• C. 1574 EPUB Disegno di legge presentato il 12 settembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1574 [Decreto Istruzione] Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1574


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(CARROZZA)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
Presentato il 12 settembre 2013


      

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Onorevoli Deputati! In corrispondenza con l'avvio dell'anno scolastico, il presente decreto-legge introduce una serie di misure di immediata applicazione a favore degli studenti, delle famiglie e delle scuole per alleviare una situazione di difficoltà conseguente anche agli interventi di riduzione di spesa che negli ultimi anni hanno interessato l'istruzione. Pur nei limiti imposti dalla ancora difficile situazione della finanza pubblica, il decreto-legge destina nuove risorse al settore dell'istruzione, mostrando la volontà del Governo di affrontare il tema dell'istruzione, dell'università e della ricerca come un terreno di investimenti non più procrastinabili. Tutte le disposizioni contenute in questo provvedimento sono a favore delle scuole e delle altre istituzioni di formazione: vi sono nuovi finanziamenti e non limitazioni di spesa, incrementi e non riduzioni di fondi per gli studenti e per le scuole, nuove forme di agevolazione, semplificazioni, programmi sperimentali, disposizioni volte ad accrescere la qualità dell'istruzione, ulteriori misure che mostrano la particolare attenzione del Governo alle categorie deboli, come gli studenti disabili e le famiglie in difficoltà economica.
      Il provvedimento è articolato in tre capi. Il primo è dedicato alle misure a favore degli studenti e delle famiglie, inerenti a borse di studio e benefìci rivolti a rendere effettivo il diritto allo studio, alla tutela della salute, alle spese per l'istruzione, all'orientamento degli studenti per la scelta dell'indirizzo di studi. Il secondo capo, in effetti, è anche esso a favore degli studenti, in quanto contiene misure a favore delle scuole, volte a potenziare le loro dotazioni umane e materiali e l'offerta formativa. L'ultimo capo contiene ulteriori norme, relative principalmente al raccordo tra scuola e università, all'istruzione universitaria e alla ricerca scientifica: si tratta di poche previsioni, ovviamente non collegate all'avvio dell'anno scolastico, la cui urgenza deriva da altre circostanze che saranno indicate nell'analisi dei singoli articoli.
      La maggior parte delle misure contenute nel decreto-legge è di immediata applicazione, riguardando l'anno scolastico che inizia in corrispondenza con la sua emanazione. Altre misure esplicano i loro effetti giuridici in un momento successivo, ma sono egualmente urgenti, in quanto – come sarà chiarito nel prosieguo – incidono sulla programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni e sulla formazione delle scelte da parte delle famiglie.

Il Capo I
Il Capo I reca disposizioni per gli studenti e per le famiglie.

      Articolo 1 (Welfare dello studente). La norma ha la finalità di incrementare il sostegno agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nel raggiungimento dei più alti livelli negli studi e del pieno successo formativo, con particolare riferimento alle esigenze degli studenti pendolari e fuori sede. L'urgenza deriva evidentemente dalla volontà di erogare i benefìci già nell'anno scolastico 2013-2014.
      A tal fine, il comma 1 prevede un incremento dell'offerta di servizi utili a garantire l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno 2013-2014 attraverso l'autorizzazione di una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefìci a favore degli studenti.
      Il comma 2 fissa alcuni requisiti generali che gli studenti dovranno possedere per accedere al beneficio di cui al comma 1. In particolare, il requisito previsto alla lettera a) è legato al merito dimostrato dallo studente negli studi e ricavabile dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso scolastico. Gli altri due requisiti, contenuti nelle lettere b) e c), ineriscono, l'uno, all'esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta attraverso altri benefìci erogati da amministrazioni pubbliche, l'altro, alle condizioni economiche dello studente (come risultanti dall'ISEE).
      Il comma 3 rimanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'adozione del decreto-legge, la ripartizione tra le regioni della prevista spesa di 15 milioni, nonché la definizione della tipologia dei benefìci e dei requisiti per l'accesso a questi ultimi. Infine, viene previsto che le regioni, entro trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblichino un bando per l'erogazione dei benefìci agli studenti; nello stesso bando dovranno essere definiti, oltre che la natura e l'entità dei benefìci, anche i criteri per la formazione delle graduatorie, nel rispetto dei requisiti fissati dal comma 2.
      Il comma 4 prevede che siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni gli interventi volti ad attuare le misure per il welfare.

      Articolo 2 (Diritto allo studio). Con la presente disposizione si provvede a rifinanziare il fondo per le borse di studio agli studenti universitari, erogate dalle regioni,

e a rendere stabile questo finanziamento. Questa stabilità è particolarmente importante per consentire alle regioni e agli atenei di programmare il flusso di borse di studio e renderlo costante. A questa esigenza di programmazione e prevedibilità è legata l'urgenza della norma.
      Il diritto allo studio è compreso tra i livelli essenziali delle prestazioni la cui determinazione è rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, all'articolo 18, comma 1, lettera a), dispone che, nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con riferimento alla determinazione con legge statale delle modalità di determinazione dei LEP che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, il fabbisogno finanziario necessario per garantire il rispetto del diritto allo studio è coperto, oltre che dalle risorse proprie delle regioni e dal gettito derivante dalle tasse a carico degli studenti, attraverso il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.
      In particolare, il comma 1 della norma prevede che il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio venga incrementato nella misura di 100 milioni di euro, nell'ottica di realizzare un'adeguata programmazione degli interventi necessari al rispetto del diritto allo studio, con decorrenza dall'anno 2014 e il comma 2 prevede che siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni i pagamenti effettuati per i suddetti interventi di diritto allo studio.

      Articolo 3 (Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica). La norma intende sostenere la formazione presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che costituiscono un'eccellenza del nostro Paese, che il Governo intende preservare e coltivare, a fronte di difficoltà economiche. Anche in questo caso, l'urgenza è giustificata dall'erogazione delle borse già nell'anno accademico 2013-2014, per un importo complessivo di 6 milioni di euro nel 2014 (comma 4).
      A tal fine, il comma 1 prevede borse di studio da destinare agli studenti delle istituzioni di AFAM con il duplice obiettivo di promuovere la formazione artistica e di valorizzare le eccellenze nei predetti studi, prevedendo l'emanazione di un bando nel quale sono specificati l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito tra i candidati.
      Il comma 2 individua i criteri sulla base dei quali gli studenti sono ammessi al beneficio, e in particolare le condizioni economiche dello studente e la valutazione del merito artistico.
      Il comma 3 precisa che le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e fissa il termine per la comunicazione della graduatoria e l'individuazione degli studenti ammessi al beneficio. Le borse sono cumulabili con quelle assegnate per il sostegno al diritto allo studio, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
      Il comma 4 definisce l'ammontare complessivo del beneficio, quantificato in 6 milioni di euro, e autorizza la relativa spesa.

