• C. 3223 EPUB Proposta di legge presentata l'8 luglio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3223 Nuove norme in materia di elezione della Camera dei deputati
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3223


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Nuove norme in materia di elezione della Camera dei deputati
Presentata l'8 luglio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Le tendenze registrate nel corso delle più recenti consultazioni elettorali relative a un progressivo diradarsi della partecipazione al voto da parte del corpo elettorale destano un motivato allarme che non può essere lenito dalla constatazione che tali regressioni si verifichino anche in altri Paesi occidentali. E non solo perché ogni Paese manifesta una propria specificità di comportamenti, di tradizioni e di sensibilità in termini di partecipazione al momento di autodeterminazione democratica più alto – e l'Italia sotto questo profilo ha fatto registrare un'assiduità storicamente molto intensa – ma anche per una ragione che si impone in tutta evidenza. Su quale grado di rappresentatività, infatti, un'assemblea di delegati dal popolo potrà mai contare se i partecipanti al voto, coloro i quali conferiscono la delega, fossero, per ipotesi, addirittura meno della maggioranza degli aventi diritto?
      La questione non è affatto una lontana ipotesi di scuola: nelle elezioni regionali dello scorso anno in Emilia-Romagna la partecipazione al voto si attestò intorno al 37 per cento e in Calabria solo qualche punto più in alto. Le stesse elezioni regionali del maggio 2015 hanno computato una presenza alle urne che ha di poco superato il 50 per cento. Né la situazione è migliore nelle elezioni politiche, dove la curva dell'astensionismo registra una netta e inesorabile impennata che procede sicura verso l'alto a ogni nuovo turno elettorale. Un effetto collaterale della diserzione delle urne è dato dall'esito distorsivo della rappresentanza cui conducono le formule maggioritarie che reggono oggi l'intero ordinamento elettorale italiano. Accade, infatti, che sproporzionate maggioranze di governo possano essere attribuite a liste che in realtà rappresenterebbero nel Paese solo una minoranza appena consistente. In modo particolare questo pericolo è insito nella logica sistemica della legge elettorale per l'elezione dei deputati, recentemente approvata in via definitiva dai due rami del Parlamento, il cosiddetto Italicum (legge 6 maggio 2015, n. 52). Nel caso di specie siamo di fronte a un pericolo concreto, poiché la legge prevede la possibilità eventuale di un secondo turno a due, nell'ipotesi in cui la lista che abbia raccolto il maggior numero di preferenze non abbia raggiunto o superato il 40 per cento dei voti validi al primo turno. Ora, prescindendo dalla valutazione circa la reale contendibilità di quella soglia nelle circostanze concrete della politica italiana, peraltro non affatto scontata considerando che, a differenza di altre formule elettorali che premiano la coalizione, l'Italicum premierebbe solo la lista, è da mettere nel conto la nota e verificata tendenza alla desertificazione delle urne nel turno di ballottaggio. È una tendenza scientificamente accertata in tutti i Paesi in cui viene praticato un sistema elettorale a doppio turno, con esperienze particolarmente negative nel nostro Paese, dove ai ballottaggi si registra sovente la partecipazione della metà o ancora meno dei votanti al primo turno, con l'effetto di conferire al vincente e alla sua compagine un mandato di governo che può contare su una rappresentatività assai affievolita. Queste ragioni appaiono sufficienti a suggerire una correzione della nuova legge elettorale che tenga conto della necessità di conferire il grado di rappresentatività più alto possibile nelle circostanze date alla maggioranza di governo. La strada che si intende intraprendere con la presente proposta di legge non è quella della soglia di validazione della legge elettorale, alla stregua di quanto previsto, ad esempio, con il quorum che il nostro ordinamento pone per il referendum abrogativo di una legge ordinaria. La presente proposta di legge, invece, prende in esame l'opportuna considerazione che, di fronte a livelli di partecipazione che si pongano sotto la soglia del 50 per cento 1 degli aventi diritto, appaia più giusto ripartire la rappresentanza in modo proporzionale, dismettendo l'elemento di distorsività tipico di un sistema maggioritario, a quel punto non più giustificato perché non sostenuto dalla partecipazione della maggioranza dei cittadini elettori. Peraltro, la proposta di legge prende in considerazione la possibilità di costruire alleanze tra liste e di riferire anche a esse, fin dal primo turno, e non solo alla singola lista, il premio di maggioranza di 340 seggi previsto dalla legge, contemplando, inoltre, la possibilità di stabilire patti coalizionali tra il primo e il secondo turno. Si tratta, in fondo, di recepire nella legge elettorale per il Parlamento ciò che da un quarto di secolo viene abitualmente fatto nelle elezioni comunali, con esiti, parrebbe, coerenti con le esigenze sia della governabilità che della rappresentanza. Rispetto alle regole elettorali delle elezioni amministrative, infatti, la vera anomalia è il premio esclusivamente riservato alla lista, che intuitivamente persegue un obiettivo, quello del bipartitismo, assai lontano dalla realtà del sistema politico italiano e che, dunque, nell'attuale contesto introdurrebbe macroscopici elementi distorsivi della rappresentanza senza però stimolare il beneficio della semplificazione della scena politica.
      La presente proposta di legge, dunque, si ispira ad alcuni princìpi cui si ritiene debba conformarsi una necessaria correzione dell’Italicum al fine di poter esplicare la sua efficacia in coerenza con l'impianto che ne aveva orientato l'originaria costruzione normativa, ma senza introdurre elementi di rischio o effetti distorsivi nell'ordinamento e nella stessa rappresentanza. In primo luogo, pertanto, con l'articolo 1 è prevista la possibilità di costituire coalizioni. Il premio di 340 deputati, previsto nel primo turno viene assegnato, infatti, alla lista o alla coalizione di liste che raggiunga la soglia del 40 per cento dei voti validamente espressi. Viene mantenuta la soglia del 3 per cento prevista nell’Italicum per poter accedere alla rappresentanza riservando, tuttavia, questa possibilità solo alle liste coalizzate. Per le liste non coalizzate, invece, la soglia di accesso prevista è del 4 per cento. La rappresentanza viene garantita alle coalizioni di liste che, sul piano nazionale, abbiano raccolto almeno l'8 per cento dei voti validi espressi. L'articolo 2 prevede, tra l'altro, che tra il primo e il secondo turno eventuale sia possibile configurare gli «apparentamenti» alla stregua di quanto è previsto per il livello comunale. È altresì prevista una soglia di validazione del voto avendo riguardo alla partecipazione degli elettori. La proposta di legge prevede, infatti, che il turno eventuale di ballottaggio tra le prime due liste o alleanze di liste sia valido solo se registra la partecipazione del 50 per cento 1 degli aventi diritto al voto; in caso contrario i seggi sarebbero ripartiti con criterio proporzionale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 6 maggio 2015, n. 52).

