• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/01742 il decreto legislativo n. 154 del 2013, novellando l'articolo 317-bis codice civile ha attribuito agli ascendenti la legittimazione a promuovere un giudizio in cui far valere il loro diritto di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01742presentato daTURCO Tancreditesto diVenerdì 2 ottobre 2015, seduta n. 495

TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e SEGONI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 154 del 2013, novellando l'articolo 317-bis codice civile ha attribuito agli ascendenti la legittimazione a promuovere un giudizio in cui far valere il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, nella stessa novella, è stato modificato anche l'articolo 38, primo comma, disposizione attuativa del codice civile, inserendo, nell'ambito della competenza del tribunale per i minorenni, anche il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 317-bis del codice civile;
nel brevissimo tempo intercorso dalla sua entrata in vigore il decreto legislativo n. 154 del 2013 attuativo della legge n. 219 del 2012 di riforma della filiazione, è già stato sollevato il primo dubbio di costituzionalità di una norma;
i recenti interventi legislativi richiamati, hanno interamente riformulato l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in merito al quale il tribunale per i minorenni di Bologna, con l'ordinanza del 5 maggio 2014, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma I, nella parte in cui prevede che sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti contemplati dall'articolo 317-bis del codice civile, per violazione degli articoli 76, 77, 3 e 111 della Costituzione;
il tribunale per i minorenni di Bologna, infatti, nell'ordinanza di rimessione sostiene che è ammissibile e rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 38 disposizione attuativa primo comma, per eccesso di delega legislativa e violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza funzionale ed inderogabile a trattare le controversie relative al diritto dei nonni di conservare rapporti significativi con i nipoti. Ciò comporterebbe la frantumazione della tutela, processuale che dovrebbe essere univoca, come era nello spirito della legge n. 219 del 2012, e creerebbe una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell'interesse preminente del minore. La previsione introdotta dal decreto legislativo 154 del 2013 si porrebbe anche in contrasto con gli articoli 3 e 111 Costituzione per irragionevolezza e rottura del principio di concentrazione processuale, poiché impedirebbe di trattare nello stesso giudizio la regolamentazione dei rapporti tra genitori, figli minori e nonni;
ciò che ha dato origine al provvedimento di sospensione del processo e di rimessione alla Corte costituzionale, è in merito ad un ricorso presentato dai nonni paterni di una minore (in forza del novellato articolo 317-bis codice civile e all'articolo 38, primo comma, disposizione attuativa del codice civile), in pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra il figlio e la nuora – ove quest'ultima manifestava nei loro confronti un'accentuata ostilità – per far accertare il loro diritto a mantenere rapporti assidui e significativi con la nipote minorenne, chiedendo di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'esercizio effettivo del diritto, disciplinando i tempi e i modi di frequentazione della bambina da parte degli stessi;
questa disposizione è sospettata d'incostituzionalità, nello specifico, per eccesso di delega legislativa;
infatti, l'articolo 2, comma 1, lettera p), della legge delega, legge n. 219 del 2012; ha conferito al legislatore delegato il compito di disciplinare «la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti»;
da un punto di vista del diritto sostanziale, l'attuazione di questo principio è avvenuta attraverso la riformulazione dell'articolo 317-bis codice civile che riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, e in caso di impedimento, attribuisce loro la facoltà di ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore;
il legislatore delegato, tuttavia, ha introdotto anche una modifica di diritto processuale: aggiungendo alle già individuate competenze funzionali del tribunale per i minorenni, il giudizio promosso dai nonni e il giudizio per l'autorizzazione al riconoscimento di un figlio, di cui all'articolo 251 del codice civile;
secondo il ragionamento logico-giuridico adottato dal tribunale per i minorenni di Bologna, non sarebbe stato di competenza del legislatore delegato influire sulle norme processuali e quindi disporre anche sulla competenza, ed in tal senso la norma di cui all'articolo 38 disposizione attuativa è da ritenere viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega legislativa per violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione. L'attribuzione di competenza — da quanto emerge dai lavori preparatori – sarebbe giustificata dal fatto che l'azione s'inquadra nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile (provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale);
tuttavia, tale qualificazione non è univoca ed in giurisprudenza è in atto un dibattito al riguardo. C’è chi riconduce tali controversie nell'articolo 333 del codice civile quali sarebbe competente il giudice minorile, ma secondo un'opposta opinione, si tratta di provvedimenti regolativi dei tempi di frequentazione della prole che coinvolgono anche i genitori e sono equiparate alle decisioni in tema di affidamento e di tempi di permanenza dei minori con i genitori e con gli altri parenti, ai sensi dell'articolo 337-ter del codice civile, di competenza del giudice ordinario (Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 agosto 1011, n. 17191);
prima della riforma, la giurisprudenza di legittimità aveva negato ai nonni di intervenire nel giudizio di separazione o divorzio in cui si decideva circa l'affidamento del minore e le modalità di visita. Dal punto di vista tecnico-processuale non era consentito né un intervento principale né ad adiuvandum, ossia a supporto delle ragioni di un genitore, poiché la legge al momento non attribuiva ai nonni alcuna legittimazione in quanto non titolari di un diritto in via autonoma (Cassazione Civile n. 22081/2009 e Cassazione Civile n. 28902/2011);
sino alla novella, quindi, l'unica azione giudiziale percorribile per i nonni che avrebbero voluto frequentare i nipoti, era quella di rivolgersi al tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, per far accertare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori nei confronti del minore, per aver ostacolato il rapporto con i nonni, in danno degli interessi del minore stesso;
tale interpretazione era consentita poiché la legge sull'affido condiviso del 2006, aveva riconosciuto ai minori il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, ma non era invece stato attribuito agli ascendenti un corrispondente diritto a conservare i rapporti con i nipoti minorenni, esercitabile in via autonoma;
invece oggi a seguito della novella del 2013, il quadro normativo è mutato radicalmente: gli ascendenti sono titolari di un autonomo diritto sia a livello sostanziale che processuale;
lo spirito della legge 219 del 2012, si legge nel provvedimento, è quello di concentrare in capo al tribunale ordinario la competenza a trattare tutte le controversie che non siano espressamente riservate al giudice minorile, già individuate dal riformato articolo 38;
la novella procedurale introdotta dal decreto legislativo 154 del 2013, che attribuisce una competenza funzionale inderogabile del Tribunale minorile, si porrebbe anche in contrasto con gli articoli 3 e 111 Costituzione, «per un'intrinseca irragionevolezza e una rottura del principio di concentrazione processuale»;
l'irragionevolezza consisterebbe nel fatto che i minori, già coinvolti nel procedimento di separazione pendente dinanzi al tribunale ordinario, ora possono essere chiamati in giudizio anche avanti al tribunale per i minorenni, per essere necessariamente ascoltati (articolo 336-bis del codice civile), ma solo relativamente ai rapporti con gli ascendenti;
per il tribunale dei minori di Bologna, tale previsione comporterebbe una frantumazione della tutela processuale che dovrebbe, invece, essere univoca, creando, peraltro una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell'interesse preminente del minore, con possibile contrasto di giudicati tra il giudizio ordinario ed il giudizio minorile;
inoltre, si paleserebbe un'evidente contraddizione considerando che in base allo stesso articolo 38 disposizione attuativa, i procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile possono essere trattati anche dal tribunale ordinario in pendenza del procedimento di separazione, divorzio, o di affidamento di minori nati al di fuori del matrimonio;
un ulteriore aspetto d'irragionevolezza consisterebbe nel fatto che l'articolo 337-ter del codice civile attribuirebbe anche ai minori il diritto ad intrattenere regolari rapporti con gli ascendenti, pertanto, si realizza la situazione secondo cui dinanzi al tribunale per i minorenni, viene tutelata la situazione giuridica soggettiva degli ascendenti cioè il diritto a mantenere rapporti assidui e significativi con i discendenti, e dinanzi al tribunale ordinario, la situazione giuridica soggettiva dei nipoti a mantenere rapporti assidui e significativi con gli ascendenti;
in un siffatto quadro giuridico si ritiene che il recente intervento legislativo non abbia saputo offrire la necessaria chiarezza dal punto di vista procedurale ampliando la possibilità di eccessivo ricorso alla giustizia, astrattamente idoneo a creare un contrasto tra giudicati, una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell'interesse preminente del minore ed un conflitto di competenza tra il tribunale ordinario e quello minorile –:
se sia a conoscenza della situazione testé descritta;
se e quali iniziative, di carattere normativo abbia intenzione di adottare, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale, al fine di definire precisamente i limiti di competenza funzionale, anche in merito alle norme procedurali, per l'esperimento dell'azione di cui all'articolo 317-bis del codice civile, di modo da garantire un maggior grado di chiarezza delle norme tale da ovviare al possibile caso di contrasti di competenza e di giudicati tra tribunali ordinari e minorili, ed assicurare così un reale diritto degli ascendenti a mantenere rapporti assidui e significativi con i discendenti in armonia con lo spirito della legge n. 219 del 2012. (3-01742)