• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/04618 MANCONI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: il consigliere d'Ambasciata Michael L. Giffoni è stato...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04618 presentata da LUIGI MANCONI
venerdì 2 ottobre 2015, seduta n.515

MANCONI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il consigliere d'Ambasciata Michael L. Giffoni è stato per 5 anni ambasciatore italiano in Kosovo, incarico ricoperto a lungo e per primo, meritando numerosi riconoscimenti, anche a livello internazionale;

successivamente ha diretto l'unità per il nord Africa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

il 7 febbraio 2014 il consigliere Giffoni fu convocato dalla direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero e, in assenza di una preventiva comunicazione, fu informato di essere destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare, da ricondurre a un suo presunto coinvolgimento in un traffico di visti scoperto dalla missione europea in Kosovo "Eulex";

i responsabili del crimine erano stati individuati in un gruppo di malavitosi kosovari, successivamente arrestati, supportati da un impiegato dell'ambasciata italiana, anch'egli arrestato: prima di adottare il provvedimento, il Ministero aveva disposto un'ispezione nella sede diplomatica di Pristina, la quale si era svolta senza interpellare né prima né dopo il consigliere Giffoni e senza ascoltare i giudici kosovari o i funzionari di "Eulex" incaricati del caso;

il Ministero aveva poi deferito il caso ad una commissione disciplinare che, il 1° luglio 2014, con decreto ministeriale n. 1116, deliberava la destituzione del consigliere Giffoni, ex art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

sulla vicenda l'11 novembre 2014 il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-03001, alla quale ha dato risposta il vice ministro Pistelli il 22 dicembre 2014;

avverso tale decreto il consigliere Giffoni reagiva prontamente con impugnativa innanzi alla competente sezione del tribunale amministrativo regionale del Lazio (TAR) che, con sentenza n. 8220 dell'11 giugno 2015, alla luce del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, e previo integrale assorbimento delle altre censure, annullava l'atto, per vizio pregiudiziale e sostanziale di incompetenza del Ministro, ordinando pertanto l'esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione;

alla luce di tale decisione, il consigliere Giffoni ha subito dichiarato, e ribadito anche per iscritto, l'intendimento di giungere a un compromesso onorevole e dignitoso per le parti, intendimento sul quale il Ministero degli affari esteri è parso concordare;

nonostante quanto riportato, il Ministero ha dapprima proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio, con atto corredato da domanda incidentale di sospensione; successivamente ha rinunciato alla tutela cautelare, decisione della quale il Consiglio di Stato ha preso atto, e ha disposto con decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione n. 1543 del 31 luglio 2015, con la motivazione di dover preservare gli atti ed effetti del procedimento disciplinare già concluso, di "convalidare" e "confermare" il decreto ministeriale n. 1116 del 1° luglio 2014 di destituzione del consigliere Giffoni, disponendo altresì che esso debba mantenere efficacia rispetto alla decorrenza, sia con riferimento agli effetti della sanzione sia dei provvedimenti correlati;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

contro il provvedimento di "convalida" di destituzione, il consigliere Giffoni ha presentato ricorso al TAR del Lazio, che dovrebbe ora pronunciarsi in via cautelare, chiedendo l'annullamento di tale atto, in via principale, per nullità da carenza dell'oggetto e per precedente estinzione del relativo procedimento disciplinare;

si intravede una contraddizione tra l'atteggiamento proclamato dal Ministero, di ovvia tutela delle proprie prerogative e di correlato rispetto dei diritti di difesa del consigliere Giffoni, e gli atti concretamente posti in essere, che vanno oltre il diritto all'appello, pretendendo, allo stesso tempo, di preservare gli effetti della destituzione annullata e adeguarsi alla sentenza, "duplicando" il provvedimento "originario" di destituzione;

in nessuna fase del procedimento descritto, il consigliere Giffoni è stato sentito da "Eulex" o dalle autorità giudiziarie kosovare, che, nei quasi 2 anni di durata delle indagini in Kosovo, non hanno avvertito la necessità di ascoltarlo nemmeno come persona informata dei fatti;

il consigliere Giffoni è stato iscritto, come atto dovuto, nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ma essa, ritenendo probabilmente il caso immeritevole di iniziative più stringenti, non ha inviato alcun avviso di garanzia, né ha sottoposto il medesimo a interrogatorio di garanzia, limitandosi ad acquisire informazioni sommarie attraverso gli organi di Polizia giudiziaria;

in conseguenza della vertenza, che ha causato notevole sofferenza al funzionario, il quale ha sempre dimostrato integrità e lealtà verso lo Stato, nonché competenza professionale di alto livello, le condizioni psicologiche e fisiche di Giffoni si sono ulteriormente aggravate e questi da ben 19 mesi risulta impossibilitato a svolgere le funzioni proprie della sua qualifica e si trova privo dell'unico mezzo di sostentamento per sé e la sua famiglia, fatti cui si aggiunge l'ulteriore mortificazione al prestigio acquisito negli anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti, in particolare degli ultimi eventi relativi all'adozione del provvedimento di "convalida" di un atto già annullato dal TAR Lazio;

se le recenti procedure che hanno portato alla presunta "conferma" della destituzione del consigliere Giffoni abbiano pienamente rispettato la legge, i principi e le norme sui provvedimenti adottati dall'amministrazione e sui procedimenti disciplinari da essa intentati;

se le responsabilità accertate e documentate del consigliere Giffoni siano davvero tali da giustificare, non solo l'adozione di un provvedimento grave, come la destituzione, poi annullato dal TAR, ma addirittura la sua "convalida" o "conferma" e non rischino di configurare un vero e proprio "accanimento" nei confronti del medesimo, non giustificato solo dalle normali procedure di tutela dell'amministrazione;

se possa fornire ogni utile elemento ulteriore in ordine alla vicenda.

(4-04618)