      Articolo 4 (Tutela della salute nelle scuole). L'articolo 4 reca misure per la tutela della salute nelle scuole. L'urgenza della misura è ovviamente connessa all'immediatezza dei rischi derivanti dal fumo per gli studenti e per gli operatori della scuola, che si vuole prevenire già nell'anno scolastico che inizia.
      In particolare, il comma 1 integra la disciplina vigente a tutela dei non fumatori (articolo 31 della legge n. 3 del 2003) estendendo il divieto di fumo previsto per i locali chiusi (con determinate eccezioni) anche alle aree all'aperto di pertinenza

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
      I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto. L'intervento è in linea con le prime indicazioni, pervenute dalla comunità scientifica, per la prevenzione dei rischi connessi all'uso di nuovi prodotti denominati sigarette elettroniche. Il crescente utilizzo di tali prodotti, da parte di consumatori anche di minore età, ha posto infatti la necessità di analisi e vigilanza sugli effetti indesiderati rilevabili nel tempo da parte della comunità scientifica. Con l'articolo in questione si intende altresì dare attuazione, per quanto riguarda l'ambito scolastico, alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dal Consiglio superiore di sanità in un recente parere del 4 giugno 2013, al fine di tutelare la salute umana di una delle fasce di popolazione a maggior rischio di induzione al fumo e di danno.
      In particolare, il comma 2 introduce il divieto di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento alle sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
      Con il successivo comma 3 si sottopongono i trasgressori della predetta disposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dalle norme vigenti per i trasgressori del divieto di fumo (articolo 7 della legge n. 584 del 1975, e successive modificazioni).
      Il comma 4 prevede infine che i proventi delle predette sanzioni inflitte da organi statali confluiscano nel bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero della salute affinché siano utilizzate sia per il potenziamento delle attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche che per attività formative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
      Il comma 5 prevede programmi volti a favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole. I suddetti programmi sono elaborati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le modalità applicative sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

      Articolo 5 (Potenziamento dell'offerta formativa). La norma intende potenziare l'offerta formativa, sia intervenendo sugli insegnamenti, sia con ulteriori iniziative volte a promuovere la fruizione del patrimonio culturale. Il comma 1 si applica a partire dall'anno scolastico 2014/2015, ma ha riflessi sulla determinazione degli organici e pertanto impone una programmazione anticipata che viene predisposta già in quest'anno scolastico per il successivo, e rileva poi anche ai fini della scelta degli alunni e delle famiglie.
      In particolare, il comma 1, per colmare una lacuna nell'insegnamento, prevede che i quadri orari degli istituti tecnici e professionali (così come disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87 e 88), a partire dall'anno scolastico 2014/2015, siano integrati da un'ora settimanale di insegnamento di ”geografia generale ed economica”, nel primo o nel secondo anno del biennio, laddove non sia già previsto l'insegnamento della geografia. L'integrazione del profilo orario è in linea con quanto stabilito dall'allegato A («Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Professionali») del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, che include tra i risultati di apprendimento il riconoscimento degli «aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo».
      Il comma 2 prevede disposizioni volte a rafforzare la formazione continua dei docenti

(garantita sia a livello di normativa primaria che di contrattazione collettiva). Nello specifico, si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca un concorso (al quale possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche) per la realizzazione di progetti didattici nei musei, o nei siti di interesse archeologico, storico e culturale ovvero presso le fondazioni culturali. La realizzazione dei suddetti progetti (riservata ai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti) riguarda l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di opuscoli illustrativi relativi al museo. I progetti dovranno acquisire l'assenso preventivo dei musei interessati, che vi partecipano con i loro servizi didattici. Sono ammessi eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o altri enti pubblici o privati (tra cui anche gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura). Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo ed è prevista, altresì, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per la definizione dei criteri e delle modalità di selezione dei progetti, al fine di assicurare l'omogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale. Per le suddette attività è previsto un finanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2014 (comma 3).
      Il comma 4 prevede poi una modifica alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, istitutiva del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, attraverso la quale si intende destinare, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, parte del predetto Fondo al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. La norma rinvia poi a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'individuazione dei laboratori e dei materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la quota parte del fondo.

      Articolo 6 (Riduzione del costo dei libri scolastici). Le disposizioni intendono agevolare le famiglie con riferimento alle spese per l'acquisto dei libri di testo, problema – come è ben noto – di particolare rilevanza per molte famiglie. Fin dall'anno scolastico che inizia, si interviene sia sulle regole per l'adozione dei testi, sia con agevolazioni per le famiglie in difficoltà.
      Per quanto riguarda le regole sull'adozione, il comma 1 introduce previsioni volte a chiarire che l'adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti è facoltativa e a rendere effettivo il rispetto dei tetti di spesa.
      La norma precisa altresì che i testi consigliati (che si aggiungono a quelli adottati) possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se rivestono carattere di approfondimento o monografico e introduce una fattispecie di responsabilità disciplinare per il mancato rispetto dei tetti di spesa già previsti dalla legge.
      Il comma 2 introduce invece un beneficio per le famiglie in difficoltà, prevedendo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroghi alle istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali in virtù dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con tale disposizione, si intende da un lato ridurre la spesa per i libri scolastici e dall'altro permettere alle istituzioni scolastiche di munirsi tempestivamente dei libri. La norma demanda a un successivo decreto,

da adottarsi entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'assegnazione delle risorse e la definizione dei criteri per la concessione dei libri agli alunni.
      Il comma 3, in coerenza con tali impostazioni, consente agli studenti, per il solo anno scolastico 2013/2014, di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti. Questa possibilità non è esclusa dalla legge, che tuttavia non impedisce ai docenti di richiedere agli studenti le ultime edizioni.

