• C. 345 Proposta di legge presentata il 19 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.345 Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 345


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT
Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia
Presentata il 19 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge riproduce il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia approvato dalla Camera dei deputati nella XVI legislatura pressoché all'unanimità. Tale testo recepiva in larga misura il contenuto della proposta di legge n. 5470 della XIV legislatura, presentata il 1° dicembre 2004 su iniziativa del primo firmatario della presente proposta e di altri deputati, cui erano state successivamente abbinate le proposte di legge – convertenti nello spirito di fondo e nelle finalità ispiratrici – nn. 5638 e 5891, a prima firma, rispettivamente, dell'onorevole Tommaso Foti e dell'onorevole Coluccini. La Camera dei deputati aveva approvato un testo unificato di tali proposte nel corso della XIV legislatura, nella seduta del 25 luglio 2005, dopo un intenso e approfondito lavoro istruttorio svolto presso la Commissione Ambiente e il comitato ristretto all'uopo nominato.
      Un testo sostanzialmente analogo è stato approvato dalla Camera nella XV Legislatura nel 2007, e, con qualche modifica, successivamente nella XVI Legislatura il 28 luglio 2011. Tale testo, era di grande snellezza e, semplicità, risultando composto da tre soli articoli. Purtroppo, la conclusione della XVI legislatura non ne ha consentito l'approvazione definitiva da parte del Senato.
      Si ripropone pertanto in questa legislatura, il testo approvato nel 2011, auspicandone la più sollecita approvazione.
      La proposta di legge prevede in primo luogo (articolo 1) interventi integrati pubblico-privati di riqualificazione urbana dei centri storici: questi interventi mirano al risanamento e al recupero del patrimonio edilizio da parte dei privati, alla realizzazione di opere pubbliche, al miglioramento e all'adeguamento dei servizi pubblici. Il relativo finanziamento vede la compartecipazione dei privati e dello Stato. Le risorse statali vengono destinate, fino al 50 per cento dell'ammontare complessivo, ai comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti; la restante metà dei finanziamenti è destinata ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con priorità per gli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse con fondi propri.
      È inoltre stabilita (articolo 2) l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, con una dotazione di 25 milioni di euro all'anno.
      Nell'articolo 3 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2013-2019.
      2. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbani individuati con il decreto di cui al comma 6, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto e compatibilmente con le tipologie e le strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani», con le modalità di cui al comma 5.


      3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
      4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.
      5. La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani» consistono nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, che insistono all'interno dei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento o collegamento alla valorizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.
      6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbani in comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ai quali attribuire il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'attribuzione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbani interessati, che rimane disciplinato dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, destinato ai comuni e alle unioni di comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari ad almeno il 25 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni ai quali è stato attribuito il marchio di «borghi antichi d'Italia» ai sensi del comma 6 dell'articolo 1.


      3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero delle zone di particolare pregio di cui all'articolo 1, comma 2, e per le eventuali revoche dei contributi previsti, nonché le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
      4. Per l'anno 2013, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      7. A decorrere dall'anno 2014, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 3.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.