• Testo DDL 63

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Atto a cui si riferisce:
S.63 Disposizioni a favore del personale militare esposto ed ex esposto all'amianto e dei loro familiari e delega al Governo in materia di definizione della tipologia delle modalità di accesso alle prestazioni erogate dall'INAIL al predetto personale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 63
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori AMATI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, DI GIORGI, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, MARGIOTTA, Mauro Maria MARINO, PAGLIARI, PEZZOPANE e PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni a favore del personale militare esposto ed ex esposto all'amianto e dei loro familiari e delega al Governo in materia di definizione della tipologia delle modalità di accesso alle prestazioni erogate dall'INAIL al predetto personale

Onorevoli Senatori. -- In questo sessantesimo anniversario della Carta costituzionale è nostra convinzione che, il modo migliore di celebrarla consista nel farne applicazione.

Il diritto al lavoro e il diritto alla salute, sanciti dalla Costituzione, impegnano certamente tutti noi a fare in modo che questi diritti siano concretamente accessibili alle lavoratrici e ai lavoratori.

Sappiamo, infatti, che spetta alla società e alla sua rappresentanza istituzionale operare affinché ci si occupi della salute e della durata della vita di chi lavora.

Nel nostro Paese per anni si sono verificate, nei luoghi di lavoro, condizioni ambientali poi dimostratesi tali da determinare stati patologici gravi nelle lavoratrici e nei lavoratori.

Col termine di malattie da lavoro da tempo si contempla il complesso delle patologie che riconoscono nel lavoro una causa, sia essa l'unica (malattie professionali propriamente dette), sia una delle cause che concorrono alla patogenesi nei lavoratori (malattie correlate al lavoro).

Anche nella relazione finale della Commissione di inchiesta della XV legislatura sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche, si sostiene che l'approccio più corretto per studiare le malattie professionali sia quello della sorveglianza epidemiologica.

Si tratta di un sistema metodologicamente strutturato tramite meccanismi di rilevazione che tengano conto dei fattori di rischio, riuscendo quindi a monitorare e fotografare l'incidenza delle patologie e i meccanismi causa/effetto.

I sistemi sono complessi, integrati e si avvalgono della collaborazione di molte istituzioni, in particolare le regioni, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), onde fornire utili contributi informativi al Sistema sanitario nazionale.

Alcuni di questi strumenti risalgono a norme specifiche che affidano all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) compiti di sorveglianza epidemiologica, come quelli indicati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che prevede, soprattutto nel settore dei tumori professionali, un sistema attivo per la rilevazione dei casi di patologie e di esposizione a cancerogeni professionali.

Ancor prima dell'emanazione del citato decreto n. 626 del 1994, con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, si è creato il registro nazionale dei mesoteliomi, strumento che si è consolidato nel corso degli anni e che ha avuto piena implementazione grazie all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che ha permesso di registrare in tutte le regioni migliaia di casi di mesotelioma, un tumore con alta incidenza sociale, ormai incontrovertibilmente legato alla esposizione all'amianto.

Nel settore privato da anni sono note le responsabilità così come è nota la mobilitazione di cittadini e lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi, fino all'approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Con questa legge sono stati previsti il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione, la bonifica degli edifici, delle fabbriche, del territorio, le misure di tutela sanitaria e prevenzione dei lavoratori ex esposti, nonché le misure di risarcimento degli stessi, il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e il danno biologico.

È altresì noto che anche il personale militare si trova in diverse situazioni esposto all'amianto, per altro in una condizione di lavoro obbligato per il quale non è possibile astenersi dall'uso dei mezzi che prevedano la vicinanza con l'agente cancerogeno.

A bordo di mezzi o in situazioni operative, così come nelle caserme, il personale si trova esposto all'amianto, tanto che già diversi casi di gravi patologie sono all'attenzione pubblica.

Il presente disegno di legge vuole dunque equiparare i militari ai lavoratori delle aziende private quanto al riconoscimento delle patologie derivate dalla esposizione all'amianto, istituendo un fondo presso l'INAIL per le misure di prevenzione, cura e risarcimento (articolo 1).

Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana i decreti che sanciscono le modalità di accesso alle prestazioni erogate dall'INAIL al personale militare (articolo 2). Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate la tipologia e la misura delle prestazioni erogate agli aventi diritto (articolo 3). Con l'articolo 4 si prevede l'istituzione, presso il Ministero della difesa, di un fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute dei militari derivanti dalla presenza di amianto negli edifici, nei mezzi e nelle strutture militari. Con l'articolo 5 si dispone a favore dei militari esposti ed ex esposti e dei loro familiari superstiti l'accesso gratutito a prestazioni sanitarie e all'assistenza legale.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, per le misure di prevenzione, cura e risarcimento del personale militare affetto da malattia professionale asbesto-correlata e a favore degli ex militari che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei familiari superstiti.

2. È iscritto al fondo di cui al comma 1 il personale militare esposto o ex esposto nel tempo al rischio derivante dalla vicinanza con l'amianto.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire le modalità di accesso e la tipologia delle prestazioni erogate dall'INAIL ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, individuato sulla base dei seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) definizione del rischio derivante dall'esposizione all'amianto nelle varie condizioni di impiego e dei parametri medico-legali da porre a base del riconoscimento della suddetta esposizione;

b) definizione delle caratteristiche di obbligatorietà del servizio prestato;

c) certificazione delle condizioni ambientali in cui il personale ha operato e della durata delle stesse.

Art. 3.

1. Successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri della difesa, del lavoro, della salute e delle pollitiche sociali, sono fissate la tipologia e la misura delle prestazioni da erogare a favore del personale militare avente diritto, nonché la misura dei risarcimenti da erogare alle famiglie dei militari vittime dell'amianto.

Art. 4.

1. Presso il Ministero della difesa è istituito un fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute dei militari derivanti dalla presenza di amianto negli edifici, nei mezzi e nelle strutture militari.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a migliorare l'efficacia dell'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL).

Art. 6.

1. Il personale militare esposto o ex esposti all'amianto, affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Art. 7.

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.