      Articolo 7 (Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica). La norma trova applicazione già a partire dall'anno scolastico 2013/2014 per fronteggiare il rischio della dispersione scolastica, che richiede una risposta immediata, e – più in generale – per rendere le scuole spazi aperti alle famiglie e alla comunità e luoghi di coesione sociale.
      Il comma 1 prevede, in via sperimentale, un Programma di didattica integrativa per l'anno scolastico 2013/2014 con l'obiettivo di arginare i fenomeni di dispersione scolastica che sono maggiormente avvertiti nei territori che presentano un rischio superiore di evasione dell'obbligo scolastico. A tale Programma può collegarsi il prolungamento dell'orario scolastico con riferimento, in particolare, alla scuola primaria. Il Programma mira a un rafforzamento delle competenze di base e dei metodi didattici con la finalità di sviluppare soluzioni innovative e percorsi specifici per gli alunni che, in quanto più a rischio di abbandono scolastico, sono da considerare i destinatari più probabili del Programma di didattica integrativa.
      A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengano definiti questi aspetti e indicati anche i criteri di selezione delle scuole beneficiarie di tale misura, nonché le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche (comma 2).
      Con il comma 3 si autorizza la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014 per la realizzazione del Programma di cui al comma 1, al quale si aggiungono le finalità della vigente disciplina dell'apertura pomeridiana delle scuole, che viene in questo modo rifinanziata.

      Articolo 8 (Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado). Le disposizioni hanno lo scopo di potenziare, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, le attività svolte dalle scuole per l'orientamento degli studenti, in vista della scelta dei successivi indirizzi e sbocchi professionali. A questo scopo si procede sia intervenendo sulla disciplina vigente, decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sia disponendo un finanziamento.
      Il comma 1 intende favorire una maggiore consapevolezza nella scelta del percorso di studio e una migliore conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014. Nello specifico, sono previste le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 21 del 2008:

          all'articolo 2 è inserito il comma 1-bis, che prevede che le attività inerenti ai percorsi di orientamento siano ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardino l'intero corpo docente e che eventuali attività che eccedano il normale orario di lavoro siano remunerate attraverso il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva;

          all'articolo 2, comma 3, che prevede la stipula di convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 del decreto citato con altre istituzioni, enti, associazioni, imprese e rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, viene modificato in modo da garantire l'assenza di oneri e il rispetto dei princìpi di pluralismo, concorrenza e trasparenza;

          all'articolo 3, comma 2, dove si prevede che i percorsi di orientamento si

inseriscano strutturalmente già dal penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, anziché solo nell'ultimo come in precedenza previsto. L'estensione si rende necessaria in ragione della complessità dei percorsi di orientamento in questione e dei rilevanti risvolti che essi possono avere nelle scelte future degli studenti;

          all'articolo 3 è inserito il comma 3-bis, che prevede l'obbligo di esporre le proposte di orientamento nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire una maggiore efficacia delle stesse e di adempiere a fondamentali esigenze di trasparenza e pubblicità.

      Il comma 2 autorizza, per le iniziative di orientamento, la spesa annua di euro 1,6 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro a decorrere dal successivo.

      Articolo 9 (Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione). La norma intende porre rimedio a un disagio al quale sono soggetti gli studenti stranieri che studiano in Italia, che rischia di limitarne l'afflusso. Esso prevede, al comma 1, una modifica all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). In particolare, viene sostituita la lettera c) del comma 3 per consentire, nella logica di semplificazione e di riduzione dei costi amministrativi e sociali, la validità del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione per l'intera durata del corso, anziché per un singolo anno rinnovabile poi di anno in anno. È un'evidente semplificazione, che evita allo studente che si trattiene in Italia per un corso pluriennale di doversi preoccupare annualmente del rinnovo del permesso di soggiorno.
      Il comma 2, invece, prevede un sollecito all'adeguamento della normativa secondaria concernente l'accesso degli stranieri alle università, conseguente alla modifica introdotta dal comma 1 e il comma 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Il Capo II
Il Capo II reca disposizioni per le scuole.

      Articolo 10 (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali). La norma è volta a rafforzare le dotazioni materiali delle scuole e delle altre istituzioni di formazione, intervenendo sia sul patrimonio immobiliare delle istituzioni scolastiche, sia sul regime fiscale delle erogazioni a favore di esse. In materia di edilizia scolastica, si aggiunge un altro elemento alle misure urgenti volte a rimediare alla grave situazione del patrimonio immobiliare delle scuole. In materia di detrazioni fiscali, l'urgenza deriva dall'applicabilità del beneficio già nell'anno di imposta 2013.
      Il comma 1 prevede la possibilità di contrarre mutui, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici. I mutui verranno contratti dalle regioni nelle quali gli immobili si trovano, che opereranno quindi come collegamento tra gli enti locali proprietari e gli istituti di credito. Si prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità applicative.
      Il comma 2 esclude dai limiti del Patto di stabilità interno i pagamenti connessi all'attivazione dei mutui di cui al comma 1 effettuati dalle regioni.
      Il comma 3 apporta alcune modifiche all'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'intento

di valorizzare iniziative di sostegno nei confronti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle università. La predetta disposizione del testo unico prevede già una detrazione fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e facenti parte del sistema nazionale dell'istruzione laddove esse siano finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Il comma 3, dunque, ha l'obiettivo di estendere la prevista detrazione dell'onere legato alle erogazioni liberali anche a favore delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università; inoltre esso introduce anche l'edilizia universitaria come campo di utilizzo delle predette erogazioni liberali.

      Articolo 11 (Wireless nelle scuole). La disposizione consente l'erogazione di finanziamenti, per un ammontare pari a 5 milioni di euro nell'anno 2013 e di 10 milioni di euro nel 2014, alle scuole per migliorare la qualità della didattica già nell'anno scolastico 2013/2014.
      Il comma 1 intende consentire agli studenti delle istituzioni scolastiche statali, con priorità per quelli di secondo grado, di accedere a materiali didattici e a contenuto digitale, mediante la connettività wireless. La somma stanziata per tale adeguamento tecnologico è assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici afferenti alle stesse.

