• C. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-22794-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 24 settembre 2015); FABBRI Marilena, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1269 Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 9, D'INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 6 marzo 2012 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
n. 200, d'iniziativa dei deputati
DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 15 marzo 2013

La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e nzterni), il 24 settembre 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 9, 200, 250, 273, 274, 349, 369, 404, 463, 494, 525, 604, 606, 647, 707, 794, 836, 886, 945, 1204, 1269, 1443, 2376, 2495 e 2794. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 250, d'iniziativa dei deputati
VENDOLA, MIGLIORE, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 15 marzo 2013
n. 273, d'iniziativa del deputato BRESSA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 15 marzo 2013
n. 274, d'iniziativa del deputato BRESSA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri
Presentata il 15 marzo 2013
n. 349, d'iniziativa dei deputati
PES, GOZI, PELUFFO, SCALFAROTTO
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di concessione della cittadinanza
Presentata il 19 marzo 2013
n. 369, d'iniziativa del deputato ZAMPA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri
Presentata il 20 marzo 2013
n. 404, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza
Presentata il 21 marzo 2013
n. 463, d'iniziativa dei deputati
BERSANI, CHAOUKI, SPERANZA, KYENGE, ROBERTA AGOSTINI, AMODDIO, ANTEZZA, ASCANI, BARUFFI, BASSO, BELLANOVA, BENI, BERRETTA, BIFFONI, BINI, BIONDELLI, BLAZINA, BOBBA, BOCCI, BOCCIA, BOLOGNESI, BONOMO, MICHELE BORDO, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CARRA, CARROZZA, CENNI, COCCIA, COPPOLA, COSCIA, DAL MORO, DAMIANO, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FABBRI, GIANNI FARINA, FEDI, FERRANTI, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, GADDA, GASBARRA, GASPARINI, GHIZZONI, GINEFRA, GIORGIS, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, LORENZO GUERINI, IACONO, TINO IANNUZZI, LENZI, LEONORI, LODOLINI, MADIA, MAESTRI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANI, MARIANO, MARTELLA, MARTELLI, MARZANO, MICCOLI, MOGHERINI, MOGNATO, MONACO, MONGIELLO, MOSCATT, MURA, MURER, NACCARATO, NARDUOLO, PASTORINO, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO, GIUDITTA PINI, PISTELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RACITI, RAMPI, REALACCI, RICHETTI, ROCCHI, ROMANINI, ROSATO, ROSTAN, SANI, SCANU, SCUVERA, SERENI, TARANTO, TENTORI, TIDEI, TULLO, VELO, VERINI, VILLECCO CALIPARI, ZAMPA, ZAPPULLA, ZARDINI, ZOGGIA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza
Presentata il 21 marzo 2013
n. 494, d'iniziativa del deputato VACCARO
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 25 marzo 2013
n. 525, d'iniziativa dei deputati
MARAZZITI, SANTERINI, REALACCI, BOBBA, VERINI, BINETTI, CATANIA, ANTIMO CESARO, FAUTTILLI, GALGANO, GIGLI, MATARRESE, MOLEA, NISSOLI, SBERNA, SCHIRÒ PLANETA, TINAGLI, VECCHIO, VEZZALI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 25 marzo 2013
n. 604, d'iniziativa dei deputati
FEDI, PORTA, LA MARCA, GARAVINI, GIANNI FARINA, ROSATO, VALERIA VALENTE, BENAMATI, D'INCECCO, NISSOLI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza
Presentata il 29 marzo 2013
n. 606, d'iniziativa dei deputati
LA MARCA, GARAVINI, PORTA, FEDI, GIANNI FARINA, ROTTA, BINDI, FERRARI, BELLANOVA, VERINI, BRAGA, DONATI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti
Presentata il 29 marzo 2013
n. 647, d'iniziativa dei deputati
CARUSO, GIGLI, PASTORELLI, RABINO, SOTTANELLI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 4 aprile 2013
n. 707, d'iniziativa del deputato GOZI
Disciplina della cittadinanza
Presentata il 10 aprile 2013
n. 794, d'iniziativa dei deputati
BUENO, MERLO, BORGHESE
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti
Presentata il 17 aprile 2013
n. 836, d'iniziativa dei deputati
CARUSO, CARELLA, GIGLI, MAGORNO, RABINO, SOTTANELLI
Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti
Presentata il 23 aprile 2013
n. 886, d'iniziativa dei deputati
PORTA, OTTOBRE, BUENO, MERLO, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI, GNECCHI, LA MARCA
Modifica all'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
Presentata il 7 maggio 2013
n. 945, d'iniziativa del deputato POLVERINI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza
Presentata il 14 maggio 2013
n. 1204, d'iniziativa dei deputati