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole: «le liste» sono inserite le seguenti: «e le coalizioni di liste»;

          b) alla lettera e), le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 4 per cento dei voti validi nel caso di lista singola non collegata ovvero le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno l'8 per cento dei voti validi e che contengono almeno una lista collegata che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi»;

          c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
      f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista o alla coalizione di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, fatta salva in ogni caso la possibilità per le due liste o coalizioni di liste ammesse al ballottaggio di apparentamento con altre liste che al primo turno hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi»;

          d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
      «f-bis) il turno di ballottaggio è valido solo se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto; in caso contrario i seggi sono ripartiti con criterio proporzionale».

Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo:

              1) dopo le parole: «alle liste» sono inserite le seguenti: «e alle coalizioni di liste»;

              2) dopo le parole: «una lista» sono inserite le seguenti: «o una coalizione di liste»;

          b) dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente:
      Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o delle coalizioni di liste presentate al primo turno che accedono al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3), con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo»;

          c) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:
      «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

          d) all'articolo 31:

              1) al comma 1, le parole da: «, sono fornite» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e sono predisposte e fornite a cura del Ministero dell'interno secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo»;

              2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24»;

              3) al comma 2-bis:

                  3.1) al primo periodo, dopo le parole: «i contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «collegate in coalizione o delle singole liste»;

                  3.2) al secondo periodo, le parole: «delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti»;

          e) all'articolo 83:
      1) al comma 1:

