• C. 770 EPUB Proposta di legge presentata il 16 aprile 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.770 Disposizioni concernenti gli incarichi di amministrazione nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 770


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MOSCA
Disposizioni concernenti gli incarichi di amministrazione nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica
Presentata il 16 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce dalla sentita esigenza di improntare i procedimenti di nomina degli amministratori e dei consiglieri di amministrazione delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica da parte dello Stato e degli enti locali a princìpi di trasparenza e di correttezza, che garantiscano la selezione, da parte del socio pubblico, di profili qualificati sia dal punto di vista delle competenze professionali che delle qualità personali.
      Allo stesso tempo, la proposta di legge si propone anche di introdurre dei correttivi che consentano di evitare il cumulo di incarichi in capo a una sola persona, previsione che risponde almeno a tre finalità: evitare l'accentramento di potere in mano a pochi soggetti in un'ottica di maggiore trasparenza, garantire che coloro che sono chiamati a ricoprire cariche amministrative abbiano il tempo necessario e sufficiente a svolgere al meglio il loro incarico e, da ultimo, ridurre per quanto possibile il cumulo dei compensi, in un'ottica di equità e di ridistribuzione del reddito.
      Del resto, la normativa vigente in materia di nomina degli amministratori e dei consiglieri di società a partecipazione pubblica appare piuttosto lacunosa e frammentaria. L'articolo 2449 del codice civile si limita, infatti, a prevedere la possibilità per lo Stato e per gli enti pubblici che dispongano di partecipazioni in società per azioni che non facciano ricorso al capitale di rischio di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Nulla è stato invece disciplinato con riferimento alle modalità con cui tali nomine debbano essere effettuate. Qualche disposizione aggiuntiva è stata introdotta dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che, all'articolo 1, commi 725 e seguenti, ha introdotto alcuni limiti quantitativi ai compensi degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica, nonché taluni limiti al numero dei componenti i consigli di amministrazione per le società a totale o prevalente partecipazione pubblica e, infine, il divieto di rivestire incarichi amministrativi all'interno di società a partecipazione pubblica per coloro che, avendo espletato incarichi analoghi nei cinque anni precedenti, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
      La presente proposta di legge si muove, dunque, all'interno delle cornici generali dettate dalla normativa vigente.
      Nello specifico, l'articolo 1 impone a tutte le società a totale o prevalente partecipazione pubblica il limite di tre componenti designati dal socio pubblico nei consigli di amministrazione. Questo limite è aumentato a cinque per le società che abbiano un capitale versato superiore a 2 milioni di euro. Inoltre, la disposizione introduce il limite di tre al numero di cariche che un amministratore o un consigliere di amministrazione possono rivestire contestualmente; ma, soprattutto, introduce l'obbligo, per chi sia chiamato a rivestire un numero di cariche superiore al limite imposto dalla legge, di optare per un massimo di tre di esse entro il termine breve di trenta giorni, con la specifica sanzione della decadenza da tutte le cariche in caso di mancato esercizio dell'opzione.
      Infine, la disposizione prevede anche un meccanismo di riduzione dei compensi per coloro che rivestano più di una carica, in forza del quale rimane invariato il compenso più alto, mentre sono ridotti nella misura del 50 per cento i compensi inferiori.
      L'articolo 2 ha la finalità di introdurre i requisiti professionali di cui i soggetti designati a rivestire cariche amministrative in società a totale o prevalente partecipazione pubblica devono essere in possesso al momento della loro nomina: un diploma di laurea o un periodo sufficiente (di dieci anni) di esperienza professionale nel settore in cui opera la società che sono chiamati ad amministrare e un'adeguata conoscenza della lingua inglese o, comunque, di almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Questa previsione risponde a una triplice finalità: garantire che le società a totale o prevalente partecipazione pubblica siano amministrate da soggetti competenti e qualificati sotto il profilo professionale, incentivare meccanismi di selezione da parte del socio pubblico basati sul merito e aumentare il livello di competitività delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica, ponendole nella condizione di poter operare anche su un mercato di respiro internazionale.
      Gli articoli 3 e 4 nascono invece dall'esigenza, avvertita più che mai in quest'epoca storica, soprattutto alla luce dei quotidiani fatti di cronaca giudiziaria, di garantire, per quanto possibile, l'onorabilità e l'affidabilità, sotto il profilo personale e umano, degli amministratori designati dal socio pubblico, nel tentativo di assicurare che essi operino nell'esclusivo interesse delle società amministrate e di evitare che l'attribuzione di incarichi apicali da parte degli enti pubblici possa tradursi in uno strumento di abuso del potere e in un modo per generare, anche illecitamente, profitto personale.
      Le richiamate disposizioni escludono, infatti, che il socio pubblico possa attribuire incarichi di amministrazione a soggetti in capo ai quali risultino condanne penali per reati contro lo Stato, la pubblica amministrazione o il patrimonio, o comunque la cui condotta sia tale da minare la credibilità e l'affidabilità degli stessi nell'opinione pubblica.
      Tali cause ostative, ove sopravvenute successivamente all'attribuzione dell'incarico, sono ovviamente causa di revoca immediata della nomina attribuita.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il numero dei componenti, designati dai soci pubblici, del consiglio di amministrazione delle società miste a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale ovvero delle società a totale partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale, di seguito denominata «società in house», non può essere superiore a tre o a cinque membri per le società con capitale versato pari o superiore a 2 milioni di euro.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea.
      3. È fatto divieto di ricoprire la carica di consigliere di amministrazione o di amministratore in più di tre società miste a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale; tale divieto è altresì esteso ai consiglieri di amministrazione e agli amministratori delle società in house.
      4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data del provvedimento di nomina o di rinnovo se successivi, chi riveste più di tre incarichi nelle società di cui al comma 1 deve esercitare l'opzione per un massimo di tre cariche.
      5. Coloro che non esercitano l'opzione entro il termine di cui al comma 4 decadono da tutte le cariche ricoperte al medesimo termine.
      6. Qualora un soggetto ricopra la carica di amministratore o di consigliere di amministrazione in più di una delle società di cui al comma 1, fermo restando il diritto a percepire per intero il compenso più alto, il compenso o i compensi di importo più basso sono ridotti nella misura del 50 per cento ciascuno. In caso di parità di retribuzioni, il compenso relativo alla nomina conseguita prima nel tempo rimane