      Articolo 12 (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche). La norma mira a rimediare a una situazione di inadeguatezza del dato normativo o di incertezza interpretativa, che è emersa da decisioni di organi giurisdizionali.
      Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, il comma 1 intende disciplinare la materia in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norme di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenza regionale, ma può solo fissare norme generali per il contenimento della spesa, stabilendo obiettivi da raggiungere.
      Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 147 del 2012, si sono svolti alcuni incontri tecnici con i rappresentanti della Conferenza unificata per trovare soluzioni condivise e individuare un parametro che consentisse di determinare il contingente dei dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna regione permettendo di conseguire economie di spesa, con particolare riferimento a quelle stabilite dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, ora annullato. Le regioni hanno chiesto l'abrogazione dei commi sopra indicati per poterli sostituire con un accordo in sede di Conferenza unificata. Si ricorda che:

          il comma 5 dell'articolo 19, modificato poi dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che alle scuole costituite con un numero di alunni inferiore a 600, ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani, non venga assegnato né il dirigente scolastico né il DSGA;

          l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, prevede che per avere autonomia le scuole devono avere almeno 500 alunni, numero ridotto a 300 nelle scuole montane, piccole isole eccetera.

      Il comma 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria.
      Il comma 3 rende chiaro che la Scuola per l'Europa di Parma è una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma è resa necessaria a fronte di incertezze giurisprudenziali sull'applicazione delle norme sulle Scuole europee o di quelle italiane. In effetti, la suddetta Scuola, a differenza delle Scuole europee di tipo 1, è a totale finanziamento statale e rientra, quindi, nell'accezione di scuola pubblica, cui fa riferimento il già citato articolo 1, comma 2.

      Articolo 13 (Integrazione delle anagrafi degli studenti). L'articolo reca disposizioni per un ottimale utilizzo delle informazioni presenti nelle anagrafi regionali degli studenti e nell'anagrafe nazionale degli studenti di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, prevedendo al comma 1 che la loro integrazione, nel rispetto del principio dell'invarianza di spesa, nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti avvenga entro l'anno scolastico 2013/2014.
      L'anagrafe nazionale degli studenti, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato, concernenti anche la valutazione, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi agli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. A essa possono accedere anche le università per verificare la veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti in sede di iscrizione ai corsi. I dati in essa contenuti sono utilizzati anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico. Le anagrafi regionali degli studenti contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti, anch'esse a partire dal primo anno della scuola primaria. Considerato che le informazioni contenute nelle predette banche dati, in cui si articola il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, sono di interesse trasversale, si rende urgente assicurarne la massima circolazione e integrazione, nel rispetto del principio dell'invarianza di spesa. Tale operazione richiede un'attività di coordinamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in quanto soggetto pubblico istituzionalmente competente.
      Le modalità di integrazione e di accesso sono definite sulla base di un accordo con il Ministero del lavoro in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005, che assicura l'interoperabilità delle anagrafi e definisce gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi nonché l'insieme delle informazioni che permettono la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti. L'integrazione dell'anagrafe nazionale e delle anagrafi regionali degli studenti, dunque, è già prevista dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ma non si è ancora realizzata, anche per via di incertezze legate al ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle regioni, nonché ai profili di tutela dei dati personali. La norma vuole accelerare il processo di integrazione, prevedendo l'immediata operatività dell'integrazione.
      Il comma 2 richiama a questo scopo la disciplina del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, prevedendo una funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che sia sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
      Il comma 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

      Articolo 14 (Istituti tecnici superiori). La disposizione interviene sul sistema dell'istruzione tecnica superiore per consentire la costituzione di ulteriori istituti tecnici superiori, sia pure senza oneri ulteriori per la finanza pubblica. Soprattutto in alcune regioni, la necessità di consentire la costituzione, in tempi rapidi, di ulteriori istituti è particolarmente sentita, anche in considerazione delle esigenze del mercato del lavoro.
      Il comma 1 integra il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 («Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intervenendo sull'articolo 52, comma 2, lettera a),

che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, siano definite linee guida per ”realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti”. Sono state espunte dal testo le parole che limitano la possibilità di costituire ulteriori istituti.
      Il comma 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

      Articolo 15 (Personale scolastico). La norma contiene diverse disposizioni in materia di personale scolastico, che mirano a garantire continuità e programmazione alla provvista di personale e a migliorare nell'immediato le dotazioni del personale nelle scuole, con particolare riferimento agli studenti con disabilità.
      Il comma 1 ripropone una programmazione nel reclutamento che è già stata prevista, per il triennio scorso, dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La norma non autorizza assunzioni a tempo indeterminato nell'immediato, ma consente di programmarle nel triennio 2014/2016, conciliando le esigenze del reclutamento con quelle di contenimento della spesa pubblica, prevedendo il coinvolgimento dei sindacati, attraverso una specifica sessione negoziale, che tenga conto dei posti vacanti e disponibili in ciascuno degli anni, delle cessazioni intervenute e degli effetti dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
      I commi 2-3 riguardano i docenti di sostegno per gli alunni con disabilità, il cui numero, definito da norme che la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010 ha giudicato illegittime, è risultato inadeguato. Si prevede quindi un graduale aumento del loro numero. In particolare, la legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) all'articolo 2, commi 413 e 414, ha stabilito nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo. Il comma 413 è stato annullato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, mentre il comma 414, ritenuto non illegittimo dalla citata sentenza della Corte nella parte in cui stabilisce le quantità dei docenti di ruolo da nominare, prevedeva che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno debba essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008/2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032. Sulla base di tale consistenza, alla fine del triennio di riferimento, la consistenza dell'organico di diritto di sostegno si è stabilizzata in 63.348 posti (anno scolastico 2010/2011), rispetto a quelli previsti nell'anno scolastico 2007/2008, pari a 48.693, con un incremento di 14.694 posti. Con la nuova disposizione si propone di immettere in ruolo personale, per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico agli alunni disabili e coprire tutti i 90.000 posti di sostegno attivati nell'organico di fatto nell'anno scolastico 2006/2007. All'esito di tale processo saranno immessi in ruolo 26.684 docenti di sostegno.
      I commi 4-9 riguardano i docenti inidonei all'insegnamento per ragioni di salute. Per essi, l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, aveva previsto il transito nei ruoli del personale tecnico e amministrativo. Questa previsione viene abrogata e sostituita da una disciplina a regime e da una disciplina transitoria per il personale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge è già stato dichiarato

