• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02226 SERRA, BERTOROTTA, SANTANGELO, MANGILI, BOTTICI, MORRA, DONNO, GIARRUSSO, PAGLINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: a seguito di...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02226 presentata da MANUELA SERRA
martedì 29 settembre 2015, seduta n.512

SERRA, BERTOROTTA, SANTANGELO, MANGILI, BOTTICI, MORRA, DONNO, GIARRUSSO, PAGLINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

a seguito di informazioni apprese per le vie brevi, gli interroganti sono venuti a conoscenza di una vicenda che ha visto coinvolta una studentessa di 21 anni affetta da disabilità grave, alunna dell'istituto di istruzione superiore "Francesco Ciusa" di Nuoro. A causa della sua disabilità, il consiglio di classe e la famiglia, nel corso dell'anno scolastico 2013/2014, valutavano l'opportunità di una ripetizione della classe quarta, al fine di consentire alla ragazza di raggiungere gli obiettivi definiti nel piano di educazione individuale (PEI). Tale scelta, tuttavia, veniva rinviata;

nel mese di ottobre 2014 (anno scolastico 2014/2015), durante una riunione del gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (GLH) la famiglia, sentiti l'insegnante di sostegno e altri docenti del consiglio di classe, chiedeva che, come già concordato l'anno precedente, venisse definito il PEI, sulla base di un percorso formativo di durata biennale (2014/15 - 2015/16). Nonostante gli accordi pregressi, il dirigente scolastico ed alcuni insegnanti del consiglio di classe agivano in modo difforme dalla volontà espressa durante l'anno scolastico 2013/2014, disconoscendo i bisogni formativi della ragazza;

considerato che a seguito di gravi problemi di salute, l'alunna si è assentata per circa i 2 terzi dell'anno scolastico 2014/2015 e, in virtù di questa condizione, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, ha deliberato di non ammettere la ragazza alla classe quinta. Tale decisione, a parere degli interroganti da ritenersi ragionevole, non ha trovato il suo naturale proseguimento nell'iscrizione alla classe quinta della studentessa, in quanto risulta agli interroganti che inspiegabilmente il dirigente scolastico ha ritenuto che la ragazza avesse assolto all'obbligo scolastico impedendole, in tal modo, la prosecuzione del percorso di studi;

considerato inoltre che nell'ordinamento italiano non sussiste alcuna codificazione del principio che negherebbe il diritto all'iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado a uno studente ultradiciottenne disabile, come è avvenuto nel caso di specie. In caso contrario, infatti, verrebbero sviliti i principi di cui agli articoli 34 e 38 della Carta costituzionale; è da ritenersi, dunque, irrilevante il superamento del limine del diciottesimo anno di età. Ciò rileva, altresì, al fine di consentire allo studente disabile il conseguimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado, anche in considerazione di un successivo inserimento nel mondo del lavoro. In tal senso, si è già espressa la giurisprudenza amministrativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se abbia adottato o intenda adottare i provvedimenti di competenza;

se il caso di specie risulti essere isolato o rappresenti espressione di un vulnus diffuso, per il quale sarà necessario intervenire, al fine di adottare le opportune soluzioni.

(3-02226)