• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10522 l'Italia è stata condannata a pagare un ammontare forfettario pari a 30 milioni di euro e una penalità di 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione di una precedente...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10522presentato daMERLO Ricardo Antoniotesto diMartedì 29 settembre 2015, seduta n. 492

MERLO e BORGHESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
l'Italia è stata condannata a pagare un ammontare forfettario pari a 30 milioni di euro e una penalità di 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione di una precedente sentenza del 2011, riguardante la mancata adozione delle misure necessarie al recupero di alcuni aiuti di Stato, giudicati incompatibili con il mercato comune, concessi tra il 1995 e il 1997 ad una serie di imprese italiane, in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 settembre 2015, relativa alla causa C — 367/14 avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
la Commissione europea, con decisione del 25 novembre 1991, ha ritenuto che le riduzioni e sgravi dagli oneri sociali concessi tra il 1995 e il 1997 a una serie di imprese del territorio insulare di Venezia e Chioggia costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune;
queste riduzioni ammontavano in media a 37,7 milioni di euro per anno suddivisi tra 1.645 imprese, mentre le esenzioni ammontavano a 292.831 euro per anno suddivisi tra 165 imprese;
la Commissione europea ha pertanto imposto che l'Italia recuperi gli aiuti presso i beneficiari;
nell'anno 2000, 59 ricorsi sono stati proposti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso detta decisione. Sull'insieme di questi ricorsi, il Tribunale ne ha dichiarati 28 irricevibili mentre quattro cause sono state scelte come cause pilota e giudicate infondate nel 2008;
la Corte di giustizia, in seguito nell'anno 2011, ha confermato la sentenza del Tribunale e gli altri ricorsi, proposti avverso la decisione della Commissione, sono stati anch'essi respinti dal Tribunale e dalla Corte;
nel 2009, la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro l'Italia, addebitando a quest'ultima di non avere adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie al recupero degli aiuti;
sempre nell'anno 2009 in una sentenza, la Corte ha accertato che l'Italia non aveva soddisfatto l'obbligo di recupero a essa incombente in forza della decisione della Commissione;
l'Italia non ha tuttora recuperato l'insieme degli aiuti, malgrado la sentenza per inadempimento pronunciata dalla Corte nel 2011, e inoltre ha chiesto chiarimenti alla Commissione solo nel giugno 2013, ovvero dopo la scadenza del termine assegnato;
le autorità italiane non avrebbero fornito alla Commissione sufficienti elementi per poter escludere l'obbligo di recupero degli aiuti presso alcune delle imprese;
l'Italia si sarebbe limitata a redigere solo una mera petizione di principio, senza però fornire dettagli sufficienti a dimostrare che i presupposti a tale riguardo fossero soddisfatti e in particolare sulla questione se la soglia, nel caso di cooperative di cui siano membri diversi proprietari di imbarcazioni da pesca, si applichi alla cooperativa nel suo complesso oppure a ciascun proprietario preso individualmente –:
come il Governo intenda procedere per risolvere il problema e se non ritenga che l'eventuale recupero, a oltre quindici anni dalla concessione dell'aiuto, possa impattare negativamente sulle aziende che ne hanno usufruito;
se il Governo non ritenga necessario attivare ogni possibile iniziativa preventiva intesa a chiarire in ogni minimo dettaglio la normativa europea e assicurarne la corretta applicazione, con l'obiettivo di evitare di incorrere in simili addebiti. (4-10522)