invariato, e i compensi relativi all'incarico o agli incarichi conseguiti successivamente sono corrisposti nella misura del 50 per cento.
Art. 2.

      1. Gli amministratori e i consiglieri di amministrazione di società a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale ovvero delle società in house devono essere in possesso, alla data della loro nomina, dei seguenti requisiti:

          a) diploma di laurea quadriennale, secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o di laurea triennale, conseguita in una delle università della Repubblica o presso un'università estera, purché legalmente riconosciuta secondo le disposizioni di legge vigenti; in alternativa al diploma di laurea almeno dieci anni di esperienza professionale certificata dal datore o dai datori di lavoro nel settore di attività prevalente in cui operano le società di cui al comma 1;

          b) adeguata conoscenza della lingua inglese scritta e parlata ovvero di almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea comprovata dal conseguimento della certificazione di competenza linguistica rilasciata da uno degli enti abilitati e corrispondente almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Art. 3.

      1. Non può essere nominato amministratore o consigliere di amministrazione di società a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale ovvero delle società in house il soggetto che:

          a) si trova, o si è trovato nei cinque anni precedenti alla nomina, in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di

concordato preventivo o nei cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

          b) è sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

          c) ha riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato, della comunità e della pubblica amministrazione ovvero per reati contro la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico o l'economia pubblica ovvero per delitti in materia tributaria che incidono sulla moralità professionale;

          d) è stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici, ovvero è stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero è stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi.

Art. 4.

      1. Il verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo 3 costituisce causa di revoca immediata della nomina di amministratore o di consigliere di amministrazione delle società di cui all'articolo 1.