                  1.1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
      «1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5)»;

                  1.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
      «2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;

                  1.3) il numero 3) è sostituito dal seguente:


      «3) individua quindi:

          a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

          b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;

                  1.4) il numero 4) è sostituito dal seguente:
      «4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare

tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

                  1.5) dopo il numero 4) è inserito il seguente:
      «4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;

                  1.6) al numero 5), dopo le parole: «cifra elettorale nazionale della» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o della singola»;

                  1.7) il numero 6) è sostituito dal seguente:
      «6) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi»;

                  1.8) il numero 7) è sostituito dal seguente:
      «7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei

seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 4-bis). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 4-bis), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4)»;

                  1.9) il numero 8) è sostituito dal seguente:
      «8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 1-bis) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno dei citati indici per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione

di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o alle singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o dalla singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o le singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o alla singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o le singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo a una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o alla singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o alla singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate»;

                  1.10) dopo il numero 8) è aggiunto il seguente:
      «8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 4-bis) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede ai sensi del numero 8), ottavo periodo e seguenti»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito dal comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza»;

              3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

              4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:


      «3-bis. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto»;

              5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 8-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste»;

              6) al comma 5:

                  6.1) al primo periodo, dopo le parole: «fra le liste» sono inserite le seguenti: «o le coalizioni di liste»;

                  6.2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il ballottaggio è valido se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto»;

                  6.3) il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le liste o coalizioni di liste ammesse al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare l'apparentamento con altre liste. Tutte le dichiarazioni di apparentamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati. Alla lista o alla coalizione di liste o al gruppo di liste apparentate che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista, della coalizione di liste o del gruppo di liste apparentate per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del

quoziente così ottenuto. Nel caso di assegnazione del premio di maggioranza a una coalizione o a un gruppo di liste apparentate, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra le liste della coalizione o del gruppo ammesse al riparto dei seggi ai sensi del comma 1, numero 3), dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista del gruppo o della coalizione per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3, senza tenere conto degli eventuali apparentamenti. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 5-bis. Qualora al turno di ballottaggio non abbia preso parte il numero di votanti richiesto dal presente comma, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi secondo quanto previsto dal comma 1, numeri 4) e 7), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo»;

              7) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. In caso di ballottaggio, l'Ufficio procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste, alle coalizioni di liste e all'eventuale gruppo di liste apparentate di cui al comma 5, ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 5 per la lista, coalizione di liste o gruppo di liste apparentate che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.


      5-ter. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad una coalizione o a un gruppo di liste apparentate, procede all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione o del gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale della coalizione o del gruppo di liste apparentate, dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione o del gruppo ammesse al riparto dei seggi per il numero di seggi assegnati al gruppo nella circoscrizione ai sensi del comma 5-bis. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione o del gruppo ammessa al riparto dei seggi per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 5-bis. In caso negativo, procede ai sensi del comma 1, numero 8), settimo periodo e seguenti»;

              8) al comma 6, le parole da: «per l'individuazione della lista» fino a: «ballottaggio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'individuazione della coalizione di liste o della singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle singole liste ammesse all'eventuale ballottaggio»;

          f) l'articolo 83-bis è sostituito dal seguente:
      «Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede

all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

              1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, anche a seguito di ballottaggio, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate «gruppo di liste». Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

              2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, anche a seguito di ballottaggio, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei

seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

              3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

              4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista

che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

              5) In caso di assegnazione del premio di maggioranza a una coalizione di liste o a un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste di maggioranza. A tale fine, procede ai sensi del numero 4), secondo periodo e seguenti;

              6) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente elettorale circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste»;

          g) all'articolo 84:

              1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
      «3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente

parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente;

              2) al comma 4, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;

          h) all'articolo 93-quater, comma 7:
      1) al primo periodo, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti: «alla lista, alla coalizione di liste o al gruppo di liste apparentate»;
      2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di assegnazione del premio di maggioranza a seguito di ballottaggio a una coalizione di liste o a un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi spettanti al gruppo, tra le liste apparentate ai sensi del comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo».