• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00100 premesso che: l'articolo 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, ha modificato...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00100presentato daMAZZOLI Alessandrotesto diMercoledì 18 settembre 2013, seduta n. 79

L'VIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, ha modificato l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cosiddetto codice dell'ambiente, sottoponendo, a far data dal 25 dicembre 2010, la paglia, gli sfalci e le potature agricole, alla normativa sui rifiuti se non utilizzate «in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia»;
come conseguenza di tale diversa qualificazione giuridica della paglia, degli sfalci e delle potature, la diffusa consuetudine di bruciare sui campi i residui vegetali delle lavorazioni agricole è oggi considerata una pratica di gestione dei rifiuti non autorizzata e pertanto sottoposta a sanzioni penali. Si può ben comprendere quanto questa circostanza incida pesantemente sulla gestione delle aziende agricole, in special modo di quelle di piccola dimensione, comportando costi insostenibili e lo stravolgimento dei piani di lavoro;
il Corpo forestale dello Stato, consapevole della delicatezza della questione, ha invitato i comuni e gli altri enti pubblici cui compete il controllo del territorio, ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione tra gli agricoltori, al fine di contenere gli inevitabili interventi repressivi e limitare il disagio sociale derivante da tale significativo mutamento delle consuetudini agricole;
molti sindaci di comuni prevalentemente agricoli, allarmati dalle prevedibili conseguenze di tale stravolgimento delle pratiche agricole consuetudinarie, hanno invitato il Parlamento a intervenire per escludere anche per le paglie, gli sfalci e le potature, «non utilizzate in agricoltura, selvicoltura e per la produzione di energia», l'applicazione della normativa sui rifiuti, contenuta nella parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
secondo una interpretazione pure compatibile con le finalità delle citate norme, l’«abbruciatura» dei residui vegetali delle lavorazioni agricole, effettuata nel pieno rispetto delle norme antincendio e di sicurezza, potrebbe rientrare tra quelle pratiche utili all'agricoltura non assimilabili all'attività di smaltimento dei rifiuti. Come conseguenza delle modifiche legislative di cui trattasi, infatti, spesso gli sfalci, le potature e gli altri residui agricoli sono lasciati sui campi aumentando il rischio di incendi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative, anche urgenti, per escludere dall'applicazione della normativa sui rifiuti contenuta nella parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, la paglia, gli sfalci e le potature derivanti dalle pratiche agricole, considerato che l'avvicinarsi dell'autunno impone che sulle questioni di cui trattasi si intervenga tempestivamente.
(7-00100) «Mazzoli».