la quota del

70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato»;

        all'articolo 22-bis, dopo il comma 20 aggiungere il seguente: «20-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

            e con la seguente osservazione:

        Si valuti l'opportunità, all'articolo 14, di sopprimere il comma 4 e di aggiungere conseguentemente, dopo l'articolo 15, il seguente: «Art. 15-bis. (Clausola di neutralità finanziaria). 1. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

                 


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo elaborato, in sede referente, dalle Commissioni riunite VI e X del disegno di legge n. 3012, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», e abbinate proposte di legge;

            ritenuto opportuno che l'ammontare del cosiddetto «equo compenso» per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi sia indicato con separata evidenza nel prezzo corrisposto dai consumatori di apparecchi di registrazione e di supporti vergini,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

         valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 16-ter con un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: all'articolo 71-septies della legge n. 633 del 1941, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Dell'ammontare del compenso di cui al comma 1 è data separata evidenza nell'indicazione del prezzo corrisposto dai consumatori di apparecchi di registrazione e di supporti vergini».

                 


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3012 Governo, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

            valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 22-quater, che interviene sulla procedura di riconoscimento delle richieste dei produttori che intendono effettuare la gestione autonoma degli imballaggi, sostituendo il parere del CONAI con quello dell'ISPRA;

            ritenuto che andrebbe comunque salvaguardata la generalità del servizio di gestione degli imballaggi, affrontando peraltro in modo organico la problematica dei consorzi;

            giudicata altresì equilibrata e positiva la disposizione di cui all'articolo 31, così come modificato dalle Commissioni riunite in sede referente, che, contemperando l'esigenza di tutela del committente privato con la salvaguardia di un mercato concorrenziale, prevede l'adeguamento della disciplina delle società d'ingegneria, che operano nel mercato privato, ai requisiti già stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo decreto ministeriale attuativo n. 34 del 2013, per i singoli professionisti;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3012, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», e abbinate proposte di legge;

        premesso che:

            le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera d), nel prevedere che, a fronte dell'ottenimento di uno sconto significativo, l'assicurato rinunci a cedere il diritto al risarcimento in assenza del consenso dell'assicuratore, paiono limitare in misura eccessiva la facoltà di cessione del credito;

            le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e al comma 4 del medesimo capoverso, nel prevedere che, sempre a fronte di uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza, il risarcimento sia prestato in forma specifica ad opera di riparatori convenzionati con l'impresa di assicurazione ovvero sia prestato per equivalente nei limiti dei costi di riparazione preventivati dai riparatori convenzionati, rappresentano un vincolo troppo stringente rispetto alle modalità di conseguire il risarcimento del danno;

            il complesso delle misure richiamate nei precedenti paragrafi è suscettibile altresì di determinare distorsioni nel settore delle imprese di autoriparazione;

            le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 135, commi 3-bis e 3-ter, che prescrivono, in caso di sinistri con soli danni alle cose, che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente debba risultare dalla denuncia di sinistro, da effettuarsi entro tre giorni dall'incidente, nonché dalla richiesta di risarcimento, comprimono fortemente la possibilità di dimostrare il diritto al risarcimento del danno, mentre possono risultare scarsamente efficaci per quanto concerne il contrasto alle frodi;

            le disposizioni di cui all'articolo 18 abrogano, con decorrenza dal 10 giugno 2016, l'affidamento in via esclusiva a Poste italiane, quale fornitore del servizio universale, dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; pare opportuno, verificare tale iniziativa anche in considerazione delle prospettive future di Poste italiane sulla base delle decisioni assunte dal Governo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 1 del capoverso Art. 132-ter;

            b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di sopprimere le lettere e) ed f) del comma 1 del capoverso Art. 132-ter e il comma 4 del medesimo capoverso; conseguentemente siano riformulate le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 149-bis, comma 2, nel senso di prevedere che, laddove il danneggiato effettui la riparazione avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, senza ricorrere alla cessione del credito, la somma dovuta a titolo di risarcimento sia liquidata direttamente al danneggiato stesso, previa presentazione di fattura;

            c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di prevedere, al primo periodo del comma 3 del capoverso Art. 132-ter, che i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dall'impresa di assicurazione, in conformità con quanto già previsto dal comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, fermo restando lo sconto significativo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo capoverso;

            d) con riferimento all'articolo 6, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di sopprimere i commi 3-bis e 3-ter del capoverso Art. 135;

            e) con riferimento all'articolo 8, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di prevedere, al comma 2 del capoverso Art. 145-bis, che i dati sull'attività del veicolo registrati dai meccanismi elettronici siano inviati, oltre che alle imprese di assicurazione, anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzati esclusivamente per finalità di coordinamento del traffico e della logistica;

            f) valutino le Commissioni competenti l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle misure concernenti la disciplina della RC auto, disposizioni volte ad assicurare che, in caso di riduzione del premio dovuta al comportamento virtuoso dell'assicurato, le imprese di assicurazione applichino il livello di premio più basso praticato nel territorio nazionale, senza che sul prezzo della polizza incidano variazioni determinate in ragione del territorio;