SORIAL, DADONE, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, ROSTELLATO, RUOCCO, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VIGNAROLI, VILLAROSA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di acquisto della cittadinanza
Presentata il 14 giugno 2013
n. 1269, d'iniziativa dei deputati
MERLO, BORGHESE
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti
Presentata il 25 giugno 2013
n. 1443, d'iniziativa del deputato CENTEMERO
Modifica all'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne e dei loro discendenti che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero
Presentata il 30 luglio 2013
n. 2376, d'iniziativa del deputato BIANCONI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza
Presentata il 14 maggio 2014
n. 2495, d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto, concessione e riacquisto della cittadinanza
Presentata il 26 giugno 2014
n. 2794, d'iniziativa dei deputati
FITZGERALD NISSOLI, GITTI, PICCHI, ABRIGNANI, ADORNATO, AIRAUDO, ALFREIDER, ALLASIA, ALLI, ALTIERI, AMATO, AMENDOLA, AMODDIO, ANTEZZA, ANZALDI, ARCHI, ARLOTTI, ARTINI, ASCANI, ATTAGUILE, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASSO, BATTAGLIA, BAZOLI, BENAMATI, BERGAMINI, BERGONZI, BERLINGHIERI, BERNARDO, BERSANI, DORINA BIANCHI, BIANCOFIORE, BIANCONI, BIASOTTI, BINETTI, BOCCADUTRI, PAOLA BOLDRINI, BOMBASSEI, FRANCO BORDO, BORGHESE, BORGHESI, BORGHI, BOSCO, BOSSA, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, PAOLA BRAGANTINI, BRANDOLIN, BRUNETTA, BRUNO, BUENO, BURTONE, BUSIN, BUTTIGLIONE, CALABRÒ, CAMANI, CANI, CAON, CAPARINI, CAPELLI, CAPEZZONE, CAPODICASA, CAPONE, CAPUA, CARBONE, CARELLA, CARFAGNA, CARIELLO, CARRA, CARRESCIA, CARUSO, FRANCO CASSANO, CASTIELLO, CASTRICONE, CATALANO, CATANIA, CATANOSO GENOESE, CAUSIN, CENSORE, CENTEMERO, CERA, ANTIMO CESARO, LUIGI CESARO, CHAOUKI, CHIARELLI, CIMBRO, CIMMINO, CIPRINI, CIRACÌ, CIRIELLI, COCCIA, COPPOLA, COVA, COVELLO, COZZOLINO, CRIMÌ, CUPERLO, CURRÒ, D'AGOSTINO, D'ALIA, DAMBRUOSO, D'ARIENZO, DE MITA, DELLAI, DI GIOIA, DI LELLO, DI SALVO, FABRIZIO DI STEFANO, MARCO DI STEFANO, D'INCECCO, DISTASO, D'OTTAVIO, EPIFANI, FABBRI, FAENZI, FALCONE, FAMIGLIETTI, FANTINATI, DANIELE FARINA, GIANNI FARINA, FAUTTILLI, FAVA, FEDI, FEDRIGA, FIANO, FRAGOMELI, FUCCI, FURNARI, FUSILLI, GADDA, GALGANO, CARLO GALLI, GIAMPAOLO GALLI, RICCARDO GALLO, GALPERTI, GANDOLFI, GARAVINI, GAROFALO, GAROFANI, GEBHARD, GELLI, GIAMMANCO, GIGLI, GINOBLE, GIANCARLO GIORDANO, ALBERTO GIORGETTI, GIANCARLO GIORGETTI, GNECCHI, GRIMOLDI, GIUSEPPE GUERINI, GUIDESI, IACONO, CRISTIAN IANNUZZI, INVERNIZZI, LA MARCA, LA RUSSA, LABRIOLA, LAFFRANCO, LAINATI, LATRONICO, LIBRANDI, LO MONTE, LOCATELLI, LODOLINI, LONGO, MAGORNO, MAIETTA, MANCIULLI, MANZI, MARAZZITI, MARCHETTI, MARCOLIN, MARCON, MARGUERETTAZ, MARIANI, MAROTTA, MARTELLA, MARTI, ANTONIO MARTINO, MARZANO, MATARRELLI, MATARRESE, MATTIELLO, MAZZIOTTI DI CELSO, MAZZOLI, MELILLA, GIORGIA MELONI, MERLO, MINARDO, MISIANI, MOLEA, MOLTENI, MONCHIERO, MONGIELLO, MORETTO, MOSCATT, MOTTOLA, MUCCI, MURER, NARDUOLO, NASTRI, NESI, NICCHI, NICOLETTI, NIZZI, OCCHIUTO, OLIARO, OLIVERIO, OTTOBRE, PAGANI, PAGANO, PAGLIA, PALESE, PALMA, PALMIERI, PALMIZIO, PANNARALE, PARRINI, PASTORELLI, PASTORINO, PATRIARCA, PELILLO, PELLEGRINO, PETRENGA, PETRINI, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, SALVATORE PICCOLO, PICCONE, PIEPOLI, PILI, PILOZZI, GIANLUCA PINI, GIUDITTA PINI, PINNA, PIRAS, PISANO, PISICCHIO, PISO, PIZZOLANTE, PLANGGER, POLIDORI, POLLASTRINI, POLVERINI, PORTA, PRATAVIERA, PRESTIGIACOMO, PREZIOSI, PRODANI, QUARTAPELLE PROCOPIO, QUINTARELLI, RABINO, RACITI, RAGOSTA, RAMPELLI, RAMPI, RAVETTO, RIBAUDO, RIGONI, RIZZETTO, ROCCELLA, ROCCHI, ROMANINI, ANDREA ROMANO, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, ROMELE, RONDINI, ROSATO, PAOLO ROSSI, ROSTAN, ROSTELLATO, ROTONDI, SALTAMARTINI, SAMMARCO, FRANCESCO SANNA, GIOVANNA SANNA, SANNICANDRO, SANTELLI, SANTERINI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SBERNA, SBROLLINI, SCANU, SCHIRÒ, SCHULLIAN, SCOPELLITI, SCOTTO, SCUVERA, SEGONI, SGAMBATO, SIMONETTI, SIMONI, SOTTANELLI, SQUERI, TABACCI, TACCONI, TANCREDI, TERROSI, TINAGLI, TOTARO, TURCO, VACCARO, VALENTINI, VARGIU, VAZIO, VECCHIO, VELLA, VENITTELLI, VENTRICELLI, VERINI, VEZZALI, VILLECCO CALIPARI, VITELLI, ZACCAGNINI
Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati in Italia da almeno un genitore italiano, che l'hanno perduta a seguito di espatrio
Presentata il 22 dicembre 2014
(Relatrice per la maggioranza: FABBRI)
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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
NULLA OSTA


