• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/04615 LUMIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute - Premesso che: già con gli atti di sindacato ispettivo 3-02957 (giovedì 28 giugno 2012), 4-08081...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04615 presentata da GIUSEPPE LUMIA
venerdì 2 ottobre 2015, seduta n.515

LUMIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute - Premesso che:

già con gli atti di sindacato ispettivo 3-02957 (giovedì 28 giugno 2012), 4-08081 (mercoledì 1° agosto 2012) della XVI Legislatura e 4-00496 (pubblicato il 4 luglio 2013) della XVII Legislatura l'interrogante ha denunciato la grave situazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Inoltre, presso la Camera dei deputati, l'interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05078, presentata a firma dell'onorevole Giulia Grillo mercoledì 18 marzo 2015, ha evidenziato la particolare situazione che dell'istituto;

il presidente della Regione Siciliana, con decreto n. 523 del 12 maggio 2015, ha disposto lo scioglimento del consiglio di amministrazione e successivamente ha nominato un commissario straordinario (decreto n. 525 dello stesso giorno) nella persona del dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato per la salute della Regione Siciliana;

i decreti sono stati adottati in un contesto di particolare gravità ed urgenza caratterizzata dall'impossibilità di rinnovare il consiglio di amministrazione in forza delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 106 del 2012 e, quindi, hanno la finalità di garantire piena funzionalità all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;

tale contesto organizzativo emergenziale (cui è seguita, tra l'altro, l'impossibilità di approvare il bilancio preventivo e consuntivo) ha motivato e giustificato il fatto che la Regione abbia agito in assenza di preventiva intesa ministeriale richiesta per lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina commissariale dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 106 del 2012 per il caso degli istituti zooprofilattici;

a giudizio dell'interrogante tale procedura si può ritenere legittima e legittimata tanto dal punto di vista sostanziale quanto da quello formale ove si faccia applicazione analogica di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Tale norma, applicata alle Asl, prevede che, qualora ricorrano gravi motivi gestionali, la Regione possa intervenire con poteri amministrativi sostitutivi a carico del direttore generale prescindendo dal parere della Conferenza Stato - Regioni;

l'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 106 del 2012 mostrerebbe profili di incostituzionalità per violazione degli articolo 117, 118 e 120 della Costituzione nonché dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 proprio perché non prevede, come accade per le aziende sanitarie locali-aziende sanitarie provinciali, anche per gli istituti zooprofilattici (che sono pur sempre enti del SSN) che la Regione possa procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione e alla nomina del commissario straordinario, senza preventiva intesa ministeriale, nei casi di assoluta urgenza (come quello determinatosi per l'istituto siciliano) per salvaguardare la salute pubblica veterinaria ed umana nella Regione interessata;

l'intervento della Regione Siciliana con i decreti n. 523 e n. 525 del 12 maggio 2015 sembra rappresentare una soluzione, sebbene adeguata ed in sintonia con il principio di sussidiarietà, pur sempre temporanea in attesa del definitivo recepimento da parte della Regione Siciliana del decreto legislativo n.106 del 2012 di riforma degli istituti zooprofilattici anche in Sicilia;

a tal riguardo l'articolo 1, commi 576 e 577, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha assegnato al Ministero della salute il potere di nominare un commissario straordinario senza alcuna deliberazione del Consiglio dei ministri qualora la Regione Siciliana non avesse emanato, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità, la legge regionale di riordino dell'Istituto zooprofilattico. Detto termine è scaduto il 1° aprile 2015 senza che l'Assemblea regionale siciliana esitasse definitivamente la legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 106 del 2012;

rappresentato che:

medio tempore, come sopra descritto, il presidente della Regione ha dovuto determinare la nomina di un commissario regionale;

il Ministero della salute, in applicazione della legge di stabilità, con decreto del 4 agosto 2015, ha determinato la nomina del "proprio" commissario straordinario in sostituzione di quello nominato dal presidente della Regione nella persona del dottor Salvatore Seminara, determinando ulteriore confusione ed incertezza amministrativa in un ente preposto alla tutela dalla salute pubblica (sede di più centri di riferimento nazionale per importanti zoonosi), senza che ciò abbia garantito la soluzione alla questione del mancato recepimento del decreto legislativo n.106 del 2012 da parte della Regione;

tale provvedimento di nomina di un commissario straordinario ministeriale, oltre a causare incertezze, tensioni e confusione istituzionale, si attesta privo di alcuna valenza risolutiva "sostitutiva", in quanto un commissario ministeriale, come ovvio e noto, non potrebbe mai sostituirsi alla Regione, ed in particolare all'Assemblea regionale siciliana per il recepimento del decreto legislativo;

da quando è in vigore l'articolo 120 della Costituzione (riforma del titolo V), per costante interpretazione della Corte costituzionale ed orientamento dottrinale, l'inerzia legislativa regionale può essere superata solo con un intervento normativo di dettaglio dello Stato, e giammai con atti di carattere amministrativo (rectius nomina di un commissario straordinario);

lo Stato, innanzi ad un'inerzia legislativa regionale (mancato recepimento del decreto legislativo n. 106 del 2012, in una materia concorrente), può intervenire solo con un propria legge di dettaglio e la nomina di un commissario straordinario violerebbe le prerogative regionali determina ulteriore caos gestionale in un istituto deputato alla cura di interessi primari, compromette la salute pubblica di un'intera isola;

il predetto commissario straordinario dottor Seminara risulta legalmente residente in Tunisia e non più in territorio italiano per motivi di fiscalità "agevolata";

tale situazione rischia di incidere sull'onorabilità del commissario ed espone il Governo nazionale ad evidenti critiche per il solo fatto che i soldi dei contribuenti servono a pagare un dirigente che ha preso la residenza in Tunisia e paga meno tasse e sostituisce un commissario di alto profilo, dirigente generale dell'Assessorato per la salute, dottor Gaetano Chiaro, al quale di certo non sarebbe erogata una retribuzione "a tasse agevolate",

si chiede di sapere:

se il Governo se sia a conoscenza di quanto denunciato e come intenda intervenire;

se intenda rivedere tale scelta, per trovare un'intesa con la Regione Siciliana al fine di arrivare ad una soluzione adeguata alla necessità di rilanciare il ruolo delicato dell'istituto e sostenerne la riforma;

se intenda intervenire con la rimozione dell'attuale commissario straordinario residente fiscalmente in Tunisia e nominato con il decreto ministeriale del 4 agosto 2015, operando la nomina di un nuovo commissario in armonia con l'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003 e non sulla base della procedura prevista nell'articolo 1, commi 576 e 577, della legge n. 190 del 2014 fino all'approvazione di un disegno di legge statale che ponga rimedio alla temporanea inerzia legislativa in ordine al recepimento del decreto legislativo n. 106 del 2012;

se intenda trovare, d'intesa con la Regione Siciliana, una soluzione, in esercizio del potere sostitutivo, che permetta il recepimento del decreto legislativo n. 106 del 2012 fino a che la Regione Siciliana non emani una propria legge di riordino dell'Istituto zooprofilattico permettendo l'avvio della ricostituzione dei suoi organi.

(4-04615)