            g) con riferimento all'articolo 18, valutino le Commissioni competenti l'opportunità, nel determinare la decorrenza dell'abrogazione della riserva in via esclusiva a Poste italiane dei servizi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, di verificare tale iniziativa anche in considerazione delle prospettive future di Poste italiane sulla base delle decisioni assunte dal Governo;

            h) valutino le Commissioni competenti l'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame disposizioni volte a rendere più adeguata, anche sotto il profilo della promozione della concorrenza, la disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea; al riguardo si segnala in particolare l'esigenza: 1) di prevedere l'utilizzo di piattaforme telematiche per l'esercizio sia del servizio di taxi e dei servizi integrativi, sia del servizio di noleggio con conducente; 2) di abrogare misure che penalizzano immotivatamente l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, quali l'obbligo di avanzare presso la rimessa la richiesta della prestazione, l'obbligo di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco, gli obblighi relativi alla collocazione della sede del vettore e della rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, le limitazioni rispetto all'esercizio dell'attività nel territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'obbligo per cui l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso la rimessa; 3) di introdurre, al fine di rimarcare la distinzione tra i servizi di taxi e i servizi di noleggio con conducente, l'espressa previsione che la richiesta di servizio di noleggio con conducente non può essere accettata, se avanzata dall'utente direttamente al veicolo su strada;

            i) valutino le Commissioni competenti l'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame disposizioni che inseriscano, anche al fine di promuovere la tutela della concorrenza e di evitare distorsioni del mercato, una definizione del car pooling come servizio di trasporto non remunerato, basato sull'uso di veicoli privati condiviso tra due o più persone che percorrano uno stesso itinerario, o parte di esso e che siano messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

        (Parere espresso il 29 luglio 2015)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3012 e abbinate, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive);

            richiamato il parere approvato da questa stessa Commissione nella seduta del 29 luglio scorso con riferimento al testo del disegno di legge inizialmente trasmesso dal Governo;

        premesso che:

            il nuovo testo predisposto dalle Commissioni riunite competenti in sede referente accoglie in ampia misura le osservazioni contenute nel parere approvato da questa Commissione e sopra richiamato, con particolare riferimento alla disciplina dell'assicurazione relativa alla

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

            in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, sono soppresse le disposizioni che prevedevano l'applicazione di uno sconto obbligatorio sul prezzo della polizza nei casi in cui l'assicurato rinunciasse alla cedibilità del diritto al risarcimento in assenza del consenso dell'assicuratore o accettasse il risarcimento in forma specifica ad opera di riparatori convenzionati con l'impresa di assicurazione ovvero accettasse il risarcimento per equivalente nei limiti dei costi di riparazione preventivati dai riparatori convenzionati;

            al medesimo capoverso, le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente alla lettera a) del comma 1 precisano che l'ispezione alla quale il contraente accetta di sottoporre il proprio veicolo al fine di beneficiare dello sconto obbligatorio sul premio di assicurazione deve essere eseguita a spese dell'impresa di assicurazione; analogamente, con riferimento al comma 3 del capoverso, si prevede che, se la riduzione del premio dipende dall'installazione della scatola nera o di dispositivi equivalenti, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità di tali dispositivi siano a carico dell'impresa di assicurazione;

            sempre con riferimento al capoverso Art. 132-ter, sono introdotte, ai commi 1-bis e 1-ter, disposizioni che permettono di fissare un limite minimo all'entità dello sconto che le imprese di assicurazione sono tenute a praticare e che sanzionano il mancato rispetto da parte delle suddette imprese dell'obbligo di riduzione del premio;

            con riferimento all'articolo 3, comma 1-ter, capoverso comma 11-bis, è espressamente previsto che resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia; in tal caso l'impresa di autoriparazione è tenuta a fornire la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate;

            con riferimento all'articolo 6, capoverso comma 3-bis, il testo iniziale è stato opportunamente modificato nel senso di ampliare le modalità ed estendere i tempi per l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente, prevedendo che tale identificazione risulti dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione o, in alternativa, dall'invito alla stipula della negoziazione assistita o, qualora sia intervenuta, entro sessanta giorni dal sinistro, specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro i successivi sessanta giorni;

            è stato introdotto l'articolo 6-bis, che, in conformità con l'esigenza evidenziata nel parere approvato da questa Commissione sul testo iniziale del disegno di legge, reca misure volte a garantire una

maggiore omogeneità rispetto all'entità dei premi assicurativi applicati sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai conducenti virtuosi; si affida infatti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato la scatola nera; attraverso tale sconto, il premio da pagare dovrebbe risultare paragonabile a quello medio applicato ad altro assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale nel medesimo periodo;

            alla medesima finalità di pervenire a una maggiore omogeneità dei premi assicurativi praticati sul territorio nazionale, risponde altresì la previsione, di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1-bis, in base alla quale l'entità minima dello sconto che le imprese di assicurazione sono tenute a praticare, in caso di presenza di una delle condizioni previste dal comma 1 del medesimo capoverso, è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità;