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare e abbinate (C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bossa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli), in materia di cittadinanza, come risultante dall'esame degli emendamenti;

            preso atto con favore che, dopo molti anni e dopo una lunga gestazione politica, si affaccia nel nostro ordinamento il principio del cosiddetto ius soli, secondo il quale si è cittadini di un Paese se vi si nasce, vi si cresce, vi si va a scuola e si contribuisce alla sua vita sociale, attraverso il lavoro, il pagamento delle imposte e, nel complesso, attraverso la realizzazione della propria personalità secondo gli articoli 3 e 4 della Costituzione;

            considerato che il principio dello ius soli viene declinato su due canali: la nascita in Italia da genitori stranieri lungosoggiornanti e la frequenza dei cicli di istruzione italiana,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, sia sostituito il primo periodo con il seguente: «Il minore straniero, nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, acquista la cittadinanza italiana se abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno 5 anni, istituti italiani in percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità nell'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso b-bis), di sostituite le parole: «di cui almeno uno» con le seguenti: «almeno uno dei quali»;

            b) valuti la Commissione di merito di premettere, all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso articolo 23-ter, il seguente periodo: «è obiettivo di tutte le istituzioni pubbliche assicurare che il canale di accesso alla cittadinanza, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, sia caratterizzato non solo e non tanto da requisiti di tipo burocratico, quanto piuttosto da genuine acquisizioni di elementi di partecipazione, di integrazione e di educazione alla cittadinanza e alla legalità».


