• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02205 LIUZZI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che: in data 19 gennaio 2015 l'interrogante presentava l'atto di sindacato ispettivo 4-03269, rimasto...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02205 presentata da PIETRO LIUZZI
martedì 22 settembre 2015, seduta n.509

LIUZZI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:

in data 19 gennaio 2015 l'interrogante presentava l'atto di sindacato ispettivo 4-03269, rimasto inspiegabilmente senza risposta da parte del Governo, per chiedere al Ministro in indirizzo quali provvedimenti intendesse adottare per l'erogazione dei contributi previsti a tutto il 2011, per coloro che hanno già realizzato opere di conservazione, precedentemente autorizzate, dei beni di interesse storico, artistico o culturale privati;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", emanato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, all'articolo 31, prevede l'erogazione di contributi (ai sensi dei successivi articoli 35 e 37) per il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo;

successivamente, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

come noto, molti proprietari hanno provveduto a realizzare opere conservative sui beni culturali, debitamente autorizzate ed ammesse a contributo di legge, già prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, esponendosi personalmente con gli istituti bancari, che hanno loro anticipato il finanziamento per la realizzazione delle citate opere ammesse, nella convinzione del ruolo fondamentale dell'affidamento formatosi nel privato nei confronti dell'operato della pubblica amministrazione, in conformità al principio di certezza del diritto e al divieto di retroattività della legge;

per il motivo precedentemente esposto, i proprietari dei beni culturali si trovano oggi nella condizione di dovere far fronte alla restituzione dei mutui contratti per l'esecuzione dei lavori, senza però aver avuto dallo Stato quanto loro riconosciuto in base al combinato disposto degli articoli 31 e 35 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

tale situazione di incertezza sul rimborso dei contributi, anche in virtù del blocco posto in essere dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha spinto molti dei proprietari privati a non eseguire le opere conservative, aggravando lo stato di incuria ed abbandono di molti dei nostri beni storico-artistici privati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure urgenti, anche di carattere legislativo, intenda adottare;

in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare al fine di rimuovere gli ostacoli normativi e burocratici che impediscono la piena tutela e conservazione dei beni culturali dei privati, assicurando nel contempo agli aventi diritto la pronta erogazione dei contributi di legge, come autorizzati già prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, anche sulla base di un criterio di priorità e per assicurare un'adeguata ed urgente manutenzione di quei beni dislocati sul territorio italiano che versano in precarie condizioni di stabilità.

(3-02205)