            sempre per quanto concerne il settore dei trasporti, nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 32-ter, che prevede misure volte a garantire che i fruitori dei servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo abbiano una idonea informazione sulle modalità per accedere alla carta dei servizi, in modo da prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi, nonché ad assicurare la possibilità per il passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio;

            devono altresì ritenersi condivisibili le modifiche e integrazioni del testo inizialmente presentato dal Governo per quanto concerne gli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 16 (eliminazione di vincoli per il cambio di fornitori di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche), 16-bis (registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione per i propri servizi voce e dati al pubblico), 17 (semplificazione delle procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e di integrazione di SIM), 17-bis (misure per favorire i pagamenti digitali), 17-ter (aggiornamento del «registro delle opposizioni»), 17-quater (tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche) e 23 (costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti degli istituti bancari e delle società di carte di credito);

            occorre peraltro tenere conto in via generale dell'esigenza che le disposizioni introdotte nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza rispondano alle specifiche finalità proprie di tale

strumento normativo, evitando il rischio che esso si trasformi in un provvedimento omnibus, con l'effetto di ridurre ulteriormente lo spazio per leggi organiche di settore; per quanto concerne le materie di competenza di questa Commissione, tale esigenza si avverte con particolare riferimento alle disposizioni, pur condivisibili nel merito, di modifica del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), introdotte, rispettivamente, dal comma 1-bis dell'articolo 9 e dall'articolo 32-quater,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        (Parere espresso il 16 settembre 2015)


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (Atto Camera n. 3012) e le proposte di legge abbinate;

            considerato che il disegno di legge, che costituisce la prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, reca disposizioni riferite a diversi settori economici finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

            osservato che l'introduzione di misure volte ad assicurare, in tutti i settori, il corretto funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi rappresenta un elemento essenziale nel quadro delle politiche economiche volte al rilancio della crescita e della competitività, all'attrazione di nuovi investimenti e alla creazione di nuova occupazione nel nostro Paese, in linea con quanto indicato nei documenti di programmazione economico-finanziaria e nelle raccomandazioni formulate, con riferimento ai medesimi documenti, dalle Istituzioni europee;

            rilevato che, nell'ambito del provvedimento, l'articolo 15 reca disposizioni volte a rivedere la disciplina della previdenza complementare, che sono state oggetto di significative modifiche nel corso dell'esame in sede referente;

            apprezzate le finalità delle misure di cui al comma 1, lettera b), del richiamato articolo 15, che intende favorire l'erogazione di prestazioni pensionistiche o parti di esse in anticipo rispetto ai requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di competenza in caso di inoccupazione per un periodo superiore a ventiquattro mesi, valorizzando la complementarietà delle prestazioni previdenziali private rispetto a quelle erogate dal primo pilastro pensionistico;

            ritenuta condivisibile la scelta delle Commissioni di merito di affidare l'individuazione delle linee guida del processo di riforma della previdenza complementare a un tavolo di consultazione convocato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale e di esperti in materia previdenziale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3012 Governo e abbinate, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», come risultante dagli emendamenti approvati;

            evidenziato, in particolare, l'articolo 7 del provvedimento in oggetto, che, recando modifiche all'articolo 139 del codice delle assicurazione private, concernente il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, prevede che «le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente» (comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2);

            rilevata l'opportunità di migliorare la formulazione della suddetta disposizione, in quanto l'accertamento visivo rientra di per sé nell'ambito dell'accertamento clinico strumentale obiettivo, non contrapponendosi ad esso, come, invece, si potrebbe desumere dal testo della disposizione in esame;

            evidenziato, inoltre, il comma 1-quater dell'articolo 32, che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 2 della legge n. 475 del 1968, concernente il servizio farmaceutico, disponendo che, nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro;

            rilevato che tale disposizione presenta elementi di criticità, sia sotto il profilo della parità di trattamento, in quanto il problema del rapporto tra numero delle farmacie e decremento della popolazione può riguardare anche altri comuni oltre quelli presi in considerazione, sia per quanto concerne il merito, giacché non appare corretto rimettere la possibilità del trasferimento di una farmacia in ambito regionale all'iniziativa del singolo farmacista, stante anche la recente normativa – recata dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 – che affida al Comune il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio ed al fine di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

            considerato che, in ogni caso, sarebbe opportuno rinviare la risoluzione della questione relativa alle farmacie soprannumerarie alla conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l'apertura di nuove farmacie, previsto dalla suddetta legge n. 27 del 2012,

di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di non produrre inutili contenziosi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 7, comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, le parole: «clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo» con le seguenti: «clinico strumentale o obiettivo, in particolare visivo»;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 32, comma 1-quater, nel senso di conformarsi al contenuto della legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, che affida al Comune il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio ed al fine di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali;

            c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di tenere conto, nell'applicazione della nuova normativa sulle farmacie, della conclusione delle procedure di espletamento del concorso per l'apertura di nuove farmacie, previsto dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di non produrre inutili contenziosi.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3012, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», e le abbinate proposte di legge;

            apprezzate le finalità del provvedimento che mira a rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, fornendo concreta attuazione ai principi del diritto dell'Unione europea in tema di mercato interno e alle politiche europee della concorrenza;

            sottolineata la stretta relazione intercorrente tra crescita economica e politiche per la concorrenza, nonché la diretta incidenza della liberalizzazione delle attività economiche sul livello di concorrenzialità dei mercati che può determinare un incremento significativo della capacità competitiva dell'economia italiana;

            ribadita a livello europeo l'urgenza di procedere ad una tempestiva attuazione delle riforme nel nostro Paese, a partire dalle semplificazioni e dalle liberalizzazioni;

            evidenziata l'importanza dello strumento della legge annuale sulla concorrenza che – come riconosciuto dalla Commissione europea nel Documento sugli squilibri macroeconomici del marzo 2015 con specifico riferimento all'Italia – rappresenta un significativo punto di partenza per l'avvio di un meccanismo di esame periodico e di rimozione degli ostacoli regolamentari all'apertura del mercato e alla concorrenza;

            richiamate le recenti Raccomandazioni sul Programma nazionale di riforma 2015, approvate dal Consiglio europeo ECOFIN lo scorso 14 luglio, in cui si ribadisce – tra gli obiettivi posti all'Italia per il 2015 e 2016 (Raccomandazione n. 6) – la necessità di intraprendere un'azione decisiva per rimuovere le ulteriori e residue barriere in tutti gli ambiti disciplinati dal diritto della concorrenza; nel documento si segnalano in particolare le barriere esistenti nell'ordinamento nazionale nel settore dei servizi legali e delle farmacie, nonché in altri ambiti, quali i servizi pubblici locali, gli aeroporti, i porti, il settore creditizio e quello sanitario;

            richiamati i contenuti specifici del disegno di legge in esame e valutata l'esigenza di approfondire, per quanto concerne i profili di competenza della XIV Commissione, alcune disposizioni relative alla trasparenza e ai risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 3), alla concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione (articolo 22), alla semplificazione del passaggio di proprietà dei beni immobili adibiti ad uso non abitativo (articolo 28), alle modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (articolo 29), allo svolgimento di attività

professionali in forma associata (articolo 31) e alle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica (articolo 32);

            ricordato che l'articolo 3 introduce nel codice delle assicurazioni private un nuovo articolo 132-ter in materia di sconti obbligatori; in particolare, il comma 1, lettera e) della nuova disposizione inserisce tra le condizioni per accedere allo sconto sulla polizza RC auto, il risarcimento in forma specifica di danni a cose, richiedendo altresì, al comma 4, che le imprese assicuratrici dimostrino l'adeguatezza «della propria rete di riparatori convenzionati» circa la copertura territoriale e la congruità operativa e assistenziale;

            rilevato che il ricorso ad una rete di riparatori convenzionati con la compagnia assicuratrice quale condizione per accedere a sconti – pur avendo carattere facoltativo, in quanto l'assicurato può decidere di non optare per questa forma di risarcimento – configura, nei confronti degli assicurati, una indebita compressione della libertà di scelta dell'impresa di autoriparazione e, al contempo, potrebbe legittimare un'interferenza delle imprese assicurative nelle condizioni di mercato offerte dalle imprese di autoriparazione convenzionate, vanificando l'obiettivo della liberalizzazione dei servizi;

            ritenuto che il contrasto alle frodi in materia assicurativa rappresenta un obiettivo pienamente condivisibile e che, tuttavia, va perseguito attraverso l'adozione di misure che non limitino o condizionino i diritti dei consumatori né incidano sulla libera prestazione di servizi nel settore dell'autoriparazione, posto che la misura di cui all'articolo 3 sopra richiamata potrebbe di fatto influenzare negativamente il corretto funzionamento del mercato, in contrasto con i principi europei in materia;

            richiamato l'articolo 22 che elimina il vincolo relativo alla presenza contestuale di più tipologie di combustibili per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, al fine di rimuovere le asimmetrie e le barriere all'entrata per i soggetti che intendono aprire nuovi impianti;

            segnalato che è stata recentemente pubblicata la Direttiva 2014/94/UE recante la strategia europea per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti, in cui si richiede agli Stati membri di provvedere a realizzare la relativa infrastruttura, e che dovrà essere recepita dall'Italia entro il 2016 sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione 2014, recentemente approvata;

            ritenuto che i principi sanciti dal diritto dell'Unione europea relativi alla libertà di stabilimento e all'apertura alla piena concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti debbano essere contemperati con le esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi, connesse ad obiettivi di sviluppo sostenibile, tutelati a livello europeo in base ai principi fondamentali della salvaguardia della sanità pubblica e ambientale, nonché della tutela dei consumatori;

            giudicato pertanto opportuno che si garantisca nel settore della distribuzione dei carburanti una coerenza normativa nel medio/lungo termine, evitando l'introduzione di misure contraddittorie che determinerebbero un contrasto tra i citati principi, egualmente meritevoli di tutela secondo il diritto dell'Unione europea;

            ricordato peraltro che l'attuale disciplina (articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008), subordina l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad una valutazione – da effettuarsi da parte delle regioni – circa la proporzionalità tra l'obbligo di offerta di più tipologie di carburanti e la presenza di ostacoli tecnici e oneri economici eccessivi;

            evidenziato che la definizione secondo parametri omogenei a livello nazionale dei suddetti criteri di valutazione potrebbe garantire un contemperamento tra le esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e la rimozione di barriere alla promozione della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti;

            richiamati gli articoli 28 e 29 che modificano il quadro giuridico relativo al settore immobiliare e alla disciplina societaria, eliminando l'obbligo di ricorso al notaio per alcuni atti specifici; in particolare, l'articolo 28 permette agli avvocati di autenticare la sottoscrizione degli atti di trasferimento di proprietà dei beni immobili di uso non abitativo di valore non superiore a centomila euro, mentre l'articolo 29 consente la costituzione di società a responsabilità limitata semplificata mediante scrittura privata;

            premesso che per favorire una maggiore concorrenza nel settore delle professioni sarebbe preferibile operare una revisione generale della disciplina mediante l'elaborazione di un progetto di riforma complessivo che renda più concorrenziale l'offerta di servizi professionali, anziché introdurre misure di tipo microsettoriale, aventi portata necessariamente limitata, che incidono su specifici aspetti della disciplina immobiliare e societaria, determinando forti criticità circa la compatibilità della nuova disciplina con il diritto dell'Unione europea;

            rilevato a tale riguardo che il trasferimento dai notai agli avvocati della competenza ad autenticare gli atti richiamati all'articolo 28 sembra determinare un contrasto con il principio della certezza giuridica – che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea rientra tra i principi generali e fondamentali dell'Unione europea – posto che le attività notarili perseguono obiettivi di interesse generale e che il controllo di legalità spettante al notaio – esteso alla capacità di agire e alla volontarietà dell'atto da compiere tra privati – rientra nel corretto esercizio della funzione pubblica;

            la disposizione sembra inoltre porsi in contrasto con i princìpi di proporzionalità e ragionevolezza in quanto per garantire la finalità di semplificazione (del passaggio di proprietà tra privati) rischia di pregiudicare la tutela di interessi generali sottesi alla pubblicità dell'atto;

            ritenuto altresì che l'eliminazione del controllo notarile sugli atti di costituzione di società a responsabilità limitata, di cui all'articolo 29, potrebbe determinare un contrasto tra la disciplina nazionale e la direttiva 2009/101/CE che prevede – quali garanzie per proteggere l'interesse dei soci e dei terzi – un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, degli atti costitutivi o, in alternativa, la forma dell'atto pubblico; l'attuale ordinamento non contempla invece un controllo preventivo di natura sostanziale, di tipo amministrativo o giudiziario, sull'autenticità e sulla validità degli atti societari e tale compito nella disciplina italiana è rimesso al notaio in sede di predisposizione dell'atto pubblico;

            giudicata positivamente la norma di cui all'articolo 31 che, interpretando la disciplina vigente, chiarisce che alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative si applica la disciplina dello svolgimento di attività professionali in forma societaria nei rapporti con i privati, così come previsto nelle legislazioni dei principali Paesi dell'Unione europea;

            richiamato infine l'articolo 32 del disegno di legge in titolo, recante misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica, che consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite numerico di licenze attualmente previsto in capo ad una identica società;

            valutate favorevolmente tali misure che appaiono propedeutiche alla nascita di nuovi modelli di business, potendo garantire, in prospettiva, una maggiore efficienza nel settore della distribuzione farmaceutica;

            sottolineato tuttavia come il disegno di legge in titolo sia privo di specifiche misure relative al mercato dei farmaci, in quanto non vi sono disposizioni relative all'apertura del sistema di vendita dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario;

            evidenziato come l'introduzione di misure concrete di apertura del mercato dei farmaci, oltre ad apparire coerente con la nuova disciplina che consente anche alle società di essere titolari di farmacie, sia stata espressamente sollecitata dalla Commissione europea nel Documento sugli squilibri macroeconomici del marzo 2015, in cui sono individuati gli ostacoli alla concorrenza che intralciano la produttività e gli investimenti nel nostro Paese,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provvedano le Commissioni a sopprimere gli articoli 28 e 29 del disegno di legge in materia di forma degli atti per il trasferimento

della proprietà di immobili ad uso non abitativo e di atti costitutivi di società a responsabilità limitata semplificata, per contrasto delle disposizioni con la disciplina dell'Unione europea;

        e con le seguenti osservazioni:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

                a) sopprimere, all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, la lettera e) del nuovo articolo 132-ter ovvero modificare tale disposizione nel senso di consentire l'accesso a sconti obbligatori sulla polizza RC auto agli assicurati a fronte di risarcimenti del danno in forma specifica, senza limitazioni alla facoltà di scelta dell'impresa di autoriparazione;

                b) sopprimere l'articolo 22, ovvero integrare la disciplina di cui all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel senso di prevedere che siano stabiliti a livello centrale in sede di Conferenza Stato-regioni e secondo parametri omogenei, i criteri di valutazione delle condizioni ostative di carattere tecnico e economico di cui al comma 17 del medesimo articolo 83-bis;

                c) integrare l'articolo 32 con disposizioni volte ad estendere il sistema di distribuzione e vendita al pubblico dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario.

                 


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge n. 3012 Governo, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito in sede referente, e abbinate proposte di legge;

            considerato che il disegno di legge in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

            rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 16 del 2004);

            valutata favorevolmente la modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente all'articolo 22 del disegno di legge governativo, che rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici eccessivi a carico degli operatori che possono giustificare una deroga all'obbligo di contestuale erogazione di più tipologie di carburanti nel medesimo impianto di distribuzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 

    

TESTO
del disegno di legge n. 3012
    
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TESTO
delle Commissioni
Capo I
FINALITÀ
Capo I
FINALITÀ
Art. 1.
(Finalità).
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

      Identico.

Capo II
ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE
Capo II
ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE
Art. 2.
(Obbligo a contrarre).
Art. 2.
(Obbligo a contrarre).

      1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      1. Identico.

      «1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
      1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
      1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».
        1-bis. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni di cui all'articolo 314».
        1-ter. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

      2. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

      2. Identico.

Art. 3.
(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore).
Art. 3.
(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore).

      1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

      «Art. 132-bis. – (Obblighi informativi degli intermediari). – 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.       «Art. 132-bis. – (Obblighi informativi degli intermediari). – 1. Identico.
      2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.       2. Identico.
      3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.       3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.
      4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo in favore dell'assicurato.       4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

      Art. 132-ter. – (Sconti obbligatori). – 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

      Art. 132-ter. – (Sconti obbligatori). – 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 1-bis:

          a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;           a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
          b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;           b) identica;
          c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;           c) identica.
          d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione rinunciano, in deroga alle disposizioni del libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;           soppressa
          e) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione;           soppressa
          f) qualora non si applichi quanto previsto dalla lettera e), nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nella comunicazione di cui al comma 4, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione e stabilendo un termine massimo per consentire all'impresa di assicurazione di verificare la stima dell'ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.           soppressa
        1-bis. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS, sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al periodo precedente è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
        1-ter. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

      2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

      2. Identico.

      3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.       3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La proprietà delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».
      4. L'impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lettera e), comunica all'IVASS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di una nuova tariffa, l'entità della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, l'impresa di assicurazione identifica la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offre tale facoltà a tutti i contraenti e dimostra l'adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, in termini sia di copertura territoriale sia di congruità operativa e assistenziale».       Soppresso
 

    1-bis. La percentuale di cui all'articolo 132-ter, comma 1-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è determinata dall'IVASS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        1-ter. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».
        1-quater. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 1-ter del presente articolo. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.
        1-quinquies. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ogni singola polizza una clausola di guida esclusiva.
Art. 4.
(Trasparenza delle variazioni del premio).
Art. 4.
(Trasparenza delle variazioni del premio).

      1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».

      Identico.

Art. 5.
(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito).
Art. 5.
(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito).

      1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;           a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto. Le certificazioni dello stato di famiglia rilasciate per le finalità di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 »;
          b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;           b) identica;
          c) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:           c) identica.
      «4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».
        1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), quantificati in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).
Art. 6.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

      1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      1. Identico:

      «3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143 e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.       «3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall'impresa di assicurazione. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
      3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.       3-ter. Identico.
      3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».       3-quater. Identico».
 
Art. 6-bis.
(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti).
 

      1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

        2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
Art. 7.
(Risarcimento del danno non patrimoniale).
Art. 7.
(Risarcimento del danno non patrimoniale).

      1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 138. – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:

      «Art. 138. – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). – 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
          a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;           a) identica;
          b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.           b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

      2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti princìpi e criteri:

      2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:

          a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;           a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
          b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;           b) identica;
          c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;           c) identica;
          d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;           d) identica;
            d-bis) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
          e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.           e) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
      3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.       3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento.
      3-bis. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
      4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».       4. Identico».

      2. Fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, è adottato secondo la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

      2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

      3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:       3. Identico:
      «Art. 139. – (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità) – 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:       «Art. 139. – (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità) – 1. Identico.
          a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;  
          b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.  

      2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

      2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

      3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.       3. Identico.
      4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.       4. Identico.
      5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.       5. Identico.
      6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».       6. Identico».
Art. 8.
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).
Art. 8.
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).

      1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 145-bis. – (Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.       «Art. 145-bis. – (Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
      2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati “provider di telematica assicurativa”, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.       2. Identico.
      3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.       3. Identico.
      4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.       4. Identico.
      5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.       5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
      6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».       6. Identico».
Art. 9.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative).
Art. 9.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative).

      1. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Resta salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o di denuncia.».

      1. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

  1-bis. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
        «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il
  confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
            b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
        «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».
Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento).
Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento).

      1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 149-bis. – (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.       «Art. 149-bis. – (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. Identico».

      2. Nei casi in cui l'assicurato ha accettato di esercitare la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera e), il danneggiato diverso dall'assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa di autoriparazione convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall'assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convenzione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene; in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo».

Soppresso.

Art. 11.
(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).
Art. 11.
(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).

      1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      Identico.

      «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
Art. 12.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).
Art. 12.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

      1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».

      Identico.

Art. 13.
(Interventi di coordinamento in materia assicurativa).
Art. 13.
(Interventi di coordinamento in materia assicurativa).

      1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

      1. Identico.

      2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:       2. Identico:
          a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:           a) identico:
          «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 10.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;           «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;
          b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:           b) identico:
      «2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;       «2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;
          c) all'articolo 285, comma 4, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo»;           soppressa
          d) all'articolo 287, commi 1 e 2, le parole: «all'impresa designata ed alla CONSAP» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa designata, inviandone contestualmente copia alla CONSAP»;           soppressa
          e) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;           e) identica;
          f) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:           f) identico:
      «Art. 316. – (Obblighi di comunicazione). – 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila».       «Art. 316. – (Obblighi di comunicazione). – 1. Identico.
        1-bis. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila ».

      3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1 gennaio 2017.

      3. Identico.

      4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:       4. Identico.
          a) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:  
      «1-bis. L'IVASS definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;
          b) all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;  
          c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.  

      5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 , n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

      5. Identico:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,»;           a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;
          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».           b) identica.
          5-bis. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».
Art. 14.
(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).
Art. 14.
(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

      1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta in relazione alle disposizioni di cui al periodo precedente.

      1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

        1-bis. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
        1-ter. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
      2. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:       2. Identico:
      «4. Le sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versate alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».       «4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».
      3. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.       3. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       4. Identico.
Art. 15.
(Portabilità dei fondi pensione).
Art. 15.
(Fondi pensione).

      1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:           soppressa
      «3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1»;  
          b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:           b) identico:
      «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza»;       «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni »;
          c) all'articolo 14:           c) identico:
              1) il comma 5 è sostituito dal seguente:               1) identico.
      «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6»;  
              2) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».               soppresso
        1-bis. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
            a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;
            b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;
            c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.
Capo III
COMUNICAZIONI
Capo III
COMUNICAZIONI
Art. 16.
(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche).
Art. 16.
(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;           a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;
      b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:       b) identico:
      «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto.       «3-bis. Identico.
      3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque l'eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.       3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
      3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo»;       3-quater. Identico»;

      c) al comma 4:

      c) identica.

          1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del comma 3-quater»;  
          2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».  
 

      1-bis. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

 
Art. 16-bis.
(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione).
 

      1. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.

 
Art. 16-ter.
(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica).
 

      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali monomandatarie o plurimandatarie, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1 del presente articolo, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:
            a) produzione;
            b) programmazione;
            c) esercizio;
            d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.
 

      2-ter. L'Autorità pubblica una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica».

Art. 17.
(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità).
Art. 17.
(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità).

      1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 
Art. 17-bis.
(Misure per favorire i pagamenti digitali).
 

      1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 
Art. 17-ter.
(Aggiornamento del registro delle opposizioni).
 

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

 
Art. 17-quater.
(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche).
 

      1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

Capo IV
SERVIZI POSTALI
Capo IV
SERVIZI POSTALI
Art. 18.
(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Art. 18.
(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;  
          b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016;  
          c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;  
          d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;  
          e) l'articolo 21, comma 3, è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016.
      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
Capo V
ENERGIA
Capo V
ENERGIA
Art. 19.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).
Art. 19.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

      1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

      (Vedi articolo 20).

Art. 19-bis.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).
 

      1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

 
Art. 19-ter.
(Comparabilità delle offerte).
 

      1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentate dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        2. A decorrere dal 1 marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori.
        3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
        4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa comminate.
 
Art. 19-ter.1.
(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto).
 

      1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte.

 
Art. 19-quater.
(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio).
 

      1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

            a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 19-ter, comma 1;
            b) il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
            c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
            d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
            e) l'implementazione del brand unbundling tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.
        2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 19 e 19-bis sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.
        3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.
        4. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dello sviluppo economico dà atto del raggiungimento degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.
 
Art. 19-quinquies.
(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico).
 

      1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 19-quater fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

 
Art. 19-sexies.
(Misure per garantire l'informazione dei consumatori).
 

      1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

 
Art. 19-septies.
(Riforma del bonus elettrico e gas).
 

      1. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefìci economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.
        3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefìci di cui al medesimo comma 1.
 
Art. 19-octies.
(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas).
 

      1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1 gennaio 2016 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un «Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali»; a decorrere da tale data l'inclusione e la permanenza nell'Elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1.
        3. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
        4. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:
            «b-bis) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».
 

      5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

      (Vedi articolo 19-bis).

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è abrogato.

Art. 21.
(Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

      Soppresso.

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate le disposizioni per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 19 e 20, con particolare riferimento al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, alle misure di contrasto della morosità, alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e a garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la puntualità delle operazioni di switching e di fatturazione.

Art. 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).
Art. 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

      1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono soppresse.

      1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

 
Art. 22-bis
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).
 