inidoneo. La disciplina a regime richiama quella del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico su istanza di parte o applicazione della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Quella transitoria prevede una nuova visita per il personale già dichiarato inidoneo alle funzioni di docente, e poi l'applicazione della stessa disciplina prevista a regime.
      Tale disciplina è abrogata per i docenti inidonei, mentre resta in vigore per il personale docente di cui al comma 14 dell'articolo 14 citato, attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555, al quale è comunque consentito, ai sensi del comma 9, di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo nel frattempo conseguito. Il comma 4 prevede che la modifica della disciplina del decreto-legge n. 95 del 2012 operi a decorrere dal 1o gennaio 2014: fino a quella data si applica la clausola di salvaguardia di cui al comma 15 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 citato, per i mancati risparmi conseguenti al mancato transito dei docenti inidonei nei ruoli ATA. La disciplina transitoria di cui al comma 7 consente comunque di applicare fin d'ora le previsioni di cui al precedente decreto-legge n. 98 del 2011 anche al personale già dichiarato inidoneo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

      Articolo 16 (Formazione del personale scolastico). Le disposizioni prevedono nuove iniziative per la formazione del personale scolastico e, quindi, per il potenziamento dell'offerta formativa, fin dall'anno scolastico che inizia.
      I commi 1 e 2 stanziano la somma complessiva di 10 milioni di euro, per l'anno 2014, per iniziative di formazione del personale scolastico, particolarmente rivolte ai docenti delle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti e a maggiore rischio socio-educativo. La norma prevede altresì alcuni specifici obiettivi delle iniziative di formazione, le cui modalità di organizzazione e gestione saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      Il comma 3 prevede (in via sperimentale per il solo anno 2014) che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano definite le modalità per l'accesso gratuito ai musei statali o siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato (nonché le connesse attività di monitoraggio e i conseguenti oneri in vista della previsione a regime del beneficio) del personale docente della scuola, al fine di promuoverne la formazione culturale. Le minori entrate determinate da questi ingressi gratuiti, sono compensate tramite l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di un apposito Fondo con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014.

      Articolo 17 (Dirigenti scolastici). Il reclutamento dei dirigenti scolastici, come dimostrato dalle vicende giurisdizionali in molte regioni, è attualmente disciplinato in modo insoddisfacente, anche per il funzionamento in concreto del concorso. L'articolo 17 vuole risolvere nell'immediato le situazioni di difficoltà che ne derivano, ma anche introdurre un nuovo sistema che eviti simili problemi per il futuro.
      In considerazione della scarsa efficacia dell'attuale sistema di reclutamento e dei numerosi contenziosi ancora in atto con riferimento a diversi concorsi svolti su base regionale per dirigenti scolastici, i commi 1-4 intendono sostituire l'attuale sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, quale previsto dall'articolo 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 (che viene abrogato dal comma 4), basato su un corso-concorso selettivo di formazione indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ma svolto in sede regionale, con un

sistema che assicuri continuità e uniformità a livello nazionale alla procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici. In tale ottica si ritiene di intervenire introducendo, con il comma 1, un nuovo sistema di reclutamento dei predetti dirigenti, reintroducendo la disciplina nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene riformulato: la nuova disciplina prevede un corso-concorso selettivo di formazione bandito ogni anno dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sulla base dei posti che risulteranno annualmente vacanti e che saranno comunicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Tale procedura rispetterà la disciplina autorizzatoria in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni contenuta nell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Inoltre si prevede che al corso-concorso possano essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti sino ad una percentuale massima del venti per cento. Potranno essere ammessi al concorso finalizzato al corso-concorso i docenti in possesso di adeguato titolo di studio e aventi un'anzianità di servizio effettivo, in posizione di docente di ruolo, di almeno cinque anni. Ai candidati sarà richiesto il pagamento di un contributo per la partecipazione al concorso. Le prove concorsuali si articoleranno in una prova preselettiva (eventuale), in una o più prove scritte e in una prova orale, seguita dalla valutazione dei titoli. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i vari aspetti della procedura concorsuale, dalle modalità di svolgimento delle stesse, alla durata del corso sino ai criteri di valutazione dei candidati ammessi al corso. L'intero corso-concorso si terrà presso la Scuola nazionale dell'amministrazione e sarà finanziato con le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasferite a tale Scuola.
      I commi 5-7 prevedono la deroga, per il solo anno scolastico 2013/2014, ai limiti imposti dalla normativa vigente in tema di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, contenuta nei commi 2 e 3 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. In particolare, si consente di esonerare, al di là dei limiti previsti dalle citate disposizioni vigenti, i docenti che prestano attività di collaborazione con i dirigenti scolastici nominati reggenti – e, quindi, privi di un contratto a tempo indeterminato in quanto aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma – nelle scuole statali situate nelle regioni nelle quali è ancora in corso il concorso a dirigente scolastico, dando priorità alle istituzioni con un maggiore numero di alunni e ubicate in territori caratterizzati da specificità linguistiche. Il comma 6 fissa un limite temporale all'operatività della deroga di cui al comma 5, che è rappresentato dalla nomina di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato, all'esito della conclusione della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici ancora in atto e della nomina dei relativi vincitori. Il comma 7 prevede di coprire gli incarichi dei docenti esonerati ai sensi del comma 5 attraverso supplenze temporanee che cesseranno contestualmente alle cessazioni degli incarichi conferiti ai predetti docenti in esonero.
      Al fine di garantire il tempestivo espletamento delle procedure concorsuali che verranno rinnovate per effetto di pronunce di annullamento giurisdizionale, il comma 8 prevede l'integrazione delle commissioni giudicatrici di altri componenti, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità. A tal fine, sono stanziati 100.000 euro nel 2013 e 400.000 euro nel 2014 per la copertura degli eventuali maggiori oneri.

      Articolo 18 (Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione). L'articolo consente, al comma 1, l'immediata assunzione di vincitori di un concorso già espletato. In un contesto amministrativo caratterizzato dall'età media avanzata del personale del Ministero e da un dato molto elevato di pensionamenti, che negli ultimi tre anni ha superato le 1.000 unità di personale, a fronte di circa 4.800 dipendenti in servizio, assume un'importanza strategica per questa Amministrazione la capacità di utilizzare pienamente e nel migliore dei modi le facoltà assunzionali disponibili al fine di continuare a favorire l'azione avviata di ringiovanimento e di ricambio del personale dirigenziale e delle aree. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si trova infatti in una situazione diversa da molte altre amministrazioni pubbliche poiché, nonostante siano stati puntualmente effettuati tutti i tagli di organico previsti dalle normative degli ultimi anni e, in particolare, dal decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review), permangono ancora scoperture di organico molto consistenti che mettono a rischio il pieno espletamento delle funzioni istituzionali strettamente necessarie, tra le quali, principalmente, quella relativa all'attività ispettiva e di monitoraggio del sistema di istruzione e formazione.
      Con specifico riferimento alla dirigenza tecnica, va osservato che le relative dotazioni organiche presentano attualmente tassi di scopertura pari all'80 per cento, peraltro in concomitanza con il potenziamento del Sistema nazionale di valutazione, che si articola, tra gli altri, anche nel corpo ispettivo. Allo stato attuale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve svolgere compiti ispettivi e di monitoraggio nei confronti delle oltre 9.000 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, dispone soltanto di 29 dirigenti tecnici (ex ispettori) a fronte di una dotazione organica pari a 200 posti di funzione. Il regolamento attuativo dell'articolo 2, comma 4-noviesdecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, affida ai dirigenti tecnici delicati compiti ispettivi e di monitoraggio. All'assunzione dei vincitori del concorso non si potrà provvedere nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'esercizio corrente perché insufficienti, anche alla luce delle altre esigenze istituzionali che impongono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per 75 funzionari e richiedono il trattenimento in servizio di un dirigente di prima fascia nonché l'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi già espletati e banditi da tempo.
      Al riguardo, giova far presente che il concorso per il reclutamento di 145 dirigenti tecnici, bandito nel 2008, si è recentemente concluso con l'individuazione di 55 vincitori e due idonei (la presenza di idonei, nonostante il numero di vincitori sia inferiore al numero complessivo dei posti banditi, è giustificata dal fatto che a conclusione del concorso vi sono state diverse graduatorie, una delle quali con vincitori e idonei), che però non è stato possibile assumere subito a causa dell'insufficienza delle facoltà assunzionali a legislazione vigente.
      Per superare tali criticità, che caratterizzano la situazione peculiare di questo Ministero, la norma in esame è finalizzata a consentire le assunzioni dei dirigenti tecnici coprendo l'onere a regime sui risparmi di spesa conseguiti attraverso vincoli (previsti dal comma 2) sulla composizione delle commissioni degli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado con riguardo alla distanza tra la sede di servizio dei membri esterni e la sede d'esame.

      Articolo 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). La norma contiene misure di immediata applicazione per l'organizzazione e per il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), consentendo una maggiore continuità didattica e quindi un migliore funzionamento delle istituzioni stesse.
      Il comma 1 prevede che le attuali graduatorie nazionali previste dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 7 aprile

2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, possano essere utilizzate anche per l'attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato.
      Il comma 2 intende confermare, per il prossimo anno accademico 2013/2014, il personale docente delle istituzioni di AFAM sugli stessi posti già ricoperti nell'anno accademico 2012/2013 e che risultino vacanti e disponibili. Il personale coinvolto è quello che abbia maturato almeno tre anni accademici in incarichi di insegnamento.
      Il comma 3 prevede che la nomina del direttore amministrativo delle istituzioni di AFAM venga fatta dal consiglio di amministrazione dell'istituzione stessa. La previsione era già stata introdotta dall'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, che è stato oggetto della sentenza n. 6451 del 16 giugno 2009 del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha considerato illegittima la norma per aver disciplinato la figura del direttore amministrativo in assenza di idonea fonte normativa e anzi in contrasto con la fonte primaria. Si rende quindi necessario disciplinare la materia con norma primaria.
      Il comma 4 intende garantire il funzionamento e l'offerta formativa degli istituti superiori di studi musicali non statali «ex pareggiati», a tutt'oggi fortemente compromessi da gravi difficoltà finanziarie e in attesa di un processo di razionalizzazione e integrazione degli stessi. Per tale scopo è previsto lo stanziamento della somma di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
      Il comma 5 rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, da erogare tenendo conto della spesa storica di ciascun istituto.

Il Capo III
Il Capo III reca disposizioni per le università e la ricerca.

      Articolo 20 (Corsi di laurea ad accesso programmato). La norma elimina il cosiddetto «bonus di maturità», che viene accordato agli studenti che si iscrivono agli esami per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, con effetto anche per gli esami già banditi e non ancora conclusi.
      La norma abroga l'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante disposizioni per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari programmati a livello nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. La norma fissava a 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione ai predetti corsi universitari prevedendo che 90 punti fossero assegnati sulla base del risultato dei test di ingresso e 10 fossero assegnati agli studenti che avessero conseguito risultati scolastici di particolare valore nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, indicando i criteri per la determinazione del punteggio da attribuire per la valorizzazione del percorso scolastico. Tale norma, nonostante la modifica operata nel 2008 (decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009) incontrava notevoli difficoltà applicative che hanno indotto a rinviarne gli effetti con interventi annuali d'urgenza fino all'anno accademico 2013/2014. Considerato che la prima applicazione delle disposizioni ha confermato le criticità della norma, anche con riferimento alla difficoltà di individuare un meccanismo di valorizzazione sostanziale del percorso scolastico che tenesse conto del contesto locale, se ne rende necessaria l'abrogazione.

      Articolo 21 (Formazione specialistica dei medici). La disposizione modifica la disciplina della formazione specialistica dei medici, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con un duplice intervento teso a risolvere alcune criticità riscontrate in ordine alle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ad abbreviare i tempi per la determinazione dell'importo dei contratti degli specializzandi medici. Anche queste norme sono di immediata applicazione.


      In particolare, con la modifica di cui al comma 1 viene prevista un'unica commissione preposta alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, in luogo delle commissioni giudicatrici locali, e la formazione di una graduatoria nazionale all'esito delle prove, anziché singole graduatorie locali, a garanzia dell'uniformità di trattamento dei candidati e per assicurare l'accesso alle scuole agli aventi diritto secondo criteri di merito su scala nazionale. Il meccanismo di accesso ad oggi attuato presentava il duplice limite di differenziare all'origine la prova di accesso per lo stesso tipo di scuola, i cui contenuti, secondo un'interpretazione più sostanziale della norma primaria, avrebbero dovuto essere uguali per tutti, e di prevedere una graduatoria locale per l'accesso alle singole scuole. Esso era passibile quindi di generare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi nonché di precludere l'ammissione a candidati potenzialmente più meritevoli su scala nazionale rispetto ad altri che, avendo concorso per altra scuola dello stesso tipo, risultavano invece ammessi, con ricadute negative sia sull'aspettativa del candidato ad essere giudicato secondo criteri meritocratici che sull'interesse del sistema universitario a selezionare i migliori. Si è reso pertanto urgente un intervento sulla norma primaria teso a rimuovere i profili critici sopra descritti. È fatta salva la specifica disciplina per l'accesso degli allievi della scuole militari alle scuole di specializzazione.
      Il comma 2 intende semplificare la procedura di determinazione dell'importo dei contratti degli specializzandi medici. La normativa vigente (articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999) prevede che detto importo sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale, da adottare su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale procedura, piuttosto complessa, in genere si chiude ad anno accademico già iniziato. Si dispone pertanto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri abbia efficacia triennale.

      Articolo 22 (Organizzazione dell'ANVUR e degli enti di ricerca). La norma interviene sull'organizzazione dell'ANVUR e degli enti di ricerca, con disposizioni la cui urgenza è dettata dall'esigenza di rinnovare gli organi di vertice di questi enti.
      I commi 1 e 2 dettano disposizioni urgenti in materia di organizzazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in relazione alla necessità di provvedere alla nomina dei nuovi componenti del consiglio direttivo, a seguito di dimissioni e anche in previsione della prossima scadenza del mandato di alcuni di essi. Il procedimento di nomina e la durata in carica del consiglio direttivo sono definiti dal regolamento di attuazione, che prevede una durata di quattro anni. Per facilitare la nomina dei nuovi componenti, a seguito di dimissioni, e in considerazione dell'esigenza di autonomia dell'ANVUR, si interviene per limitare la discrezionalità rimessa al regolamento stesso, stabilendo per legge la procedura di nomina e la durata, che viene confermata in quattro anni. La disposizione disciplina la durata a regime e fa salva, per i soli componenti ancora in carica, la disciplina transitoria presente nel regolamento, disegnata in modo da assicurare un ricambio graduale dei componenti dell'organo. Nel definire la durata del mandato in quattro anni, essa chiarisce che la previsione si applica anche ai componenti nominati in sostituzione per cessazione anticipata dalla carica, per estendere anche a loro la relativa garanzia. Viene così superata l'attuale previsione del regolamento che limita la durata in carica del sostituto alla durata residua del mandato del sostituito.
      I commi 3 e 4 riguardano invece la nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Parallelamente a quanto previsto per l'ANVUR, si conferma la procedura con un elenco di nomi, proposto da un comitato di selezione,

ma si prevede che l'elenco possa essere utilizzato entro un anno dalla formulazione della proposta. In via di prima applicazione, si prevede, per le nomine che si renderanno necessarie successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la nomina di un nuovo comitato e la formazione di un nuovo elenco.

      Articolo 23 (Finanziamento degli enti di ricerca). La norma intende risolvere alcuni problemi inerenti al finanziamento degli enti di ricerca e all'uso dei loro fondi.
      Il comma 1 interviene sulla disposizione (articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005), che esclude dal limite di spesa per utilizzo di personale a tempo determinato disposto per gli enti pubblici, le assunzioni a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica effettuate da alcuni enti, fra cui gli enti di ricerca e le università, reintroducendo l'esclusione anche per i progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti. Viene inoltre precisato che l'esclusione prevista dalla norma è limitata ai progetti i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione, per i soli enti di ricerca, per i progetti finanziati con le risorse premiali.
      Il comma 2 modifica i criteri di ripartizione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca (FOE) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevedendo che essa sia effettuata in base non solo alla programmazione strategica preventiva ma anche in considerazione della missione dell'ente e che, nel medesimo contesto, sia ripartita una quota premiale non inferiore al 7 per cento del fondo, con incrementi annuali, sulla base della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di specifici programmi e progetti proposti dagli enti. L'intervento consente di modulare il finanziamento anche in relazione alla missione dell'ente, di abbreviare i tempi per l'erogazione della quota premiale, che viene attribuita insieme alle risorse del fondo ordinario, e di utilizzare i risultati della VQR, ormai entrata a regime dal giugno 2013, per l'attribuzione della quota premiale, anziché per il riparto del finanziamento ordinario, specificando peraltro che detta valutazione può avere una rilevanza differenziata in relazione alla missione dell'ente. Inoltre, si consente di recuperare le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto per specifiche finalità, nel caso in cui non possano essere utilizzate per tali finalità, prevedendo la possibilità di destinarle, previa autorizzazione ministeriale, ad altre attività o progetti purchè attinenti alla programmazione degli enti.

      Articolo 24 (Personale degli enti di ricerca). La norma introduce disposizioni per il personale degli enti di ricerca, volte a soddisfare urgenti necessità degli stessi.
      In particolare, i commi 1-4 riguardano il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo n. 381 del 1999, che è componente del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 225 del 1992, nonché centro di competenza del Dipartimento della protezione civile con funzioni di sorveglianza sismica, vulcanica e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004. Per assicurare la funzionalità dell'Istituto e garantirne lo svolgimento dei compiti istituzionali, stanti le crescenti e reiterate richieste di intervento in materia di protezione civile connesse al verificarsi di calamità naturali, si rende necessario autorizzare l'INGV ad assumere un adeguato numero di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca. L'attuale consistenza di personale di ruolo dell'INGV, in dotazione organica, è di 546 unità a cui si aggiungono 313 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Con il presente intervento, si dispone che l'ente possa assumere,

nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità. Al relativo onere (per ogni anno è di 2 milioni di euro/40 unità di personale, per complessivi 10 milioni di euro/200 unità di personale a regime) si provvede ai sensi del comma 2.
      I commi 3 e 4 recano le conseguenti disposizioni per l'adeguamento del fabbisogno del personale e del fabbisogno finanziario dell'ente, nonché consentono agli enti di ricerca, in considerazione della specificità di alcune loro figure professionali (ricercatore e tecnologo), di procedere al reclutamento delle stesse senza espletare le procedure di mobilità normalmente previste per le pubbliche amministrazioni, che risultano troppo complesse e poco utili in considerazione della difficoltà di rinvenire in altre amministrazioni le figure richieste.

      Articolo 25 (Disposizioni tributarie in materia di accisa). L'articolo 27 del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede la generale sottoposizione ad accisa di alcune bevande contenenti alcole etilico (tra queste la birra e i prodotti alcolici intermedi) nonché dell'alcole etilico tal quale, con l'applicazione delle specifiche aliquote previste dall'allegato I accluso al medesimo testo unico.
      Con la disposizione in illustrazione si intende aumentare le predette aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico tal quale al fine di determinare maggiori entrate erariali. Gli aumenti delle aliquote in questione tengono conto e si coordinano con i simmetrici aumenti delle stesse aliquote di accisa già disposti dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, in corso di conversione. Ovviamente, gli incrementi determinati dal predetto articolo 14, comma 2, vengono superati e inclusi nelle misure ora determinate dal presente articolo.

      Articolo 26 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale). Con la norma si apportano modifiche alle discipline fiscali in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale.
      In particolare, il comma 1 della norma modifica la disciplina che entrerà in vigore dal 2014 contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, novellando il comma 3 di tale articolo per prevedere, relativamente agli atti concernenti trasferimenti immobiliari di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'istituzione di una misura fissa di 50 euro per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale in luogo dell'esenzione prevista nella versione attuale.
      Con il comma 2 della norma si innalza da 168 euro a 200 euro l'importo della misura fissa applicabile in linea generale alle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai sensi di qualsiasi disposizione in vigore anteriormente alla data del 1o gennaio 2014.
      Infine, il comma 3 precisa che quest'ultima disposizione si applica a partire dal 1o gennaio 2014 con riguardo agli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, nonché per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

      Articolo 27 (Norme finanziarie). La norma individua le coperture delle disposizioni di spesa del decreto-legge.

      Articolo 28 (Entrata in vigore). La norma dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013. (*)
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE
Articolo 1.
(Welfare dello studente).

        1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefìci a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

        2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:

            a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;

        (*) Si veda, altresì, l'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2013.

            b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefìci erogati da amministrazioni pubbliche;

            c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

        3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefìci e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefìci agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entità dei benefìci, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.

        4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

Articolo 2.
(Diritto allo studio).

        1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.

        2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

Articolo 3.
(Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

        1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni.

Il bando stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

        2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

            a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

            b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;

            c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.

        3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre 2013.

        4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014.

Articolo 4.
(Tutela della salute nelle scuole).

        1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.».

        2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

        3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

        4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento

dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

        5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.
(Potenziamento dell'offerta formativa).

        1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

        2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre

2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.

        3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.

        4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».

Articolo 6.
(Riduzione del costo dei libri scolastici).

        1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;

            b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione»;

                2) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»;

                3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del

collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.».

        2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.

        3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.

Articolo 7.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

        1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.

        3. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per

l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.
Articolo 8.
(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado).

        1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla «Garanzia giovani», a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.»;

            b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei princìpi di pluralismo, concorrenza e trasparenza.»;

            c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «nell'ultimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni»;

            d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.».

        2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.

Articolo 9.
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione).

        1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;».

        2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

        3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE
Articolo 10.
(Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali).

        1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

        3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e universitaria». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 11.
(Wireless nelle scuole).

        1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

Articolo 12.
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche).

        1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5 la parola «Alle» è sostituita da «Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle»;

            b) al comma 5-bis le parole «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013» sono sostituite dalle parole «Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014»;

            c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.».

        2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 13.
(Integrazione delle anagrafi degli studenti).

        1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

        2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

        3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.
(Istituti tecnici superiori).

        1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da «con la costituzione» fino alla fine del periodo.

        2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.

Articolo 15.
(Personale scolastico).

        1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli

obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

        2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

        3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        4. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

                1) il comma 13 è abrogato;

                2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;

                3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma 14»;

            b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

        5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

        6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

        7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.

        8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

        9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.

        10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

Articolo 16.
(Formazione del personale scolastico).

        1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare riferimento:

            a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;

            b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;

            c) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

            d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

            e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei princìpi di concorrenza e trasparenza.

        3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo

successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
Articolo 17.
(Dirigenti scolastici).

        1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

        «Art. 29. – (Reclutamento dei dirigenti scolastici). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia

e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».

        2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.

        4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge.

        5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

        6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15

luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

        7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

        8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.

Articolo 18.
(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione).

        1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.

        2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
Articolo 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

        1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

        2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1.

        3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.

        5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.

Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 20.
(Corsi di laurea ad accesso programmato).

        1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 21.
(Formazione specialistica dei medici).

        1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;

            b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

        2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole «ed è determinato annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,».

Articolo 22.
(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca).

        1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi

quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.»;

            b) alla lettera b) le parole «la nomina e la durata in carica» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e le modalità di nomina».

        2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.

        3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta».

        4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.

Articolo 23.
(Finanziamento degli enti di ricerca).

        1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola «anche» è sostituita dalle seguenti: «ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli».

        2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:

        «Art. 4. – (Finanziamento degli enti di ricerca). – 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della

predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

        1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.».

Articolo 24.
(Personale degli enti di ricerca).

        1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, 4 milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno 2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.

        2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

        3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1.

        4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 25.
(Disposizioni tributarie in materia di accisa).

        1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

            a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;

            b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;

            c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

        2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.

        3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

            a) a decorrere dal 1o gennaio 2014:

                birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

                prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;

                alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.

            b) a decorrere dal 1o gennaio 2015:

                birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;

                prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;

                alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.»

Articolo 26.
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale).

        1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.».

        2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014 è elevato ad euro 200.

        3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1o gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture

private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Articolo 27.
(Norme finanziarie).

        1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

        2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

            a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;

            b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

            c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica»;

            d) quanto a euro 1 milione euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria»;

            e) quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema

universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria»;

            f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 12 settembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri.
Carrozza, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze.

        Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.