• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02228 GUERRA, D'ADDA, GATTI, MANASSERO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, all'articolo 3, disciplina i requisiti per...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02228 presentata da MARIA CECILIA GUERRA
martedì 29 settembre 2015, seduta n.512

GUERRA, D'ADDA, GATTI, MANASSERO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, all'articolo 3, disciplina i requisiti per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi). Si richiede in particolare, al comma 1, lettera c), che i lavoratori "possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione";

la circolare dell'Inps n. 94 del 12 maggio 2015, al paragrafo 2.2, lettera c), chiarisce che "Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria";

la circolare dell'Inps n. 142 del 29 luglio 2015, al paragrafo 5.1, relativo al "Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari", chiarisce che: "A causa del particolare regime che caratterizza il lavoro domestico, per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari è possibile individuare le settimane in cui gli stessi hanno prestato attività lavorativa ma non è possibile verificare, all'interno di ciascuna settimana, in quali e in quante giornate sia stata prestata l'attività lavorativa. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, infatti, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INPS in via telematica il numero di ore lavorative settimanali - senza la specifica della distribuzione delle medesime all'interno delle singole giornate - e la relativa retribuzione oraria o mensile. Successivamente, all'atto del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali - effettuato trimestralmente dal datore di lavoro per un numero di ore che può essere anche maggiore o minore rispetto a quelle inizialmente comunicate - è possibile conoscere soltanto il numero di settimane accreditate per ciascun mese. In ragione di quanto esposto - considerato che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore di lavoro - ai fini della ricerca del requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, il requisito si intende soddisfatto laddove tali assicurati abbiano prestato - nel periodo di osservazione (12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) - attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore (24 X 5 cioè minimo di ore per la copertura di una settimana = 120 ore). Per la costituzione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo occorre pertanto la presenza - nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione - di un minimo di 120 ore distribuite nella maniera sopra descritta e cioè 24 ore per ciascuna delle cinque settimane";

sulla base del criterio indicato dall'Inps nella circolare n. 142, in ragione di una difficoltà di accertamento non certo a lui imputabile, un lavoratore domestico che abbia effettivamente lavorato 30 giorni nel periodo di osservazione, ma non 24 ore per 5 settimane, potrebbe non accedere alla Naspi;

il requisito, richiesto dall'Inps, di un numero minimo di ore lavorate in una settimana, presuntivamente ipotizzate come distribuite su 6 giorni della stessa settimana, non è coerente a giudizio degli interroganti con il requisito di legge che, come ben illustrato dalla stessa circolare Inps n. 95 del 2013, considera come effettive le giornate di lavoro svolte a prescindere dalla loro durata oraria;

il criterio previsto dall'Inps è comunque arbitrario, e di difficile applicazione, in quanto, come ricorda chiaramente la stessa circolare n. 142, il pagamento trimestrale dei contributi versati dal datore di lavoro può riguardare un numero di ore minore o maggiore rispetto a quello inizialmente comunicato. Non è pertanto possibile, sulla base dei dati a disposizione dell'istituto, sapere in quante e quali settimane del trimestre si sia avuto un numero di ore lavorate almeno pari a 24;

il requisito delle 24 ore della settimana contributiva rileva a fini pensionistici e può essere soddisfatto, a tali fini, anche sommando ore di lavoro effettuate in settimane diverse;

molti lavoratori domestici lavorano meno di 24 ore a settimana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il criterio suggerito dall'Inps sia in contrasto con la disposizione di legge e leda un diritto del lavoratore domestico;

se non ritenga che l'istituto lo debba modificare, ad esempio prevedendo che il requisito delle 30 giornate effettivamente lavorate sia soddisfatto, se i contributi versati nei 12 mesi di osservazione siano cumulativamente corrispondenti ad un numero di ore pari o superiore a 5 settimane contributive piene (120 ore).

(3-02228)