      1. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzarsi, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1 febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale di prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

        2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.
        3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 12 e 13 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna al relativo adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base
  della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
        4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
        5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 1, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
        6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
        7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
        8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.
        9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per la quota del 30 per cento e al comune competente per territorio per la quota restante. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.
        10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9.
        11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 4 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
        12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
            a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
            b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 

      13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

            a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
            b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
            c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 

      14. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

        15. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è abrogato. Sono fatti salvi le autorizzazioni per l'installazione di impianti di distribuzione dei carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti. In relazione alle fattispecie di cui al secondo periodo gli impianti di distribuzione sono da ritenere compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salvo l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.
        16. Fatte salve le norme in materia di prevenzione degli incendi, edilizie, ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di distribuzione dei carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei piani regolatori generali vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.
        17. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 19, salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
        18. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 19, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 17. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        19. Le attività di dismissione di cui al comma 17, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate.
        20. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 17 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
Capo V-bis
AMBIENTE
 
Art. 22-ter.
(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi).
 

      1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al terzo periodo, le parole: «permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;
            b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
            c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».
 

      2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI
SERVIZI BANCARI
Capo VI
SERVIZI BANCARI
Art. 23.
(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).
Art. 23.
(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).

      1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

      1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

        1-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, comminata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
Art. 24.
(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).
Art. 24.
(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).

      1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

      1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

      2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.       2. Identico.
      3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       3. Identico.
Art. 25.
(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui).
Art. 25.
(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui).

      1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 1:           a) identico:
              1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all'erogazione del mutuo o del credito»;               1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito»;
              2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;               2) identico;
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:           b) identica;
      «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;  
          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:           c) identico:
      «3-bis. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal medesimo comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo, fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, in caso di polizza non abbinata a un prodotto finanziario ».       «3-bis. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».
Capo VII
SERVIZI PROFESSIONALI
Capo VII
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 26.
(Misure per la concorrenza nella professione forense).
Art. 26.
(Misure per la concorrenza nella professione forense).

      1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 4:           a) identica;
              1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;  
              2) il comma 4 è abrogato;  
              3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;  
          b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:           b) identico:
      «Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.       «Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale.
        1-bis. Nelle società di cui al comma 1:
            a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
            b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

      2. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.

      2. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

      3. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.       3. Identico.
        3-bis. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
      4. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;       4. Identico»;
          c) l'articolo 5 è abrogato;           c) identica;
          d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.           d) identica.
Art. 27.
(Misure per la concorrenza nel notariato).
Art. 27.
(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato).
 

      01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 63 è sostituito dal seguente:
        «63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
            a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
            b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
            c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito;
            d) nei casi previsti dalla lettera c) il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;
            b) il comma 64 è abrogato;
            c) il comma 65 è sostituito dal seguente:
        «65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;
            d) il comma 66 è sostituito dal seguente:
        «66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;
            e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:
        «66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

          f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

        «67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66, 66-bis, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».
 

      02. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 01 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.

      1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 4, comma 1:           a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
              1) la parola: «corrispondano» è sostituita dalla seguente: «corrisponda»;

              2) le parole: «ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali» sono soppresse;

      «1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;
          b) all'articolo 26, secondo comma, le parole: «in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;           b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana»;
          c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:           c) identica;
      «Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26»;  
            c-bis) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
            a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

          b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

            c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;
          d) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:           d) identica.
      «c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».
Art. 28.
(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo).

      Soppresso.

      1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

 
      2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.  
      3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.  
      4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.
 
Art. 28-bis.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).
 

      1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1949, n. 318, è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 52. – Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

        Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i
  registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
        Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura di cui al primo comma, escluso ogni onere per lo Stato».
 

      2. L'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati».

 

      3. L'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 29.
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).
Art. 29.
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).

      1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico.

          a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;  
          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
      «Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».  
        1-bis. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.
Art. 30.
(Sottoscrizione digitale di taluni atti).
Art. 30.
(Sottoscrizione digitale di taluni atti).

      1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

      Identico.

      2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.
      3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.  
      4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.  
      5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.
      6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.  
      7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.  
      8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 31.
(Svolgimento di attività professionali in forma associata).
Art. 31.
(Svolgimento di attività professionali in forma associata).

      1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 266 del 1997 tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.

      1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 10, commi 4, lettere c), c-bis) e d), 7 e 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.

      2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.       2. Identico.
 
Art. 31-bis.
(Disposizioni sulle professioni regolamentate).
 

      1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

Capo VIII
SERVIZI SANITARI
Capo VIII
SERVIZI SANITARI
Art. 32.
(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).
Art. 32.
(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).

      1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:           a) identica;
      «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;  
          b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;           b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;
          c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;           c) identica;
          d) il comma 4-bis è abrogato.           d) identica.
 

      1-bis. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;

            a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            «a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicate, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'unità sanitaria locale competente per territorio».
 

      1-ter. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».
 
Art. 32-bis.
(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale).
 

      1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

 
Capo VIII-bis
SERVIZI DI TRASPORTO
 
Art. 32-ter.
(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).
 

      1. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.

        2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte di servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.
 
Art. 32-quater
(Noleggio con conducente di velocipedi).
 

      1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».