• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/10438 in sede di conversione in legge del decreto n. 83 del 2014, è stato approvato un emendamento, presentato dai relatori, in base al quale è stato stabilito (articolo 12, comma 1-bis) che, al...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10438presentato daMANNINO Claudiatesto diMartedì 22 settembre 2015, seduta n. 487

MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
in sede di conversione in legge del decreto n. 83 del 2014, è stato approvato un emendamento, presentato dai relatori, in base al quale è stato stabilito (articolo 12, comma 1-bis) che, al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, intervenendo nella commissione competente durante l'esame del provvedimento, ha sottolineato che si tratta di una norma grazie alla quale «poter mettere in discussione i pareri degli organi periferici del MIBACT con un procedimento non giurisdizionale», e che la vera finalità sarebbe quella di «valorizzare il ruolo delle soprintendenze, in quanto, sottoponendo ad un controllo gli atti da esse adottati si pone un freno all'arbitrarietà delle relative decisioni»;
il Ministro interrogato, intervenendo durante l'esame del provvedimento in Aula, a proposito dell'emendamento approvato in Commissione, ha segnalato la necessità di scongiurare «un dibattito caricaturale per cui le soprintendenze sono il luogo sacro dove non si sbaglia mai o, altro campo e altra caricatura, le soprintendenze sono un ostacolo allo sviluppo», aggiungendo che con l'approvazione della norma in discussione si sarebbe sanata l'anomalia rappresentata dal fatto che nei confronti dell'operato delle soprintendenze ci si trovava in uno «rari casi in cui una decisione della pubblica amministrazione non è in alcun modo rivedibile, nemmeno con ricorso gerarchico, se non attraverso l'impugnazione davanti alla magistratura ordinaria»;
con il successivo decreto del Presidente del Consiglio 29 agosto 2014, n. 171 – entrato in vigore l'11 dicembre 2014 – è stato approvato il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
l'articolo 39 del regolamento richiamato sopra istituisce le commissioni regionali per il patrimonio culturale – presiedute dal segretario regionale del Ministero e composte dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli istituti, e dai direttori dei poli museali operanti nelle rispettive regioni – e affida a quest'ultime Commissioni, tra le altre, le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui al sopra ricordato articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito dalla legge n. 106 del 2014;
a giudizio degli interroganti – che nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione presentarono appositi subemendamenti (0.12.45.1, 0.12.45.2 e 0.12.45.3) finalizzati a sopprimere il comma 1-bis ovvero a riformularlo al fine di ridurre il novero degli atti riesaminabili – ciò che è anomalo non è tanto quanto detto dal Ministro interrogato, durante il dibattito in Aula, ma piuttosto il fatto che il ricorso gerarchico introdotto con l'articolo 12, comma 1-bis, della legge n. 89 del 2014 trovi applicazione non tanto nei confronti di atti e provvedimenti rilevanza esterna, e comunque immediatamente efficaci, ma anche e soprattutto ad atti infraprocedimentali, quali sono, per esempio, i pareri di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990, richiamati espressamente nell'articolo 12, comma 1-bis, della legge n. 106 del 2014;
secondo gli interroganti, la disposizione di legge in questione non sembra garantire la valorizzazione del ruolo delle soprintendenze, ma piuttosto l'ulteriore aggravamento dei procedimenti amministrativi, soprattutto se – stando a quanto disposto dal citato regolamento di organizzazione – il riesame dei pareri, dei nulla osta o degli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero, viene fatto da una commissione composta dagli stessi soprintendenti;
a giudizio degli interroganti – a distanza di un anno dall'approvazione della legge n. 106 del 2014 e da più di 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di organizzazione – è dunque necessario conoscere gli effetti concretamente prodotti dalla norma richiamata, e valutare se quest'ultima abbia consentito di raggiungere gli obiettivi declamati, che ne sono alla base, ovvero se abbia finito per trovare episodica applicazione e/o per aggravare i procedimenti amministrativi che coinvolgono le soprintendenze –:
se, in quali e quanti casi, le commissioni regionali per il patrimonio culturale – d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni – abbiano provveduto a riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
se, in quali e quanti casi, le commissioni regionali per il patrimonio culturale – d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni – abbiano provveduto a riesaminare, in particolare, il dissenso espresso dalla soprintendenza competente all'interno di conferenze di servizi convocate ai sensi dell'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990;
se, in quali e quanti casi – ad esito del riesame da parte delle commissioni regionali per il patrimonio culturale – siano stati annullati e/o modificati e rivisti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero;
se, in quali e quanti casi, i pareri contrari espressi dalla soprintendenza competente all'interno di conferenze di servizi convocate ai sensi dell'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990 – ad esito del riesame da parte delle commissioni regionali per il patrimonio culturale – siano stati annullati e/o modificati e rivisti. (4-10438)