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare e abbinate, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza», come risultante dagli emendamenti approvati;

            valutato positivamente, nel complesso, il provvedimento in oggetto, che riforma la normativa sulla cittadinanza attualmente in vigore, considerata piuttosto restrittiva e inefficiente, soprattutto con riferimento ai minori stranieri nati in Italia, per i quali è evidente la divaricazione tra lo status giuridico e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali;

            esaminate le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento che, apportando diverse modifiche alla legge n. 91 del 1992, consentono l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di determinati requisiti, per nascita a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri (cosiddetto ius soli temperato) ovvero, in mancanza dei requisiti prescritti, subordinatamente al compimento

di un determinato ciclo di studi o frequenza scolastica (cosiddetto ius culturae);

            considerato che l'introduzione del limite temporale dei due anni dal raggiungimento dalla maggiore età per l'esercizio del diritto di richiedere l'acquisizione della cittadinanza italiana, previsto dalle suddette disposizioni, rischia di generare casi di ingiustificata disparità di trattamento, anche all'interno dello stesso nucleo familiare;

            evidenziata, per le ragioni suddette, l'esigenza di introdurre una disposizione transitoria, volta a consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti già in possesso, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dei requisiti prescritti, ma, essendo entrati in Italia da lunga data, abbiano superato il diciannovesimo anno di età,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto una disposizione transitoria volta a consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1, se presenti in Italia da un periodo più lungo e abbiano superato i 19 anni;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto una norma volta a garantire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti disabili, non in grado di esprimere la propria volontà alla maggiore età.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminata la proposta di legge di iniziativa popolare C. 9 e abb., recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza;

            richiamate le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in tema di non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, e in particolare le norme contenute agli articoli 18 e 20 che prevedono, rispettivamente, il divieto di discriminazione effettuata in base alla nazionalità e l'istituzione di una

cittadinanza dell'Unione per chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce;

            ferma restando la competenza dei singoli Stati membri nel determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza, e ribadito che la concessione della cittadinanza nazionale è disciplinata da ciascuno Stato membro sulla base delle proprie leggi, che differiscono da uno Stato membro all'altro;

            preso atto che l'allargamento dell'Unione europea ha determinato un notevole incremento nel numero di cittadini dell'Unione che risiedono al di fuori del proprio Stato membro di origine;

            richiamato il primo programma in materia di libertà, sicurezza e giustizia adottato dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, che include tra i propri obiettivi quello di offrire ai cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata l'opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono;

            ricordato altresì il Programma dell'Aja per il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, in cui si evidenzia la necessità di massimizzare le ricadute positive dell'immigrazione, sottolineando la centralità dell'integrazione per prevenire l'isolamento e l'esclusione sociale delle comunità immigrate e si incoraggiano gli Stati membri a portare avanti politiche d'integrazione per contribuire alla comprensione e al dialogo fra le religioni e le culture;

            ritenuto che l'integrazione degli immigrati rappresenta un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei loro diritti nel loro Stato membro di residenza come evidenziato dalla Commissione europea nella Comunicazione del 10 settembre 2005 «Un'agenda comune per l'integrazione – Quadro per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi nell'Unione europea» (COM(2005)0389);

            richiamata altresì la risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, nella quale si invitano gli Stati membri a riesaminare le leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l'acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti, nonché ad adottare una politica più energica in materia di integrazione finalizzata ad attribuire loro diritti ed obblighi paragonabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea;

            richiamato, da ultimo, il Programma di Stoccolma del 2010 che stabilisce una nuova agenda per l'Unione europea in materia di giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014, in cui – preso atto che la diversità arricchisce l'Unione europea – si sollecita l'adozione di misure per garantire un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, proponendo di riservare una particolare attenzione ai diritti dei minori; più in generale, il Consiglio europeo auspica un rafforzamento della politica di integrazione che – trattandosi di uno degli obiettivi della politica comune in materia

di immigrazione – dovrebbe essere proattiva e più incisiva, ponendo al centro l'integrazione e i diritti dei migranti, al fine di realizzare un'Europa della solidarietà,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
unificato della Commissione
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza.
Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

      1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;

          b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del centro di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
      2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

          c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
      2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

          e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

          f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter»;

          g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso» sono sostituite dalle seguenti: «purché esso non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale»;

          h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
      2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
      3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati.
      4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti

per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
      5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

      Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
      «1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

      2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
      3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al de

    creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
      4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è data esecuzione alle disposizioni della presente legge.
      5. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo, si provvede a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.