Testo MOZIONE
Atto a cui si riferisce:
S.1/00143 premesso che:
sono quasi 60.000 i lavoratori delle aree di confine del nostro Paese, cosiddetti "frontalieri", che quotidianamente si recano per lavoro in Svizzera, principalmente nei...
Atto Senato
Mozione 1-00143 presentata da MASSIMO BITONCI
mercoledì 18 settembre 2013, seduta n.105
BITONCI, CROSIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,
premesso che:
sono quasi 60.000 i lavoratori delle aree di confine del nostro Paese, cosiddetti "frontalieri", che quotidianamente si recano per lavoro in Svizzera, principalmente nei cantoni Ticino e dei Grigioni;
negli ultimi anni il numero dei frontalieri che lavorano nella Confederazione svizzera è cresciuto in misura notevole (6-7 per cento nel 2012), anche a causa della grave crisi economica-occupazionale che ha investito il nostro Paese e che oggi non mostra segni concreti di superamento;
il fenomeno del frontalierato nel nostro Paese è ancora più ampio se si considerano gli 85.000 lavoratori di tutti i nostri territori di confine (Piemonte, Lombardia, Veneto, Trento, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna) che quotidianamente attraversano i confini nazionali per andare a lavorare oltre che in Svizzera, in Francia, in Austria, in Slovenia o a San Marino; questi lavoratori svolgono oltre tutto un'importante funzione di compensazione in un mercato del lavoro interno caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione ed un crescente ricorso agli ammortizzatori sociali;
i settori coinvolti riguardano principalmente l'attività manifatturiera e le costruzioni, e sempre più il terziario: in Ticino, in particolare, l'andamento recente dei permessi ai frontalieri mostra l'incremento più alto in settori quali ricerca e sviluppo, attività di engineering, attività finanziarie, offrendo una opportunità ai nostri giovani laureati, i quali a loro volta diventano una risorsa ben impiegata dai vicini elvetici;
divenuto ormai un fenomeno strutturale del mercato del lavoro ed un aspetto rilevante nei rapporti con la Svizzera, il lavoro frontaliero costituisce un importante contributo allo sviluppo di questi Paesi e rappresenta un'elevata risorsa per l'economia delle province di confine;
la presenza di un consistente numero di frontalieri ha indotto in passato lo Stato italiano e la Confederazione svizzera a stipulare numerosi accordi bilaterali per regolare varie questioni riguardanti, tra l'altro, la previdenza sociale, l'imposizione fiscale, l'indennità di disoccupazione;
in Svizzera il mercato del lavoro è determinato da una flessibilità estrema, poiché ogni contratto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti contraenti senza la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, con il solo preavviso di 3 mesi al massimo;
ciò significa che, ovviamente, aumenta la richiesta di lavoratori frontalieri italiani nel periodo in cui l'economia svizzera è florida, ma nelle fasi di crisi i primi a perdere il posto di lavoro sono proprio i frontalieri, che peraltro non possono usufruire degli ammortizzatori sociali vigenti in Svizzera;
la legge 5 giugno 1997, n. 147, recante "Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro", all'art. 1 prevede che: «Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro». Ed inoltre, al comma 2 viene disposto che: «Presso l'INPS è istituita, per l'intero periodo di validità dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori». Al comma 4 viene disposto che «La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a norma della presente legge, è limitata all'esaurimento delle disponibilità della gestione di cui al comma 2»;
la legge n. 147 del 1997 disciplina le categorie di lavoratori che possono fruire dei trattamenti di disoccupazione speciali, la durata degli stessi e le modalità per richiederli; nello specifico, i lavoratori frontalieri erano assoggettati ad una trattenuta mensile sul salario ricevuto in Svizzera che veniva poi, in parte, trasferita all'INPS su una contabilità separata, destinata al pagamento dell'indennità di disoccupazione speciale;
il protocollo addizionale all'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002, tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una proroga, per un periodo di 7 anni a decorrere dal 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria (circolare n. 78 del 2003). Terminata la proroga di 7 anni dell'Accordo italo-svizzero, sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, dal giugno 2009, la Confederazione svizzera è tenuta ad applicare i regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che contengono anche norme specifiche in materia di disoccupazione del lavoratori frontalieri. Pertanto, la Confederazione svizzera non potrà più trasferire i contributi, ancorché questi continueranno ad essere oggetto di detrazione sulla busta paga dei lavoratori frontalieri;
tenuto conto che:
nei rapporti tra Stato italiano e Confederazione svizzera, Paese membro dello spazio economico europeo, attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri è contenuta nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883/2004. In tale articolo, al paragrafo 2, viene previsto che il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza;
il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione;
per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione. Il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede poi, all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, che la Confederazione svizzera rimborsi all'Italia l'intero importo delle prestazioni erogate da quest'ultima durante i primi 3 mesi di disoccupazione per ogni soggetto interessato, o i primi 5 mesi se il soggetto, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato contributi in Confederazione svizzera per almeno 12 mesi;
con circolare INPS n. 50 del 4 aprile 2013 l'istituto precisava che "il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera - in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro - riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa" e che pertanto "il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI";
gli uffici territoriali dell'INPS operanti nelle province di confine con la Svizzera a partire dal mese di settembre 2012 hanno sospeso ai lavoratori frontalieri disoccupati l'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione, che è stata sostituita con la disoccupazione ordinaria e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con il nuovo sussidio di disoccupazione (ASpI) istituito con l'art. 2 della legge n. 92 del 2012, cosiddetta legge Fornero;
tali nuove misure penalizzano fortemente i lavoratori frontalieri, la cui indennità di disoccupazione subisce una decurtazione del 20-25 per cento e una riduzione del periodo di applicazione da 12 a 8 mesi;
preso atto che:
in sede di risposta fornita dal Sottosegretario dei Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa all'interrogazione parlamentare 5-00124 nella seduta del 4 giugno 2013 presso la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera, è emerso che le somme residue sulla gestione istituita presso l'INPS ex legge n. 147 del 1997 ammontano a 270 milioni di euro;
il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che tali somme, seppur accantonate, non potranno essere destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa;
la destinazione d'uso di tali somme è già di fatto mutata, in quanto le somme accantonate a titolo di fondo speciale sono andate a confluire nella disoccupazione ordinaria sino al dicembre 2012 e nei fondi ASpI e miniASpI dal 1° gennaio 2013, in virtù della legge n. 92 del 2012;
rilevato che:
la legge n. 92 del 2012 non abroga il sistema di gestione separata e pertanto le somme rimesse dalla Svizzera all'Italia devono essere tenute completamente separate da ogni altro tipo di gestione contabile;
nel tentativo di equiparazione del lavoratore italiano e di quello frontaliero si è creata una disparità ancor più grande, in quanto le trattenute in busta subite dai frontalieri sono diverse da quelle subite dal lavoratore italiano;
le somme versate dai lavoratori frontalieri e destinate al fondo disoccupazione speciale devono essere utilizzate sino ad esaurimento con gestione separata e con trattamento indennitario pari a quello erogato in virtù degli accordi bilaterali, in quanto, sebbene gli accordi bilaterali non siano più in vigore, i fondi versati sono presenti nelle casse INPS nella somma di 270 milioni di euro, con previsione di erogazione, come previsto dalla legge n. 147 del 1997;
constatato che:
la mancata erogazione dell'indennità causa, ovviamente, grave disagio a moltissimi cittadini lombardi già colpiti duramente dalla perdita del posto di lavoro, in una fase economica dove è ancora più difficile il reinserimento lavorativo, sia in Italia, sia nella vicina Svizzera;
il lavoro frontaliero rimane spesso una realtà lontana dalle istituzioni centrali e periferiche dello Stato, che non sempre introducono una specifica disciplina legislativa in grado di riconoscerne pienamente il valore né il ruolo che svolge nel contesto economico e sociale delle aree territoriali ove è presente;
sarebbe necessario definire un chiaro quadro di diritti e doveri legati a questa peculiare condizione di lavoro e dare delle soluzioni ai problemi in essere, generati principalmente dalla mancanza di una regolamentazione specifica;
i territori di confine da cui ogni giorno partono i frontalieri diretti a lavorare in Svizzera sono peraltro territori virtuosi, con un residuo fiscale attivo molto elevato e con percentuali bassissime di evasione fiscale, paragonabili, appunto, a quelle della Svizzera;
riscontrato che il 6 settembre 2013 il quotidiano di informazione "MattinOnline" nell'edizione svizzera riportava la notizia che la Svizzera continuerebbe a pagare all'INPS le indennità di disoccupazione per i frontalieri italiani, ma che l'ente previdenziale non utilizzi tali soldi a beneficio dei frontalieri italiani, bensì per il pagamento delle pensioni di invalidità agli immigrati;
ricordato infine che nel 2012 la Camera dei deputati aveva approvato un testo di legge (A.C. 3391, il cui iter si è arrestato all'esame del Senato per la fine della XVI Legislatura) finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'INPS ai sensi della citata legge n. 147 del 1997,
impegna il Governo:
1) a chiarire se le somme residue sulla gestione separata INPS dedicate alla disoccupazione speciale per i frontalieri italiani siano confluiti, ingiustificatamente, in altri fondi o utilizzati, anche parzialmente od indirettamente, per altri scopi, e se si quali e a quale titolo;
2) a provvedere affinché il fondo destinato all'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri sia e resti separato ed utilizzato come previsto dalla legge n. 147 del 1997 ancora vigente;
3) ad applicare il principio in base al quale i soldi trattenuti ai frontalieri debbano essere utilizzati solo ed esclusivamente a favore dei frontalieri stessi, principalmente per integrare gli ammortizzatori sociali loro destinati ristabilendo una diretta e più equa corrispondenza tra le alte trattenute subite in Svizzera e quanto loro versato a titolo di ammortizzatore;
4) ad impegnarsi affinché in ogni futuro provvedimento a carattere fiscale e previdenziale adottato in Italia le migliaia di lavoratori frontalieri di tutti i territori del nostro Paese che lavorano in Svizzera, in Francia, in Austria, in Slovenia o a San Marino, non siano trascurati, penalizzati o privati dello stesso grado di diritti e di tutele di tutti gli altri cittadini, come purtroppo è spesso accaduto fino ad oggi.
(1-00143)