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Atto a cui si riferisce:
C.3277 Norme in materia di trattamento economico accessorio del personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e attribuzione dell'indennità di trasferta ai magistrati in servizio presso la medesima Direzione nazionale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3277


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DAMBRUOSO
Norme in materia di trattamento economico accessorio del personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e attribuzione dell'indennità di trasferta ai magistrati in servizio presso la medesima Direzione nazionale
Presentata il 5 agosto 2015


      

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Onorevoli Colleghi! – Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», ha introdotto nuovi strumenti di contrasto del terrorismo interno e internazionale volti anche a garantire un coordinamento su scala nazionale delle indagini e dei procedimenti di prevenzione e, a tale fine, ha attribuito specifiche funzioni al Procuratore nazionale antimafia ampliandone notevolmente le competenze e la sfera di attività.
      Tale scelta legislativa è storicamente supportata dai positivi risultati conseguiti nei circa ventitré anni di vita dell'allora Direzione nazionale antimafia, grazie a strumenti ben collaudati come la Banca dati giudiziaria nazionale e a istituti quali i colloqui investigativi, le misure di prevenzione patrimoniale, le intercettazioni telefoniche, le previsioni per i collaboratori di giustizia e le applicazioni di magistrati da parte del Procuratore nazionale antimafia.
      Già da tempo, peraltro, la Direzione nazionale annovera tra le sue competenze anche indagini concernenti le operazioni finanziarie sospette nonché la partecipazione al Comitato di sicurezza finanziaria, in quanto tali settori investigativi rappresentano sempre più spesso un punto di contatto tra il crimine organizzato e il terrorismo internazionale. Le finalità eversive di entrambi i fenomeni sono, infatti, tanto evidenti nelle loro concrete manifestazioni che la normativa istitutiva della Direzione investigativa antimafia ha chiaramente enunciato il collegamento tra le due realtà laddove, con particolare riferimento all'azione dei servizi di sicurezza, individua nelle attività criminali forme di eversione costituenti una concreta minaccia delle istituzioni.
      L'attuale situazione internazionale richiede, quindi, agli organismi preposti un maggiore sforzo progettuale, con l'introduzione di strumenti investigativo-giudiziari efficaci e con un coinvolgimento sempre più stretto di coloro che a vari livelli lavorano per la sicurezza del Paese.
      Per ottenere questo obiettivo è necessario sostenere anche sul piano economico l'attività del personale impiegato presso la Direzione nazionale, che in ragione dell'emergenza terroristica ha visto aumentare notevolmente il campo di attività e il carico di lavoro. Con la nuova normativa, infatti, le competenze e l'impegno richiesti a coloro che collaborano a vario titolo con la nuova Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è certamente maggiore e maggiore deve essere anche il trattamento economico accessorio ad essi spettante attraverso un'integrazione retributiva per l'elevato rischio connesso alle nuove funzioni attribuite.
      Ciò premesso, in una logica di massimo impegno istituzionale, costituisce un vero e proprio imperativo morale riconoscere una gratifica stipendiale a coloro che quotidianamente sono impegnati nella difesa dei cittadini e dello Stato, con una percentuale di rischio sempre maggiore, derivante dall'attribuzione di nuove e qualificate competenze nel coordinamento delle indagini sui delitti con finalità di terrorismo. Il riconoscimento, pertanto, di un contesto lavorativo caratterizzato da un alto indice di pericolosità, attraverso la concessione ai dipendenti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di un'indennità retributiva conseguente alle mutate condizioni di lavoro, rappresenta un chiaro apprezzamento non solo per i risultati già conseguiti nella lotta al crimine organizzato ma, soprattutto, per l'impegno che tale personale di provate affidabilità e competenza non mancherà di dimostrare anche nell'azione di contrasto a ogni fenomeno di matrice terroristica. Ciò può validamente realizzarsi, come disposto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, con una modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 367 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 1992, sulla dotazione organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che prevede l'attribuzione al personale ivi impiegato di un trattamento economico accessorio di importo non inferiore all'indennità di amministrazione stabilita per gli impiegati civili dello Stato dalla contrattazione collettiva.
      Al pari, l'articolo 2 del testo riconosce anche ai magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo – per evidenti ragioni di uguaglianza e omogeneità di trattamento economico – l'indennità di trasferta già prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonché a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale.
      Da ultimo, gli articoli 3 e 4 prevedono la copertura finanziaria delle norme introdotte e l'entrata in vigore della nuova disciplina il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
      La presente proposta di legge, pur essendo di limitato impatto economico per il bilancio pubblico, promuove e valorizza la partecipazione di tutte le professionalità impegnate nel contrasto alla criminalità e al terrorismo, la cui vocazione istituzionale si distingue sia per la disponibilità e la flessibilità operativa degli addetti ai lavori sia per l'innovazione dei metodi gestionali e investigativi. Il provvedimento consente, quindi, un concreto coinvolgimento di coloro che collaborano con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, incentivandone l'efficienza e l'operatività, in un momento particolarmente delicato a livello internazionale che richiede un'attività di coordinamento sempre più efficace a livello centrale e professionalità sempre più qualificate nel sistema di prevenzione e di repressione delle attività mafiose e di matrice terroristica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica al trattamento economico accessorio del personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «11-bis. A ciascuna unità di personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è attribuito un trattamento economico accessorio mensile di importo fisso non inferiore all'indennità di amministrazione prevista dalla contrattazione collettiva per gli impiegati civili dello Stato».

Art. 2.
(Attribuzione dell'indennità di trasferta ai magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).

      1. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).
      1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse disponibili nel Fondo unico giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.